Spetta al G.O. la causa contro il Servizio Sanitario Nazionale per l’erogazione di farmaci indispensabili e insostituibili

Spetta al G.O. la causa contro il Servizio Sanitario Nazionale per l’erogazione di farmaci indispensabili e insostituibili

La Suprema Corte di Cassazione riunita in Sezioni Unite, con l’ordinanza del 2 agosto n. 16067, si è pronunciata sulla problematica inerente il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo per le controversie aventi ad oggetto le pretese creditorie avanzate dall’assistito nei confronti del Servizio Sanitario Nazione relative all’erogazione di farmaci indispensabili ed insostituibili per la cura della patologia di cui è affetto.

Nel caso di specie, gli eredi dell’assistito convenivano in giudizio innanzi al Tribunale Ordinario di Viterbo l’Azienda Sanitaria Locale per ottenere il rimborso della somma versata dal loro dante causa per l’acquisto di farmaci indispensabili e insostituibili per la cura della malattia tumorale di cui era affetto che, all’epoca, non erano ricompensati dal SSN.

Il Giudice di prime cure dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo ritenendo che, ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione gratuita, fosse necessaria la disapplicazione del Prontuario Farmaceutico Nazionale quale espressione di discrezionalità amministrativa e non di natura tecnica.

Pertanto, i ricorrenti adivano il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio chiedendo il riconoscimento del loro diritto al rimborso delle spese sostenute e la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi sulla loro istanza.

L’adito Tribunale, d’altra parte, sollevava  il conflitto negativo di giurisdizione sia di legittimità sia esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art 11 comma 3 c.p.a. asserendo che, in virtù del criterio del petitum sostanziale, oggetto della controversia era un diritto soggettivo correlato al diritto alla salute ex art 32 Cost.

Il Giudice Amministrativo evidenziava, altresì, che i farmaci di cui era stato chiesto all’Asl il rimborso della spesa per l’acquisto erano stati autorizzati alla commercializzazione solo in data successiva all’esborso.

Il criterio di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo è fondato sulla dicotomia tra interesse legittimo e diritto soggettivo.

L’art 103 Cost riconosce in capo ai giudici amministrativi la giurisdizione per la tutela nei confronti della PA di interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

Ad esso si ricollega l’art 7 c.p.a. a tenore del quale  sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie aventi ad oggetto interessi legittimi e, nelle materie tassativamente indicate dalla legge, diritti soggettivi concernenti l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediamente all’esercizio del potere amministrativo.

L’ambito di giurisdizione del giudice ordinario è delimitato dall’art 2 della L. 2248 del 1885 All. E, abolitrice del contenzioso amministrativo secondo cui sono devolute al giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto contravvenzioni e tutte le materie in cui si faccia questione di un diritto civile o politico.

Pertanto, il discrimen tra la giurisdizione ordinaria e amministrativa risiede nella natura della situazione giuridica soggettiva di cui si richiede la tutela e al petitum sostanziale della domanda.

Nel caso de quo, il Supremo Consesso, richiamando precedenti orientamenti (Cass. n 11713 del 2014; n. 2776 del 2008,Cass. SU n. 2570 del 2012: n. 13545 del 2008; n. 20577 del 2013; n. 2923 del 2012; n. 2867 del 2009; n. 15897 del 2006), ha statuito che le controversie relative a tutte le prestazioni erogate nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale che presuppongono un rapporto obbligatorio tra cittadini e Amministrazione e non anche una manifestazione di un potere amministrativo autorizzatorio, sono devolute alla cognizione del giudice ordinario, ai sensi del criterio generale di riparto delle giurisdizioni definito dalla L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 2, all. E, e presupposto dall’art. 442 c.p.c..

Alla luce di quanto esposto, la controversia avente ad oggetto la pretesa al rimborso della spesa erogata dall’assistito per l’acquisto di farmaci indispensabili per la cura della patologia da cui era affetto e solo successivamente ricompresi nel Prontuario Farmaceutico Nazionale non rientra nella giurisdizione amministrativa di legittimità ed esclusiva ma è devoluta alla giurisdizione del Giudice Ordinario  poiché verte su un diritto soggettivo di credito relativo al diritto alla salute garantito dall’art. 32 Cost.


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