Sanzioni e obblighi per l’e-commerce farmaceutico

Sanzioni e obblighi per l’e-commerce farmaceutico

Nell’odierna società globale, ove tutto è in vendita, la tutela del consumatore rappresenta il perno dell’ordinamento normativo soprattutto considerando che i canali commerciali sono oramai innumerevoli e che per la maggior parte sono presenti nel mondo web.

In particolare il consumatore dell’e–commerce farmaceutico spesso non è solo un consumatore, è un paziente e come tale merita maggiori attenzioni e tutele.

Nel caso del fenomeno del commercio online farmaceutico la tutela è garantita dalla possibilità di verificare che la farmacia sia dotata della necessaria preventiva autorizzazione rilasciata dalla competente autorità ossia il Ministero della Salute; della previa registrazione nell’elenco dei soggetti autorizzati alla vendita a distanza al pubblico gestito dallo stesso Ministero; della sussistenza di un logo, recante specifiche tecniche prescritte dalla legge, che dovrà essere ben visibile su ciascuna pagina web.

Oltre a queste ed altre prescrizioni, è appena il caso di evidenziare che è previsto anche un rigoroso apparato sanzionatorio; per esempio, è previsto l’intervento in via d’urgenza del Ministero della Salute per fermare immediatamente pratiche commerciali illegali o la pena della reclusione per il trasgressore che venda online medicinali soggetti a prescrizione medica o in difetto di autorizzazione.

Il Ministero della Salute, con circolare n. 3 del 3 ottobre 2006, ha precisato che la vendita di medicinali in esercizi commerciali diversi dalla farmacia comporta l’obbligo, per i titolari dei punti vendita e per i farmacisti che prestano la loro attività professionale nei medesimi, di rispettare la normativa vigente in materia di vendita al pubblico di medicinali.

Pertanto, si sostiene che la vendita di medicinali da banco o di automedicazione senza la preventiva comunicazione comporta la violazione della Legge dell’8 gennaio 1991 n. 362.

Più dettagliatamente l’art. 3 sancisce che “Chiunque apre una farmacia o ne assume l’esercizio senza la prescritta autorizzazione è punito con l’arresto fino a un mese e con l’’ammenda da lire cinque milioni a lire dieci milioni (da euro 2.582 a euro 5.164). Nei casi indicati nel comma 1 l’autorità sanitaria competente ordina l’immediata chiusura della farmacia”.

Il reato è di competenza del Giudice di Pace ex art. 15, comma3, L. 24 novembre 1999, n. 468 e l’art. 4, commi2, lett. g), 3 e 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. A norma dell’art. 52, D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 nel caso di competenza del giudice di pace si applica l’ammenda da L. 1.500.000 a L. 5.000.000 (da euro 774,69 a euro 2.582) o la pena della permanenza domiciliare da 20 a 45 giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da 1 a 6 mesi.

Infine la vendita dei farmaci da banco o di automedicazione senza la necessaria preventiva comunicazione costituisce violazione dell’art. 5 D. L. n. 226/2006 conv. in L. n. 248/2006; vieppiù, la vendita senza avvalersi di un farmacista potrebbe costituire violazione dell’art. 348 del codice penale secondo cui “Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da euro diecimila a euro cinquantamila. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell’applicazione dell’interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata. Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo”, così come modificato dalla Legge 11 gennaio 2018 n. 3 ed in vigore dal 15 febbraio 2018.


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Filomena Masi

Laureata all'Università degli Studi di Siena, dopo aver conseguito l'abilitazione presso la Corte d'Appello di Napoli, è iscritta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino.

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