Sinistro stradale, è responsabile il Comune se manca la segnaletica?

Sinistro stradale, è responsabile il Comune se manca la segnaletica?

“Nel caso in cui il conducente che sarebbe stato favorito dalla segnaletica che si assume mancante ritenga di aver diritto alla precedenza, non si verifica una situazione di insidia, in quanto la circolazione stradale può avvenire senza inconvenienti anche in mancanza del segnale, essendo sufficienti e idonee a regolarla le norme del Codice della strada, e non è, perciò, possibile affermare su questa base la responsabilità della detta amministrazione per i danni conseguenti alla collisione”.

A ribadirlo è la Cassazione con sentenza del 19 gennaio 2017, n. 1289.

Questa la massima, ma vediamo il caso.

A seguito di un sinistro stradale avvenuto nel 2003 che aveva visto coinvolti un automobilista ed un motociclista in prossimità di un incrocio, il centauro aveva perso la vita.

Il giudice di merito aveva riconosciuto la responsabilità ad entrambi i conducenti in misura del 50%, mentre aveva negato una responsabilità in capo all’amministrazione comunale, per non aver apposto la segnaletica stradale nell’incrocio in cui era avvenuto il sinistro.

Avverso tale decisione gli eredi del motociclista avevano presentato ricorso in Cassazione proprio sostenendo una responsabilità del Comune in ordine alla predetta collisione per non aver impiegato la segnaletica necessaria.

Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che la pubblica amministrazione ha un ampio potere discrezionale nella scelta dei luoghi ove apporre i segnali stradali di pericolo, che trova un limite soltanto qualora si verifichi un’ipotesi di insidia o trabocchetto, caratterizzata dalla non visibilità del pericolo.

Tuttavia, precisano gli Ermellini, nella fattispecie in esame, è vero che mancava un cartello stradale indicante la spettanza della precedenza, ma non ricorre comunque alcuna situazione di insidia, in quanto la circolazione sarebbe potuta avvenire senza inconvenienti anche in assenza di segnali, essendo sufficienti ed idonee a regolarla le norme del codice della strada.

Pertanto, stante la conformazione dei luoghi e quindi della buona visibilità dell’incrocio, le modalità ed il tempo del sinistro, il motociclista avrebbe ben potuto percepire ed evitare il pericolo impiegando la normale diligenza.

Una decisione importante che affronta una questione ampiamente dibattuta.

Più volte la Suprema Corte ha affermato il principio secondo il quale l’Ente proprietario risponde, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dell’evento pregiudizievole, riconducibile a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo il caso in cui si accerti la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o di prevedere, con l’ordinaria diligenza, la situazione di pericolo, tanto da incidere sul dinamismo causale della cosa sino ad interrompere il  nesso eziologico tra la condotta attribuibile all’Ente e l’evento dannoso. In questo senso, in tali casi va fatto richiamo ai noti principi in tema di responsabilità oggettiva in relazione al danno provocato dalla cosa in custodia, che comporta la imputabilità dell’evento dannoso, in capo al soggetto che esercita tale potere, salvo il caso fortuito, configurabile anche alla stregua di un comportamento del danneggiato non conforme alle regole della prudenza, tenuto conto delle circostanze del caso concreto.

E, proprio tenendo conto della diligenza che il motociclista avrebbe dovuto adottare in prossimità dell’incrocio, a prescindere dalla segnaletica stradale, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso de quo.


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Avv. Teresa Rullo

Iscritta all'albo degli Avvocati da febbraio 2016. Laureata in giurisprudenza nel marzo 2012 presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "La Conferenza dei Servizi", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Subito dopo la laurea, nel 2012, ha iniziato la pratica forense presso uno studio legale specializzato in diritto civile. Nel dicembre 2013 ha iniziato a collaborare con un altro studio legale multidisciplinare di medie dimensioni occupandosi, prevalentemente, del contenzioso civile. negli anni 2015 e 2016 ha seguito il Corso di Perfezionamento in Alti Studi Politici presso l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, conseguendo l'attestato finale. Attualmente svolge autonomamente la professione di Avvocato e collabora saltuariamente con uno studio legale operante sia nel settore civile che penale.

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