Sopravvenienze: la rilevanza dell’emergenza sanitaria sulla sorte dei contratti

Sopravvenienze: la rilevanza dell’emergenza sanitaria sulla sorte dei contratti

Sommario: Premessa – 1. Pillole sulla disciplina generale delle sopravvenienze – 2. L’impossibilità sopravvenuta – 3. La sorte dei contratti nella decretazione di urgenza – 4. Conclusioni

 

Premessa. Ogni rapporto contrattuale è esposto al rischio delle sopravvenienze, ovvero al mutamento di determinate circostanze, di fatto o di diritto, in grado di incidere sull’assetto degli interessi vantati dai paciscenti.

Ciò rileva, tendenzialmente, nei contratti sinallagmatici commutativi, ovvero quelli a prestazioni corrispettive in cui il rischio delle sopravvenienze è equamente spalmato sui contraenti.

In tal proposito, lo shock economico causato dalla pandemia da Covid-19 rileva, senza dubbio, quale sopravvenienza in grado di ripercuotersi sulla sorte dei rapporti negoziali in corso.

Quanto detto trova conforto nella fitta trama di decreti emergenziali mediante la quale il Governo ha tentato di disciplinare i contratti rovinosamente colpiti dagli effetti negativi della pandemia.

A tal uopo giova soffermarsi, in particolare, sull’art. 3 co. 6 bis del d.l. 6/20 e sugli artt. 88, 88 bis del d.l. 18/20.

1. Pillole sulla disciplina generale delle sopravvenienze. Prima di analizzare le caratteristiche della disciplina emergenziale, occorre soffermarsi sugli strumenti ordinari di gestione delle sopravvenienze predisposti dal Legislatore all’interno del Codice Civile.

Essi, in particolare, si distinguono in manutentivi e caducatori a seconda che evitino o comportino lo scioglimento del vincolo contrattuale.

Tra i rimedi caducatori vengono in rilievo le risoluzioni, che si definiscono:

di diritto, laddove operino “ope legis” (diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., termine essenziale ex art. 1457 c.c.);

– giudiziali, allorquando sia necessario l’intervento di una sentenza del giudice (risoluzione per impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 c.c. e risoluzione per eccessiva onerosità ex art. 1467 c.c.).

Per quanto concerne, invece, i rimedi manutentivi, giova precisare che essi sono per lo più a carattere negoziale; tendenzialmente, infatti, la scelta di tenere in vita la convenzione a seguito di una sopravvenienza è rimessa alla volontà delle parti onde evitare un’indebita compressione dell’autonomia contrattuale, principio generale scolpito dall’art. 1322 c.c.

Tale considerazione offrirà in seguito uno spunto per l’analisi degli artt. 88 e 88 bis del d.l. 18/20 i quali, invece, sembrano imporre alle parti la manutenzione del contratto, a prescindere dalle loro volontà.

2. L’impossibilità sopravvenuta. Soffermando l’angolo visuale sulla disciplina dell’impossibilità sopravvenuta, quest’ultima può intercettarsi sia nell’ambito delle obbligazioni che nella fase di esecuzione del contratto, rispettivamente agli artt. 1256 e 1463 cc.

A mente dell’art. 1256 c.c., la prestazione divenuta impossibile comporta l’estinzione dell’obbligazione; l’art. 1463, invece, applica plasticamente tale principio ai contratti sinallagmatici, specificando che, nelle ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione, la controparte non è tenuta ad adempiere e deve restituire quanto già ricevuto, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito (art. 2033 ss c.c.).

Nel silenzio del Legislatore, si ritiene che la risoluzione per impossibilità sopravvenuta operi “ipso iure” e che la conseguente sentenza del giudice abbia carattere meramente dichiarativo.

Analizzando l’art. 1463 c.c., si evince che l’impossibilità sopravvenuta sia sottesa da presupposti di carattere soggettivo ed oggettivo: l’inadempimento, infatti, non deve essere colpevole e la prestazione deve essere impossibile per causa non imputabile al debitore.

In merito al carattere dell’impossibilità si distingue tra impostazione soggettiva ed oggettiva: la prima guarda all’interesse del creditore a vedere adempiuta la prestazione, mentre la seconda si sofferma sulla prestazione in sé e per sé considerata.

E’ opportuno precisare che l’impossibilità di cui si discorre non deve essere preceduta dall’inadempimento, che da, invece, la stura alla risoluzione di cui all’art. 1453 c.c.

L’impossibilità, infine, può essere definitiva o temporanea.

In tale ultimo caso, nel silenzio della norma, si ritiene che l’obbligazione non si estingua, a meno che il ritardo nell’adempimento si protragga oltre la scadenza del termine fissato a tal uopo.

Quando, tuttavia, l’interesse del creditore ad ottenere la prestazione viene meno, le conseguenze sono le stesse dell’impossibilità definitiva ed in questo caso si verifica una sovrapposizione tra impossibilità assoluta ed inutilizzabilità soggettiva della prestazione.

3. La sorte dei contratti nella decretazione di urgenza. A questo punto, può analizzarsi la disciplina predisposta dal Governo per far fronte all’emergenza da Covid-19 in ambito contrattualistico.

Preme, in particolare, indagare sulla presenza o meno di deroghe alle disposizioni civilistiche.

Le norme di riferimento sono:

  • Art. 3, co. 6-bis, d.l. 6/20;

  • Art. 88 d.l. 18/20;

  • Art. 88-bis d.l. 18/20.

