Sinistri stradali: risponde l’assicuratore del veicolo e non quello della targa

Sinistri stradali: risponde l’assicuratore del veicolo e non quello della targa

a cura di Paolo Ferone

Tribunale di Vicenza, sez. II, 22 febbraio 2016

Il veicolo già targato, anche se circola per esigenze di prova, a scopo dimostrativo o per collaudo, non può esibire la targa di prova, la quale deve essere applicata unicamente su veicoli privi di carta di circolazione. Difatti, se la targa di prova presuppone l’autorizzazione ministeriale, e se quest’ultima può essere concessa solo per i veicoli privi di carta di circolazione, ne consegue che l’apposizione della targa di prova sui veicoli già targati è una prassi contra legem. Cosi, dei danni derivanti dalla circolazione del veicolo già targato che circoli con targa prova, risponde solo l’assicuratore del veicolo e non l’assicuratore della targa di prova.

L’art. 1 Reg. 474/2001 stabilisce che “l’obbligo di munire della carta di circolazione(…) i veicoli che circolano su strada per esigenze connesse con (…) prove tecniche(…) non sussiste per i seguenti soggetti, se autorizzati alla circolazione di prova ai sensi del presente articolo (…) d) gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto“.

Secondo il Giudice, dall’interpretazione della citata disposizione scaturisce che la presenza o meno della targa di prova radicherebbe l’obbligazione indennitaria in capo alla compagnia di assicurazione della targa di prova ovvero a quella del veicolo.

L’esame della lettera e della ratio della norma non consente tuttavia di avallare tale prospettazione.

La finalità della targa di prova non è quella di sostituire l’assicurazione del mezzo con quella del professionista che lo sta utilizzando al momento, bensì quella, del tutto differente, di consentire la provvisoria circolazione e fornire una copertura assicurativa anche ai veicoli non ancora immatricolati (e perciò non assicurati per la responsabilità civile) che si trovino comunque a circolare per prove tecniche, sperimentali o costruttive o per dimostrazioni o allestimenti.

I soggetti eventualmente danneggiati da tali veicoli – autorizzati alla circolazione sebbene privi di immatricolazione – potranno così essere risarciti dall’assicurazione della targa di prova, comunque obbligatoria ai sensi dell’art. 122 cod ass., trasferibile da veicolo a veicolo e rilasciata soltanto a determinati soggetti e per le finalità indicate.

Si tratta di un’assicurazione “sulla targa” e non “sul veicolo”, destinata ad operare in tutti quei casi in cui il veicolo sia sprovvisto di carta di circolazione.

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Occorre pertanto chiedersi cosa accada allorché un veicolo già munito di carta di circolazione, e quindi regolarmente targato, venga posto in circolazione previa apposizione di una targa di prova sovrapposta alla prima,

Si è correttamente osservato che il combinato disposto degli artt. 1 e 2 D.P.R. n. 474 del 2001 rende evidente che la necessità di applicare sul veicolo la targa di prova sussiste solo per i veicoli privi di carta di circolazione. Difatti, se la targa di prova presuppone l’autorizzazione ministeriale, e se quest’ultima può essere concessa solo per i veicoli privi di carta di circolazione, ne consegue che l’apposizione della targa di prova sui veicoli già targati è una prassi contra legem.

Dunque il veicolo già targato, anche se circola per esigenze di prova, a scopo dimostrativo o per collaudo, non può esibire la targa di prova, e se lo fa degli eventuali danni derivanti dalla circolazione non potrà che rispondere l’assicuratore del veicolo, e non l’assicuratore della targa di prova.


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