Se non timbri il badge puoi essere licenziato

Se non timbri il badge puoi essere licenziato

IL BADGE VA SEMPRE TIMBRATO!

Alla base del rapporto di lavoro tra datore e dipendente è importante ci sia un vincolo fiduciario. Il lavoratore presta il suo operato con correttezza e affidabilità, seguendo quelle che sono le direttive e le indicazioni programmatiche scelte e fissate nel contratto di lavoro sottoscritto da ambo i lati.

I recenti fatti di cronaca però ci raccontano di numerosi e reiterati episodi che non tengono conto di questo orientamento e che vedono i dipendenti talvolta agire in modo scorretto nei confronti del datore di lavoro. Nella caso di specie a seguito di indagini e di controlli è emersa una radicata e truffaldina abitudine a non timbrare il proprio badge identificativo all’ingresso e all’uscita del posto di lavoro, o peggio timbrature fasulle che non corrispondevano alla reale presenza sul posto di lavoro del dipendente stesso.

Il badge è una card magnetica  in dotazione del lavoratore, consegnato nel momento in cui il dipendente viene assunto e inquadrato nel posto di lavoro, ha finalità identificativa, è personale e non cedibile, e rappresenta lo strumento più comodo e veloce per i due soggetti interessati nello svolgimento della prestazione lavorativa per dare prova del proprio adempimento. Solitamente esso va timbrato all’entrata e all’uscita del turno di lavoro per dar prova della presenza sul posto di lavoro e permettere anche al datore di lavoro di corrispondere la giusta retribuzione dovuta al proprio dipendente.

La truffa realizzata di così detti “furbetti” del cartellino consisteva nell’ideare un disegno criminoso in danno del datore di lavoro, organizzando una rete di compiacenza e di scambio tra colleghi in modo  che, cedendo gli uni con gli altri i  personali badge, si  timbrava la presenza del dipendente anche quando questo poi si allontanava dal posto di lavoro, ottenendo così pagamenti per un lavoro in realtà non svolto. Spesso per eludere i possibili controlli elettronici i dipendenti in mala fede omettevano il passaggio del cartellino magnetico alle apposite postazioni telematiche per effettuare poi la timbratura “manualmente”.

In riferimento a questa ingiustificata condotta e agli effetti in termini di sanzione attuabile dal datore di lavoro si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione, sez. Lavoro,  che con sentenza  n.22661 del 8 novembre 2016 ha così spiegato la sua posizione : la reiterata violazione della regola aziendale riguardante l’obbligo dei lavoratori di attestare la propria presenza in entrata e in uscita mediante il c.d. badge elettronico, con utilizzo della procedura manuale al di fuori di ogni plausibile ragione, integra condotta grave sotto il profilo oggettivo ( non consentendo un controllo circa il rispetto dell’orario di lavoro e l’espletamento degli straordinari) e sotto il profilo soggettivo ( in ragione dell’assenza di una valida ragione giustificatrice fornita dal lavoratore). Hanno rilevato, inoltre, che la descritta condotta denota scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti dal lavoratore, conformando il proprio comportamento a canoni di buona fede e correttezza, il tutto con grave negazione dell’elemento fiduciario…

In attesa che la giustizia ordinaria si pronunci su numerosi procedimenti avviati nei confronti dei dipendenti accusati di reiterato comportamento scorretto nei confronti del datore di lavoro si rinnova l’invito per i lavoratori di timbrare sempre il proprio badge onde evitare cosi che la mancata timbratura possa essere considerata causa di licenziamento se reiterata “ al di fuori di ogni plausibile ragione”.


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Anna Ferrari

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