SOSTA IN ZONA BLU: multa o non multa?

SOSTA IN ZONA BLU: multa o non multa?

Parere 6 maggio 2015, n. 2074 del Ministero dei trasporti

a cura dell’avv. Michele Russo

Chi lascia un veicolo in sosta con il ticket scaduto in una zona blu, dove il parcheggio non è limitato nel tempo, non incorrerà in una multa ma solo in un recupero tariffario. Ma se la sosta è anche contingentata temporalmente con ordinanza ad hoc scatteranno multe salate per ogni periodo fuori legge. Oltre alla sanzione per mancata attivazione del dispositivo.

Lo ha ribadito il Ministero dei Trasporti in persona del direttore generale della sicurezza stradale Dondolini, in una nota indirizzata al comune di Lecce il 6 maggio 2015.

Come noto, la disciplina del parcheggio all’interno dei centri abitati è materia di competenza del Comune, come previsto alle lettere e) ed f) del comma l, art. 7 del Codice della Strada, e il Comune stesso può regolamentarla con una o più deliberazioni per meglio corrispondere alle specifiche esigenze di fruibilità e utilizzazione degli spazi da parte dei cittadini, anche in relazione alle caratteristiche delle aree alle quali detti spazi sono asserviti.

In relazione alla ampiezza delle sue finalità, la regolamentazione della sosta non può essere ricondotta alla sola previsione del pagamento di una tariffa ma deve essere sostenuta da misure più articolate e specifiche appunto per rispondere alle motivate esigenze di organizzazione della mobilità che ne determinano l’adozione.

Ebbene, il Ministero ha chiarito che ove, con specifica ordinanza, sia stata prevista una disciplina, resa nota dalla segnaletica, trova applicabilità una sanzione qualora la sosta si estenda oltre il limite stabilito per conseguire l’alternanza dei veicoli, ovvero quando ci si trovi in presenza di una violazione della disciplina della regolamentazione.

Nel caso invece di aree di parcheggio dove la sosta è consentita a tempo indeterminato e subordinata al solo pagamento di una somma, il protrarsi della sosta oltre il termine per il quale è effettuato il pagamento non si sostanzia in una violazione di obblighi previsti dal Codice, ma si configura come un’inadempienza contrattuale che comporta per l’Amministrazione creditrice un recupero delle tariffe non riscosse previa le procedure coattive previste ex lege e l’eventuale applicazione di una penale secondo quanto previsto nella regolamentazione ex art. 7, comma 1, lett. f).

In conclusione, nel caso in cui il conducente esponga un ticket prolungando la sosta oltre il limite consentito si applicherà unicamente la sanzione di 25 euro per ogni periodo fuorilegge. Se invece non viene esposta la scheda ovvero non viene azionato il parchimetro si applicherà la sanzione da 41 euro e in aggiunta 25 euro per ogni periodo abusivo. Per ogni periodo di permanenza abusiva scatterà poi il recupero delle somme non versate.

Nell’ipotesi più frequente di parcheggio a pagamento senza limite di durata invece la condizione dell’utente abusivo sarà agevolata. Se il conducente non espone alcun tagliando scatterà la multa di 41 euro. Ma in questo caso se l’automobilista prolunga abusivamente la sosta oltre al periodo massimo consentito non scatteranno multe ma solo il recupero civilistico delle somme non versate.


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