Risoluzione del finanziamento in conseguenza dell’inadempimento del fornitore nei casi di prestito al consumo

Risoluzione del finanziamento in conseguenza dell’inadempimento del fornitore nei casi di prestito al consumo

Corte di Appello di Perugia, Sent. 16 marzo 2015, n. 183

Nel caso in cui un consumatore acquisti un autoveicolo con la modalità di prestito al consumo ha diritto alla risoluzione del finanziamento ed alla restituzione delle rate già pagate all’Istituto bancario, nel caso in cui il venditore si dimostri inadempiente. (conforme Cass. 20477 del 29.09.2014, contraria Cass. 8253/2003). Tuttavia, deve essere data la prova della mancata consegna del veicolo. Trova applicazione la disciplina comunitaria (direttiva 2008/48/CE) successiva alla conclusione dei contratti di finanziamento.

Non è necessaria l’esistenza di un accordo che attribuisca al finanziatore l’esclusiva per la concessione del credito ai clienti del fornitore (Corte di Giustizia sent. 23.04.2009, relativa al procedimento n. C-507/07 Scarpelli).

Allo stesso modo sono invalide le clausole limitative della proponibilità di eccezioni se impediscono di far riflettere sul contratto collegato problematiche di inesecuzione della vendita, poiché tali clausole risultano contrarie a buona fede. (Cass. 3392/11, Cass. 20477/14).


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