Scolo delle acque tra fondi confinanti: disciplina e mezzi di tutela

Scolo delle acque tra fondi confinanti: disciplina e mezzi di tutela

Lo scolo delle acque è un argomento scarsamente trattato dalle riviste giuridiche on-line, benché non siano rari i casi in cui, taluno dei proprietari dei fondi contigui – inferiore o superiore – apporti delle modifiche strutturali ed invasive sui luoghi, o comunque idonee ad alterare il naturale deflusso delle acque, il tutto in spregio alle norme vigenti in materia, nonché a quanto statuito tanto dalla giurisprudenza di merito quanto da quella di legittimità. Pertanto, già diverso tempo addietro sul mio blog mi ero premurato di approfondire l’argomento che oggi pubblico su Salvis Juribus.

Il codice civile, in ordine allo scolo delle acque, all’art. 913 prevede:

Il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l’opera dell’uomo.

Il proprietario del fondo inferiore non può impedire questo scolo, né il proprietario del fondo superiore può renderlo più gravoso.

Se per opere di sistemazione agraria dell’uno o dell’altro fondo si rende necessaria una modificazione del deflusso naturale delle acque, è dovuta un’indennità al proprietario del fondo a cui la modificazione stessa ha recato pregiudizio”.

E’ dunque manifesto che, la norma in esame, prescriva un requisito imprescindibile affinché operi la limitazione legale di cui all’art. 913, ovvero la “naturalità” dello stillicidio, ed imponga in capo ai proprietari un vero e proprio obbligo di non fare. Pertanto, senza tema di smentita alcuna, da tale disciplina restano esclusi gli scoli che non intervengono naturalmente, ma per opera dell’uomo (tali fattispecie sono regolamentate dall’art. 908 cod. civ.).

Ancora, laddove si siano rese necessarie opere di sistemazione agraria, in grado di alterare la “naturalità” del deflusso delle acque, nonché a recare nocumento al proprietario di taluno dei fondi, sorge ope legis un’obbligazione indennitaria. L’art. 913, comma ultimo cod. civ., stabilisce quindi il limite legale – “normali sistemazioni agrarie” – entro cui il proprietario del fondo inferiore deve subire gli effetti dell’alterazione del deflusso delle acque.

Di contro, quando sul fondo superiore, senza l’uso della normale prudenza, vengono eseguite opere volte a provocare modificazioni radicali dello stato dei luoghi, non sorge una mera obbligazione indennitaria, piuttosto un obbligo di risarcimento del danno.

Di limitazione legale della proprietà e non di servitù prediale, riferisce la Suprema Corte di Cassazione, ex plurimis con sentenza n. 13301/2002: “…La soggezione del proprietario del fondo inferiore a ricevere le acque reflue provenienti dal fondo superiore, stabilita dall’art. 913 cod. civ., riguarda una limitazione legale della proprietà…”.

In altri termini, il proprietario del fondo inferiore, non può impedire o limitare il normale e naturale deflusso delle acque sul proprio terreno ed il proprietario del fondo superiore non può incidere sullo status quo, in modo da peggiorare la condizione di soggezione ex lege gravante sul proprietario del fondo contiguo inferiore.

E’ bene precisare però, che l’obbligo di non alterare la configurazione naturale del terreno, non vieta ogni possibile modificazione incidente sul deflusso naturale delle acque, bensì, sic et simpliciter “…Le alterazioni dello stato dei luoghi che possano comportare una sensibile modifica del deflusso delle acque… rendendo più gravosa la condizione dell’uno o dell’altro fondo…” (ex plurimis Cass. Civ., n. 13301/2002, Cass. Civ., sez. II, n. 8067/2005, Cass. Civ., sez. II, n. 13097/2011).

In virtù di quanto sopra detto, è evidente che, non tutte le opere sono vietate, e soprattutto non sono precluse le opere che apportino delle migliorie, sicché ai fini della risoluzione di una possibile controversia, è imprescindibile un accertamento di fatto.

Sui possibili mezzi di tutela offerti dall’ordinamento giuridico, si menzionano, in via precauzionale, azione di nunciazione, in specie denuncia di nuova opera ex art. 1171 cod. civ. e 688 c.p.c., oppure, accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c..

Allorché il danno si fosse già verificato, sarebbe possibile agire ex art. 2043 cod. civ.

Pier Vincenzo Garofalo


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