Sinistro e danno da difetto di manutenzione stradale

Sinistro e danno da difetto di manutenzione stradale

Sommario: 1. Introduzione: danno da difetto di manutenzione stradale – 2. Il Codice della strada e la disciplina civilistica – 3. La recente giurisprudenza: Cass. civ., sez. III, – Ord. 30 settembre 2019, n. 24215 – 4. Qualche piccolo esempio

 

 

1. Introduzione: danno da difetto di manutenzione stradale

Gli enti proprietari delle strade hanno l’obbligo di garantire la fluidità della circolazione stradale e tutelare la nostra incolumità fisica.

Ben diversa, però, è la realtà nella quale viviamo: le strade aperte al pubblico transito proliferano di incidenti stradali, ingorghi e sono prive di interventi di manutenzione.

Agli obblighi giuridici in capo a tali enti se ne aggiungono altri meritevoli di menzione.

Ci si riferisce, in particolar modo, all’obbligo incombente su ciascun guidatore di rispettare con la massima accortezza la normativa stradale.

Ciò chiarito, l’incidentato potrà richiedere il risarcimento per il danno da difetto di manutenzione della strada, solo al verificarsi di certe condizioni, così come previsto dall’art. 2051 cc.

Facendo tesoro degli orientamenti della Corte di Cassazione, soffermiamoci sui rimedi esperibili.

2. Il Codice della strada e la disciplina civilistica

In tema di Codice della strada, l’art. 14, comma 1, recita che gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze; alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.

Per quanto riguarda il Codice civile, è bene menzionare: l’art. 1176 cc, in tema di diligenza nell’adempimento, secondo cui nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata; l’art. 1223 cc, in tema di risarcimento, per il quale il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta; l’art. 1227 cc, in tema di concorso del fatto colposo del creditore, a mente del quale se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza; l’art. 2051 cc, in tema di danno da cose in custodia, secondo cui ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

3. La recente giurisprudenza: Cass. civ., sez. III, – Ord. 30 settembre 2019, n. 24215

La corte di Cassazione ha chiarito che l’ente proprietario d’una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi degli artt. 1223 e 2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo (c.d. caso fortuito).

Il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità della P.A. potrà rinvenirsi non solo nella condotta del danneggiato ma anche in quella di un terzo, purchè dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell’evento lesivo. (S. Cass., Sez. III Civ., sentenza 18.09.2015 n. 18317).

Trattasi di una presunzione di responsabilità gravante sull’ente gestore della strada per i sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione. (S. Cass., 12 aprile 2013, n. 8935; Cass., 18 ottobre 2001, n. 21508).

Per una migliore comprensione, facciamo qualche breve esempio. 

4. Qualche piccolo esempio 

Se i perenni flussi di traffico, i difetti di manutenzione delle strade, le condizioni di tempo e di luogo avverse e la nostra piena accortezza non ci impediscono di evitare un incidente stradale, potremo richiedere il risarcimento per i danni da difetto di manutenzione stradale. 

Al contrario, se siamo stati poco accorti nella guida, le condizioni di tempo erano buone, il traffico era scorrevole e le strade erano prive di difetti di manutenzione, non potremo richiedere il risarcimento per i danni patiti ex art. 1227 comma 2 cc.

In alcuni casi, al più, potrà ravvisarsi un concorso di colpa tra l’ente gestore della strada e il conducente dell’autovettura: il primo non ha garantito la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale; il secondo, consapevole delle insidie stradali, avrebbe dovuto agire con miglior accortezza nell’evitare l’incidente stradale.

In tale ultimo caso, il risarcimento per i danni da difetto di manutenzione sarà diminuito in base al nostro grado di colpa e all’entità dell’incidente occorso.


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Sono un Avvocato con oltre due anni di esperienza nel settore della consulenza legale. Socio co–fondatore di CMA Iurisblog, collaboratore presso la rivista scientifica Salvis Juribus nonché diplomato al Master in Corporate Governance presso l’Università Cattolica di Milano. Nel corso del mio iter professionale ho collaborato presso studi legali, notarili e società di consulenza, maturando esperienza professionale nel settore del diritto civile e societario. Quanto al primo, ho redatto lettere di messa in mora, decreti, precetti, pignoramenti e pareri concernenti persone fisiche e giuridiche. Quanto al settore societario, ho predisposto atti costitutivi di srl, cessioni di quote di srl, procure speciali, procedure di internal dealing, verbali assembleari e di cda. Le mie esperienze professionali e formative denotano la mia limpida volontà di intraprendere la carriera di giurista di impresa in una realtà di caratura nazionale o internazionale. A completamento del mio percorso professionale, nell’Ottobre 2019 ho conseguito il titolo di Avvocato e da tale periodo sono alla ricerca di una nuova e stimolante realtà professionale in cui condividere e potenziare le mie abilità giuridiche.

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