Stalking: l’attenzione si sposta sui social network

Stalking: l’attenzione si sposta sui social network

La Corte di Cassazione è tornata recentemente ad esprimersi in merito al reato di atti persecutori ex art. 162-bis cod.pen., il c.d. stalking, con la sentenza n. 61 del 2 gennaio 2019. Con la pronuncia in esame, la Corte di Cassazione chiarisce che – indipendentemente dall’incontro fisico tra vittima e imputato – il reato di atti persecutori si configura nel momento in cui la condotta minacciosa del reo destabilizzi l’equilibrio psichico della persona offesa.

Nel caso di specie, la condotta posta in essere dall’imputato consisteva nell’invio di 12 messaggi WhatsApp e 2 telefonate. Rilevava il ricorrente: a) che la condotta descritta dai giudici di merito si era limitata a comportamenti privi di qualunque idoneità lesiva; b) che non erano rilevabili continue intrusioni fisiche nella vita privata della persona offesa.

In primo luogo, la Corte individua nel contenuto dei vari messaggi WhatsApp e di una conversazione telefonica gravi “intrusioni” perpetrate nella sfera intima della persona offesa che, indipendentemente dal limitato arco temporale nel quale si erano verificate, assumono rilevanza penale per l’intensità del loro contenuto. Infatti, il tenore delle frasi dette nelle comunicazioni era chiaramente minaccioso (ad es. ti faccio vedere io) e si faceva esplicito riferimento alla famiglia ed alla città nella quale la donna viveva, nonché, in generale, era accertata l’intensità dei contatti non autorizzati e del tutto privi di giustificazione.

Inoltre tali comportamenti per i Giudici avevano indotto la donna a modificare le proprie abitudini; risultava, difatti, credibile il racconto della persona offesa la quale aveva riferito che, dopo tali conversazioni, nel timore che l’imputato potesse raggiungerla, aveva modificato il proprio stile di vita, pernottando, provvisoriamente, presso un’altra abitazione e sospendendo la propria attività professionale.

Partendo da questi presupposti, la Suprema Corte ha considerato integrato il reato de quo posto che l’imputato, con una telefonata e 12 messaggi di WhatsApp inviati, avesse adottato reiteratamente un comportamento persecutorio idoneo a cagionare nella vittima uno dei tre eventi-danno, alternativamente previsti, dalla norma incriminatrice; escludendo, al contempo, che il comportamento tenuto dall’imputato potesse rientrare nelle fattispecie meno gravi di molestie o minacce.

Appare opportuno richiamare gli elementi caratteristici il c.d. delitto di stalking, il quale rientra nella categoria dei reati abituali e si configura, in base all’art. 612-bis cod.pen., quando “chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.

Con riferimento alla reiterazione,  si è oramai pacificamente affermato il principio in base al quale per considerarsi consumato il suddetto reato non è necessaria una lunga sequela di azioni delittuose, essendo rilevante anche la presenza di due soli episodi di minaccia o molestia, se gli stessi abbiano cagionato alla vittima un perdurante stato di ansia o di paura per la propria o altrui incolumità o che si sia vista costretta a modificare le proprie abitudini di vita.

Quanto al contenuto di tali condotte la giurisprudenza, da tempo, ha ritenuto configurato il delitto di cui all’art. 612 bis c.p. indipendentemente dalla presenza fisica dello stalker. Pertanto, oltre a comportamenti quali i pedinamenti, le visite sotto casa o sul posto di lavoro, sono stati considerati atti persecutori anche il ripetuto invio di e-mail, sms, messaggi sui social network, telefonate, lettere e persino murales e graffiti, e quant’altro abbia un contenuto ingiurioso, minaccioso o sessualmente offensivo.

Trattandosi di un reato di evento, al fine della sua integrazione, sarà necessario dimostrare “il nesso causale tra la condotta posta in essere dall’agente e i turbamenti derivati alla vita privata della vittima”[1], valutazione effettuata in concreto dal giudice.

Le conseguenze che detti comportamenti devono causare alla persona offesa sono state espressamente individuate nella norma, quali riportate ut supra, e sulla scorta dell’orientamento giurisprudenziale permanente “non è necessario che la vittima individui o descriva con esattezza uno o più degli eventi alternativi del delitto, potendo la prova di essi desumersi dalla condotta dell’agente e dal complesso degli elementi fattuali altrimenti acquisiti”[2].

In merito al perdurante e grave stato di ansia o di paura sofferto dalla persona offesa, la giurisprudenza maggioritaria ritiene che, ai fini della sussistenza del reato de quo, sia sufficiente che gli atti persecutori abbiano avuto un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima, non ritenendo pertanto, necessario l’accertamento di uno stato patologico, precisando, altresì che lo stato d’ansia e di paura deve essere accertato mediante l’osservazione di segni e indizi comportamentali, desumibili dal confronto tra la situazione pregressa e quella conseguente alla condotta dell’agente.[3] Mentre per quanto riguarda il fondato timore che si ingenera nella persona offesa per la propria incolumità o per quella di un soggetto terzo, occorre accertare la concretezza e l’oggettività della situazione di paura vissuta dalla vittima. Infine, per quanto concerne il riferimento all’alterazione delle proprie abitudini di vita occorre verificare se la vittima, a seguito dell’intrusione rappresentata dall’attività persecutoria, ha modificato quel complesso di comportamenti che una persona solitamente mantiene nell’ambito familiare, sociale e lavorativo.

La sentenza in commento si esprime altresì sull’elemento soggettivo del reato, individuato nel c.d. dolo in “itinere”, statuendo il principio secondo il quale “nel delitto di atti persecutori, l’elemento soggettivo è integrato dal dolo generico, che consiste nella volontà di porre in essere le condotte di minaccia e molestia nella consapevolezza dell’idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice; esso, avendo ad oggetto un reato abituale di evento, deve essere unitario, esprimendo un’intenzione criminosa che travalica i singoli atti che compongono la condotta tipica, anche se può realizzarsi in modo graduale, non essendo necessario che l’agente si rappresenti e voglia fin dal principio la realizzazione della serie degli episodi.”

Pertanto, non è necessaria una rappresentazione anticipata del risultato finale, essendo sufficiente la coscienza e la volontà delle singole condotte con la consapevolezza che ognuna di esse andrà ad aggiungersi alle precedenti formando un insieme di comportamenti offensivi. Nella specie, l’imputato era pienamente consapevole che i comportamenti posti in essere erano idonei a provocare effetti quali quello di intimidire la persona offesa.

Dalla lettura dell’intera sentenza e dall’analisi svolta si evince, quindi, che i Giudici, nel confermare i principi già espressi in precedenti pronunce, hanno voluto ribadire che per la configurazione del reato di stalking non è necessario né un arco temporale ampio né tanto meno un incontro fisico tra vittima ed imputato o un numero elevato di telefonate o messaggi dal contenuto minaccioso, essendo sufficienti anche pochi messaggi ed una telefonata, che conducano a modificare le abitudini della persona offesa.


[1] Cfr. Corte Costituzionale sentenza n. 172/2014.
[2] Cfr. Cass. pen, Sez. V, 28/12/2017, n. 57704
[3] Cfr. Cass. pen., Sez. V, 14/4/2015, n. 28703

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Chiara Boccanfuso

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