Stalking: il reato di atti persecutori

Stalking: il reato di atti persecutori

Stalking reato e processo penale: cosa sono? 

Con il termine “stalking”, noto anche come ”Stalking reato di atti persecutori”, disciplinato dall’art. 612 bis c.p., ci si intende riferire a una serie di comportamenti posti in essere da un soggetto (stalker), idonei a generare nei confronti della vittima stati di paura ed ansia, nonché a compromettere lo svolgimento della propria vita quotidiana.

Gli elementi che caratterizzano lo stalking sono i seguenti: – condotta tipica del reo, come predetta; – reiterazione dell’azione criminosa; – insorgenza nella vittima di un turbamento del proprio stato d’animo o di un’alterazione delle proprie abitudini.

Condizione indefettibile, dunque, per il suo configurarsi è uno degli eventi che seguono: – perdurante e grave stato di ansia o di paura della vittima; – timore per la propria incolumità e di un prossimo congiunto; – costrizione della vittima ad alterare le abitudini di vita.

Il reato ad esame è punito, su querela della persona offesa, da presentare entro 6 mesi dai fatti rilevanti, con la reclusione da 6 mesi a 5 anni.

Vi sono circostanze, al verificarsi delle quali, la pena può essere aumentata, ovvero, allorquando il fatto: – è commesso da un coniuge (anche se divorziato o separato) o da persona legata sentimentalmente alla vittima; – è posto in essere mediante utilizzo di strumenti informatici o telematici; – è stato posto in essere a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di persona affetta da disabilità, con armi o da persona travisata (in questi casi il reato è procedibile d’ufficio).

Preme da ultimo citare un’importante e recentissima sentenza della Suprema Corte di Cassazione che, in merito all’arco temporale del reato di stalking, ha annunciato il principio secondo il quale il delitto di atti persecutori si configura anche quando le singole condotte sono reiterate in un arco di tempo molto ristretto, ovvero in una sola giornata, a condizione che si tratti di atti autonomi e che la reiterazione di questi sia la causa effettiva di uno degli eventi considerati dalla norma incriminatrice. Nella medesima sentenza si è anche statuito che: ai fini della integrazione del reato, non si richiede l’accertamento di uno stato patologico, ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima (Cass. Pen., sentenza n. 104/208).

Stalking: reato e differenze con il reato di molestie 

Lo stalking e il reato che ne consegue non è da confondere con quello di molestie, in quanto, il primo ha ad oggetto condotte reiterate nel tempo, atte ad ingenerare ansia, timori e mutamenti nelle abitudini da parte della vittima, mentre la molestia consiste in un atteggiamento di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nella altrui sfera di libertà, arrecante disturbo a chi lo subisce.

Invero, il “reato di molestia e disturbo alle persone” si ha quando una persona, per petulanza o altro motivo, disturba con invadenza o intromissione un’altra persona, in un luogo pubblico o aperto al pubblico o per mezzo di un cellulare (telefonico, con messaggio privato o whatsapp, escluse l’email).

La pena prevista è l’arresto fino a 6 mesi o l’ammenda fino ad € 516,00.

Nel caso di molestie reiterate, non si raffigura più il reato di molestie, bensì di stalking, purché dall’azione ne consegua alla vittima uno degli status sopra descritti.

Stalking reato: si può essere risarciti? 

La Legge 4 dicembre 2017, n. 172, di conversione del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148 ha apportato una importante modifica del reato di stalking che, adesso, non è più estinguibile mediante condotte riparatorie, ovvero con il pagamento di una somma di denaro in favore della vittima.

La vittima di stalking potrà richiedere il risarcimento dei danni sia in sede penale che in sede civile, tanto sul piano patrimoniale quanto su quello non patrimoniale.

Nel dettaglio.

Nel processo penale, la vittima potrà contestualmente richiedere il risarcimento dei danni, costituendosi parte civile ed, in questo caso, l’accoglimento della sua richiesta risarcitoria sarà subordinato all’accertamento della penale responsabilità dell’imputato.

In sede civile, il Giudice civile opererà un autonomo accertamento sulla sussistenza del reato e, a prescindere dalla sussistenza del reato come fatto penalmente qualificabile, potrà disporre il risarcimento ogniqualvolta le condotte illecite siano state realmente lesive di diritti inviolabili, ricorrendo pertanto l’ingiustizia del danno ex art. 2043 c.c.


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Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Palermo discutendo una tesi sperimentale in Diritto Penale Tributario e ha ottenuto il Diploma di Specializzazione in Professioni Legali preso la medesima Università. Al termine del percorso post laurea ha svolto un tirocinio presso gli Uffici della Procura delle Repubblica presso il Tribunale di Palermo, ha conseguito un Diploma in Diritto Tributario Europeo ed Internazionale, ha frequentato un corso telematico in Diritto Penale Internazionale organizzato dalla School of Law della Case Western Reserve University di Cleveland, in Ohio (USA) e ha inoltre frequentato il Master biennale in Difensore Tributario organizzato dall’Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi. Negli anni ha maturato una specifica competenza in tema di Diritto internazionale, Diritto immobiliare Diritto tributario, Diritto dell’Immigrazione, nonché in tema di reati fiscali ed reati economici. Approfondito il settore dell'assistenza alle imprese e specificamente dell’auto-imprenditorialità (valido strumento per la creazione di opportunità professionali giovanili), fornisce specifica assistenza in tema di Start-up, Start-up innovative ed internazionalizzazione delle PMI, in stretta correlazione con la nuova normativa italiana in tema di microcredito e mentoring. Di lingua madre italiana, parla fluentemente la lingua inglese e conosce la lingua francese.

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