Rubare un portafoglio all’ospedale è furto aggravato?

Rubare un portafoglio all’ospedale è furto aggravato?

La sentenza n. 25485 del 5 luglio 2021 della Quinta Sezione della Suprema Corte di Cassazione offre lo spunto per interrogarsi sull’esistenza del reato di furto aggravato commesso all’interno di un ospedale.

Nel caso di specie, un soggetto, eludendo la vigilanza, entrava nella stanza di un ospedale e approfittando dell’assenza momentanea della visitatrice della paziente fuori stanza, impegnata in una telefonata, con un gesto abile e rapido sottraeva dalla sua borsa il portafoglio.

L’art. 624 c.p., al comma 1, punisce, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516, chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Tale delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più circostanze di cui agli articoli 61, n.7 e 625 c.p..

In tema di reati contro il patrimonio, per cosa mobile deve intendersi qualsiasi entità di cui sia possibile la fisica detenzione, sottrazione, impossessamento e che sia in grado di essere trasportata da un luogo ad un altro.

L’oggetto materiale nel furto è rappresentato da ogni cosa avente  un valore, sia pure di speciale tenuità, che incida sull’altrui patrimonio, comprendente non solo le cose economicamente valutabili, ma anche quelle che hanno un valore affettivo.

Il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile, non solo nella proprietà o nei diritti reali ma anche nel possesso, che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino. Infatti, anche al titolare di suddetta posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e di conseguenza la legittimazione a proporre querela.

Il requisito dell’altruità di cui all’art. 624 c.p. è ravvisabile qualora vi sia un soggetto, diverso dall’agente, che al momento del fatto sia legato alla cosa da una relazione di interesse.

Nel delitto di furto appare necessario distinguere tra il momento della sottrazione e quello dell’impossessamento. La sottrazione attiene alla condotta, all’azione dell’agente; l’impossessamento è un effetto della sottrazione e attiene all’evento. La sottrazione si verifica nel momento in cui la cosa mobile è tolta al controllo e alla disponibilità del detentore. Lo spossessamento, invece, si ha quando il titolare del diritto ha perso il possesso della cosa, sottratta alla sua sfera di vigilanza e di controllo diretto e quindi egli non ha più la disponibilità autonoma del bene. Prima di tale momento, la semplice sottrazione non può che essere punita a titolo di tentativo.

Ai fini della configurabilità del delitto di furto è richiesto, oltre il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà dell’azione, anche il dolo specifico, costituito dallo scopo di trarre profitto dalla sottrazione.

Per profitto deve intendersi non solo il lucro, ma qualunque utilità patrimoniale o non patrimoniale che il colpevole si proponga di ritrarre dall’impossessamento.

L’art. 625 c.p. disciplina le circostanze aggravanti del furto. Infatti, tra le varie aggravanti, è previsto un aumento della pena se il fatto è commesso con destrezza oppure se il fatto è commesso su cose esistenti in edifici pubblici.

In tema di furto aggravato, la destrezza si ravvisa quando la condotta dell’agente sia caratterizzata da particolare agilità, sveltezza, manovre particolarmente scaltre e ingannevoli, tali da eludere la sorveglianza dell’uomo medio, impedendogli di prevenire la sottrazione delle cose in suo possesso.

Risolvendo un contrasto giurisprudenziale, le Sezioni Unite hanno affermato che la circostanza aggravante della destrezza di cui all’art. 625, comma 1, n.4, c.p. sussiste qualora l’agente abbia posto in essere, prima o durante l’impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res; sicché non sussiste detta aggravante nell’ipotesi di furto commesso da chi si limiti ad approfittare di situazioni, dallo stesso non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore dalla cosa. [1]

Sussiste, invece, la circostanza aggravante del fatto commesso su cose esistenti in stabilimenti pubblici di cui all’art. 625, comma 1, n.7, c.p. nel caso in cui il furto sia commesso in un ospedale, inserito nel servizio nazionale e, pertanto, stabilimento pubblico. [2]

Sul punto la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che sussiste l’aggravante della destrezza di cui all’art. 625, comma 1 , n.4, c.p., nel caso in cui il ladro, con particolare abilità, sottrae il portafoglio dalla borsa, lasciata all’interno della stanza, di una visitatrice in ospedale ed elude la vigilanza. [3]

A tal proposito, nel caso di specie, appare evidente che il soggetto è responsabile del reato di furto aggravato dalla destrezza e dall’aver commesso il reato su cose esistenti all’interno di un edificio pubblico.

Il ladro, infatti, ha tenuto una condotta particolarmente abile, che merita l’aggravamento sanzionatorio, in quanto egli non si è limitato ad approfittare del momentaneo allontanamento della persona offesa dalla stanza, ma ha attuato un comportamento eloquente di una particolare abilità esecutiva che ha bypassato ogni forma di vigilanza.

L’uomo ha eluso la sorveglianza sul bene, riposto all’interno della borsa della persona offesa, a sua volta collocata all’interno della stanza di degenza della suocera, stanza dinanzi alla quale la persona offesa sostava intenta a parlare al telefono. Pertanto, l’uomo muovendosi con grande velocità volgeva a proprio favore l’allettamento della suocera della persona offesa, la quale ha potuto  reagire solo gridando per attirare l’attenzione della persona offesa, impegnata fuori stanza in una telefono.

Tale soggetto, quindi, è riuscito ad eludere la sorveglianza che la vittima esercitava sui propri beni, anche se, in quel momento, non si trovava all’interno della camera.

In conclusione, il soggetto che, entrando nella stanza di un ospedale e approfittando della momentanea assenza della visitatrice della paziente fuori stanza, impegnata in una telefonata, con un gesto abile e rapido sottrae dalla sua borsa, lasciata all’interno della stanza, il portafoglio configura il reato di furto ex art. 624 c.p., aggravato dalla destrezza e dall’aver commesso il reato su cose esistenti all’interno di un edificio pubblico.

 

 

 

 

 


[1] Cass., S.U. 27 aprile 2017-12 luglio 2017, n. 34090;
[2] Cass., sez. IV, 21 febbraio 2018 – 18 aprile 2018, n. 17391;
[3] Cass., sez. V, 5 luglio 2021, n. 25485

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