Sinistri stradali: come cambia il risarcimento dal 29 agosto 2017

Sinistri stradali: come cambia il risarcimento dal 29 agosto 2017

L’avevamo preannunciato qualche articolo fa: il famigerato decreto (ora legge) sulla concorrenza ha portato non poche novità.

Qualche giorno fa abbiamo chiacchierato sull’introduzione dell’obbligo, per il professionista, di presentazione del preventivo anche se non richiesto dal cliente. Oggi, invece, ci addentreremo nei meandri delle novità introdotte in tema di sinistri stradali.

Le innovazioni non sono poche e investono gran parte delle numerose sfumature di questo argomento.

In primis, è cambiata la valutazione delle cd. macrolesioni. Viene infatti prevista, ed introdotta, una tabella unica per la valutazione delle lesioni aventi tra i 10 e i 100 punti di invalidità permanente (contrariamente a quanto accadeva poco prima, tra le tabelle dei Tribunali di Roma e Milano).

Accanto a questa dovrebbe (il condizionale, come al solito, è d’obbligo) comparire anche una tabella unica nazionale per le microlesioni. Per quanto riguarda, invece, le lesioni di lieve entità, che non possono essere accertate con esami clinici strumentali obiettivi, non sorgerà alcun diritto al risarcimento a titolo di danno biologico permanente.

Se, invece, le lesioni siano riscontrabili senza l’ausilio di strumentazione (ad esempio, cicatrici) è ammesso un esame visivo ai fini della loro risarcibilità per danno biologico permanente.

Una delle più grandi innovazioni apportate dalle legge sulla concorrenza riguarda la gestione dei testimoni. Per evitare l’insorgere di falsi testimoni, infatti, chi chiede il risarcimento a seguito di sinistro stradale deve aver indicato i nominativi delle persone presenti (e, quindi, idonee a fornire testimonianza) nell’immediatezza del fatto. Qualora non siano stati indicati, l’assicurazione potrà ricordarglielo nei 60 giorni successivi: ciò perché la mancata indicazione dei testimoni farà decadere il diritto alla prova testimoniale in una eventuale causa di risarcimento.

La decadenza incontra tre eccezioni: potrà essere, infatti, chiamato il testimone che sia stato identificato dagli organi di polizia, che era oggettivamente impossibile identificare al momento dell’incidente e, comunque, in tutti gli incidenti con danni anche alle persone. Inoltre, lo stesso testimone non potrà essere citato in più di 3 cause di risarcimento diverse nell’arco di 5 anni: se così non fosse, il Giudice potrà segnalare il suo nominativo alla Procura.

Va poi segnalato che il valore della testimonianza perderà un po’ di smalto: infatti la legge concorrenza prevede la possibilità di installare sulla propria vettura una scatola nera (facoltà che, peraltro, già oggi, concede sconti sul premio assicurativo). Qualora questo oggetto fosse presente fornirebbe una piena prova rispetto alle risultanze testimoniali.

Infine, la compagnia assicurativa potrà rifiutarsi di formulare un’offerta risarcitoria quando vi sia il sospetto di frode.


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Avv. Camilla Fasciolo

Nata il 07.09.1987 a Finale Ligure (SV), ha conseguito la laurea in Giurisprudenza nel luglio 2011 con una tesi in procedura penale, "La disciplina del patrocinio a spese dello stato nei procedimenti penali". Nel giugno 2013 si diploma presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università di Genova, con una tesi in diritto di famiglia riguardante il nesso di causalità nell'addebito della separazione. Esercita la professione di avvocato dal Gennaio 2015.

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