Scriminanti: il discrimine tra diritto di satira e diritto di cronaca

Scriminanti: il discrimine tra diritto di satira e diritto di cronaca

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 7 aprile 2016, n. 6787

a cura di Claudia Tufano

Il diritto di satira, a differenza da quello di cronaca, è sottratto al parametro della verità del fatto, in quanto esprime, mediante il paradosso e la metafora surreale, un giudizio ironico su un fatto, purché il fatto sia espresso in modo apertamente difforme dalla realtà, tanto da potersene apprezzare subito l’inverosimiglianza e il carattere iperbolico

Il fatto

La scoperta del coinvolgimento dell’onorevole e giornalista Tizio col SISMI (Servizio Informazioni e Sicurezza Militare) era stata pubblicata su un giornale on-line.

A seguito di un commento fatto da un lettore, il quale chiedeva se la vicenda potesse accostarsi a quella di un romanziere e premio Nobel americano, anch’egli coinvolto nell’attività spionistica statunitense, comparve per risposta il richiamo, come ad un consiglio, ad una battuta di un comico milanese, di “evitare di confondere il risotto con la merda”. Tizio conveniva in giudizio l’editrice del giornale, per ottenere il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c..

Il tribunale in primo grado escludeva l’applicazione dell’esimente del diritto di satira che, invece, veniva riconosciuta dai giudici d’appello.

Ricorreva, pertanto, in cassazione Tizio.

La decisione

Il ricorrente, con un unico motivo, lamentava la violazione dell’art. 2 del Trattato sull’Unione Europea, dell’art. 1 della Carta Europea dei Diritti Fondamentali, degli artt. 2 e 3 Cost., in relazione all’art. 2043 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.).

L’attore contestava l’esimente del diritto di satira perché, nel caso di specie, non erano stati rispettati i principi fondamentali del rispetto della dignità umana e del rispetto sociale minimo e reciproco delle persone, quali presupposti essenziali per l’applicazione della scriminante, considerando, oltretutto, la gratuità dell’insulto e dell’aggressione, distruttivi dell’onere o della reputazione del soggetto interessato.

Gli Ermellini rigettavano il ricorso.

Affinché un fatto commesso nell’esercizio di un diritto, e rientrare quindi nella scriminante ex art. 51 c.p., è necessario che rispetti alcuni limiti interni ed esterni posti dall’ordinamento giuridico: i primi sono volti ad evitare fenomeni di abuso di diritto; i secondi sono ricavati dall’intero ordinamento e sono volti a salvaguardare anche interessi diversi rispetto a quelli tutelati dalla norma attributiva del diritto.

La continua ricerca di questo equilibrio è ciò che si verifica, non senza difficoltà, nell’ambito della libertà di manifestazione del pensiero (costituzionalmente protetto dall’art. 21 Cost.).

Al fine di tutelare, al contempo, l’altrui onore e reputazione e scriminare eventuali condotte di ingiuria e diffamazione, sono state elaborate diverse esimenti: diritto di cronaca, diritto di critica e satira.

Con riferimento al primo, la giurisprudenza di legittimità ha elaborato il c.d. decalogo del buon giornalista, definendo i limiti per l’esercizio del diritto: «il diritto di stampa, ovvero la libertà di diffondere attraverso la stampa notizie e commenti ,come sancito in linea di principio dall’art. 21 Cost., e regolato dalla legge n. 47/1948, è legittimo quando concorrono tre condizioni, ossia l’utilità sociale dell’informazione, la verità (oggettiva o putativa purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca)dei fatti esposti e la forma civile dell’esposizione ( c.d. continenza formale e sostanziale) » ( Cass., I sez. civ. 10/10/1984).

Nel caso di specie, i giudici precisavano che, a differenza del diritto di cronaca, il diritto di satira è sottratto al parametro della verità del fatto, in quanto esprime, mediante il paradosso e la metafora surreale, un giudizio ironico su un fatto, purché il fatto sia espresso in modo apertamente difforme dalla realtà, tanto da potersene apprezzare subito l’inverosimiglianza e il carattere iperbolico.

Tuttavia, anche tale esimente non è priva di limiti perché, come già ribadito dalla stessa giurisprudenza, «nessuna scriminante può ammettersi allorché la satira diventa forma pura di dileggio, disprezzo, distruzione della dignità della persona (Cass. 24 marzo 2015, n. 5851), ovvero quando comporta l’impiego di espressioni gratuite, volgari, umilianti o dileggianti, non necessarie all’esercizio del diritto (Cass. 11 settembre 2014, n. 19178), comportanti accostamenti volgari o ripugnanti o tali da comportare la deformazione dell’immagine pubblica del soggetto bersaglio e da suscitare il disprezzo della persona o il ludibrio della sua immagine pubblica».

Le espressioni che rientrano nell’esimente dell’esercizio del diritto di satira devono essere, quindi, contestualizzate e riconosciute come sorrette dall’intento di esasperazione grottesca o iperbolica di impraticabilità dell’ipotizzato paragone della condotta tenuta da quella persona, pubblicamente ammessa o riconosciuta, ad altra vicenda storica, come nel caso di specie.

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Infine, concludeva la Corte, a seguito della riforma introdotta con il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con modif. dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, non è ammessa la censura, in sede di legittimità, della valutazione del giudice di merito sul legittimo esercizio del diritto di satira in caso di impiego di un detto popolare, che comporti il rischio di identificazione di una persona con un escremento.


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Claudia Tufano

Nata a Napoli nel 1987, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nel luglio 2012, presso l'Università degli studi Federico II di Napoli, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Commento alla sent. TAR Umbria n. 23/2010. L'abusivismo edilizio", relatore Prof. Lorenzo Liguori. Da novembre 2012 a maggio 2014 inizia il tirocinio forense presso uno studio legale, occupandosi prevalentemente di contenzioso amministrativo e civile. Nel luglio 2014 consegue il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali. Nel gennaio 2016 è abilitata all'esercizio della professione forense.

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