Il testo dell’art. 3 co. 6 bis d.l. 6/20 recita: “Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218, 1223 del Codice Civile, anche con riferimento all’applicazione di eventuali decadenza o penali connessi a ritardi o omessi adempimenti”.

Dalla lettura della norma si evince quanto segue: 1) laddove il debitore non abbia adempiuto all’obbligazione, dovrà risarcire il danno, a meno che non provi che l’impossibilità di eseguire la prestazione derivi dal rispetto delle misure di contenimento del virus; 2) nel caso in cui il rispetto di tale misure non giustifichi l’inadempimento, il giudice potrà valutare il comportamento del debitore per quantificare il risarcimento del danno, attenuando la responsabilità; 3) per assicurare il rispetto di suddette misure, non si applicano le eventuali clausole di decadenza o penali legate al ritardo nell’esecuzione della prestazione oppure all’inadempimento.

La disciplina, dunque, applica i principi civilistici scolpiti dagli artt. 1218 e 1223.

Ciò su cui si può riflettere concerne l’onere probatorio: infatti, per il principio di presunzione di persistenza del diritto di credito, il creditore deve provare il titolo ed allegare l’inadempimento; il debitore, invece, deve provare che l’impossibilità di eseguire la prestazione deriva da una causa a sé non imputabile.

In tali casi, tuttavia, sarà esonerato dal dimostrare il carattere imprevedibile della causa dell’inadempimento, dal momento che esso è a monte considerato tale dalle norme emergenziali.

Potrebbe, allora, chiedersi se, in caso di inadempimento del debitore protetto dall’art. 3 co. 6 bis, il creditore sia costretto a soccombere o possa, nonostante i presupposti differenti di cui all’art. 1460 c.c., avvalersi dell’ “exceptio inadimpleti contractus” per sospendere la controprestazione.

La risposta, invero, sembra positiva, in quanto la giurisprudenza, con riferimento ai casi di impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore, ha affermato che l’eccezione d’inadempimento ex art. 1460 c.c. prescinde dalla responsabilità della controparte, al fine di evitare una situazione di diseguaglianza rispetto alla controparte.

E ciò anche laddove il mancato adempimento della prestazione dipenda dalla sopravvenuta relativa impossibilità per causa non imputabile al debitore.

Per quanto concerne l’art. 88 d.l. 18/20, rubricato “Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura”, si legge: “ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del Codice Civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza di cui al primo periodo, provvede all’emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione.” L’art. 88 bis del medesimo decreto, invece, rubricato “Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici”, richiamando pur sempre l’art. 1463 c.c., prevede anche la possibilità di offrire un servizio sostitutivo di qualità equivalente o addirittura superiore a quello pattuito, oltre al rimborso o all’emissione di un voucher.

Orbene, analizzando le conseguenze giuridiche contemplate da tali disposizioni, può evincersi che esse non siano esattamente sovrapponibili a quelle che deriverebbero dall’applicazione del richiamato art. 1463.

L’impossibilità sopravvenuta della prestazione, infatti, comporta la risoluzione del contratto da cui scaturiscono una serie di effetti:

  • la liberazione della parte tenuta alla prestazione divenuta impossibile ex art. 1256;

  • l’impedimento a pretendere la controprestazione dalla parte liberata dall’inadempimento;

  • l’obbligo di restituire, laddove già ricevuta, la prestazione secondo la disciplina della ripetizione dell’indebito (art. 2033 c.c.)

L’art. 88, invece, prevede che se i soggetti acquirenti presentano entro 30 giorni dalla data in vigore del decreto apposita istanza di rimborso al venditore, quest’ultimo può provvedere all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.

Si può, dunque, notare che, a differenza di quanto discenderebbe dall’applicazione dell’art. 1463, qui l’impossibilità sopravvenuta non comporta una conseguenza di tipo pienamente risolutivo, in quanto l’emissione del voucher prevede una conseguenza diversa: non già la restituzione della somma, bensì il diritto a ricevere una prestazione in un momento successivo.

Sembra quasi essere imposto il rimedio manutentivo, che invece, di regola, dovrebbe essere rimesso alla volontà delle parti.

Medesime considerazioni possono essere svolte in merito all’art. 88 bis.

4. Conclusioni. Orbene, si potrebbe pensare che tale rimedio dia la stura ad una novazione del rapporto obbligatorio, ma, a ben vedere, risultano mancanti sia l’estinzione della precedente obbligazione, sia l’“animus novandi”.

Tanto meno sembra configurarsi un’ipotesi di “datio in solutum”, poiché mancano sia l’accordo sulla diversa prestazione (la modalità di rimborso è imposta al debitore), sia, come detto poc’anzi, l’estinzione dell’obbligazione.

Non potrebbe neanche discorrersi di un’obbligazione alternativa, dal momento che la scelta è imposta dalla legge e sottratta al debitore.

Tale disposizione, invero, sembra avere il sapore di un contratto imposto.

Emerge, in definitiva, una normativa che sembra essere quasi del tutto piegata sulle esigenze dell’imprenditore a discapito del consumatore.

La legislazione emergenziale, tuttavia, essendo in rapporto di specialità rispetto a quella codicistica, che è generale, è sicuramente destinata a prevalere.


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Fiorella Todisco

Abilitata alla professione forense da febbraio 2020.

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