Sovraindebitamento e cessioni del quinto dello stipendio

Sovraindebitamento e cessioni del quinto dello stipendio

Le operazioni di cessione del quinto dello stipendio sono molto diffuse tra i consumatori; si tratta di prestiti personali riservati a dipendenti con cui il richiedente delega il proprio datore di lavoro a trattenere dallo stipendio l’importo della rata del prestito.

Per diversi motivi può capitare che il cliente non riesca a far fronte a tutti o suoi debiti e che quella quota di stipendio trattenuta mensilmente gli serva per mantenere se stesso e la sua famiglia.

Un aiuto per il cliente in questo senso lo offre la Legge sul sovraindebitamento.

Al riguardo ci si potrebbe chiedere se tali finanziamenti debbano essere rimborsati secondo il piano di ammortamento originariamente concordato o se possano essere stralciati.

La giurisprudenza (Tribunale di Pescara, con decreto del 16.2.2017) ritiene che, quando la  Legge sul sovraindebitamento fa riferimento alla situazione debitoria, richiama “qualunque obbligazione faccia capo ad un soggetto, scaduta o da scadere, relativa ad un contratto avente validità ed efficacia ovvero ad un contratto non più in essere perché ad es. risolto ecc., a cui il predetto non è in grado di far fronte”.

In soldoni ciò implica che sono revocabili i finanziamenti dietro cessione del quinto e delega di pagamenti così consentendo al debitore di riappropriarsi della somma utile al sostentamento dignitoso della sua famiglia, destinando la parte residua ai creditori nel loro complesso, comprese le finanziarie e le banche con le quali aveva stipulato prestiti con cessione del quinto.

Ed infatti: la cessione di credito è un contratto di natura consensuale con efficacia obbligatoria, in cui l’effetto traslativo si verifica solamente quando il credito viene ad esistenza, e non prima.

Il credito ceduto dal debitore alla finanziaria è quindi un credito futuro che sorge soltanto nel momento in cui il cliente matura il diritto a percepire lo stipendio mensile.

Questa impostazione è coerente con i principi generali che governano la procedura da sovraindebitamento, quali la natura concorsuale del procedimento e la parità di trattamento dei creditori, circostanza che induce a ritenere che anche il cessionario del quinto debba essere assoggettato alla eventuale stralcio del credito subita dagli altri creditori.

In conclusione, rimarcata la natura della legge sul sovraindebitamento che nasce con lo scopo di offrire una seconda opportunità a coloro i quali hanno contratto debiti nella ragionevole prospettiva di poterli sostenere, si può affermare l’ammissibilità della falcidia della cessione del quinto.


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