Stalking: quando risponde civilmente la P.A. datrice di lavoro

Stalking: quando risponde civilmente la P.A. datrice di lavoro

Sommario: 1. Introduzione – 2. Elementi costitutivi del reato di atti persecutori – 3. Configurabilità della responsabilità civile della P.A. Presupposti applicativi e indirizzi giurisprudenziali – 4. Il caso di specie: Corte di Cassazione Penale, Sez. V, 19 luglio 2017, n. 35588

1. Introduzione

La Corte di Cassazione ha affrontato[1], di recente, la vexata quaestiodell’ammissibilità della responsabilità civile dell’Amministrazione pubblica per il reato di stalking commesso da un proprio dipendente. La vicenda de quatrae l’abbrivo dalle condotte perpetrate da un dipendente di una biblioteca comunale ai danni della collega.

L’imputato, invero, esercitava nei confronti della persona offesa, compiti di direzione, vigilanza e controllo, dei quali abusava in ogni momento della giornata, al fine di ottenere contatti con la dipendente, fino a farla sprofondare in un grave stato depressivo e di paralizzante prostrazione.

Tali poteri direttivi, oltre a consentire all’imputato la possibilità di accesso illimitato al luogo di lavoro della dipendente, attribuivano efficacia autoritativa anche alle condotte persecutorie realizzate fuori dall’orario o dal luogo di lavoro, rendendo “l’assedio” sofferto dalla persona offesa sempre più pervasivo e soffocante.

Prima di affrontare funditusla questione circa l’ammissibilità della responsabilità civile della P.A. per il reato di cui all’art. 612 bis posto in essere da un proprio dipendente, è opportuno delineare gli elementi costitutivi del reato di stalking.

2. Elementi costitutivi del reato di atti persecutori

Il reato di atti persecutori è stato introdotto nell’ordinamento interno con il D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori” e, poi, parzialmente modificato dal D.L. n. 93/2013.

La ratio dell’introduzione del reato in oggetto va ravvisata nell’esigenza di colmare la lacuna di tutela determinata dall’incapacità delle incriminazioni di minaccia, molestia e violenza privata a fornire un’adeguata risposta repressiva al peculiare profilo criminologico di colui che pone in essere comportamenti consimili, in maniera seriale.

A tal proposito, è agevole notare che mentre le incriminazioni tradizionali (segnatamente, molestie e minacce) sono calibrate sul singolo episodio criminoso – potendo, al più, la reiterazione della condotta illecita dar vita ad un’ipotesi di  reato continuato – il reato in oggetto, invece, elegge la serialità dei comportamenti ad elemento costitutivo della fattispecie; sicchè è in tale serialità che si individua l’effettiva lesione al bene tutelato.

Come prima accennato, in assenza di una disciplina normativa, la giurisprudenza aveva in più occasioni tentato interpretazioni estensive di fattispecie preesistenti, come la molestia di cui all’art. 660 c.p., al dichiarato scopo di sanzionare gli atti persecutori, pur se con non poche difficoltà, trattandosi di condotte spesso collocabili in una “zona grigia[2]”, a cavallo tra diverse figure criminose.

A fortiori, l’inadeguatezza della fattispecie di cui all’art. 660 c.p. veniva in luce anche sotto un altro profilo, atteso che la molestia è solo una delle possibili modalità attuative di siffatto reato, che si caratterizza per una eterogeneità di condotte che, assai di frequente, in una escalation di aggressività,  degenera in fatti più gravi.

A tale vuoto normativo ha posto rimedio (finalmente) il Legislatore del 2009. Il reato di atti persecutori è ora espressamente regolato dall’art. 612 bis[3]c.p. La fattispecie è diretta a reprimere condotte denominate comunemente con il termine anglosassone “Stalking” (dal verbo “to stalk”, che letteralmente significa “fare la posta alla preda”).

Secondo la definizione fornita dalla scienza sociologica, lo stalking consiste nel comportamento assillante ed invasivo, realizzato mediante la reiterazione insistente di condotte intrusive, quali telefonate, appostamenti, pedinamenti, comportamenti ossessivi, che mirano a determinare un’opprimente intrusione nella vita privata delle vittima.

La fattispecie ha carattere sussidiario, in quanto si configura solo allorquando il fatto non costituisca più grave reato[4].

Il bene giuridico presidiato è la libertà morale della vittima, anzi, più precisamente, la tutela della tranquillità individuale, consistente nel complesso delle condizioni su cui si fonda il normale esercizio dei diritti di libertà. Soggetto attivo del reato può essere “chiunque”: trattasi, dunque, di un reato comune.

Anche il soggetto passivo, cioè colui che subisce l’esecuzione del reato, è indicato con un’espressione priva di carattere selettivo: “taluno” è il generico destinatario delle condotte tipizzate dal legislatore.

La scelta del legislatore di non precisare le qualità dei soggetti coinvolti è condivisibile; non esiste, infatti, una sola tipologia di autore di atti persecutori, ma ne esistono diverse, così come diverse sono le tipologie di vittima[5].

Sul piano oggettivo, la condotta penalmente sanzionata deve assumere i connotati della molestia o della minaccia. La prima ricorre qualora si realizzi un qualunque comportamento che rechi turbativa a terzi, ingenerando nella persona offesa un’alterazione dolorosa della condizione psichica.

La minaccia, invece, si verifica allorchè si prospetti – in maniera tale da incutere timore nel destinatario – un male futuro e ingiusto, la cui realizzazione dipende dalla volontà dell’agente.

A differenza delle fattispecie-base di molestia e minaccia – per il perfezionamento della quali è sufficiente che una singola azione lesiva giunga alla cognizione del soggetto passivo – il reato di cui all’art. 612 bis richiede, ai fini della sua integrazione, che le condotte minacciose o moleste siano reiterati nel tempo. I comportamenti molesti o minacciosi, pertanto, devono essere continuati ed insistenti (di giorno e/o di notte), oltre a dover perdurare per un significativo intervallo di tempo.

Da tale ultima considerazione discende che il delitto di stalking vada annoverato nel genus dei c.d. “reati di durata” e , più nello specifico, nella species dei reati abituali propri.

Non può, al contrario, ritenersi che si tratti di reato abituale “improprio” – nel senso che i singoli episodi debbano essere tutti penalmente rilevanti – posto che possono assumere rilievo ai fini della realizzazione dello stalking anche comportamenti che, singolarmente considerati, appaiono penalmente neutri (come, per esempio, l’invio di lettere o messaggi di posta elettronica) e che, purtuttavia, unitamente agli episodi di molestia e minaccia contribuiscono a determinare l’evento del reato.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, però, che anche due soli episodi di minaccia o molestia possono realizzare il reato di atti persecutori, come tale idonei a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice[6].

Il delitto in esame va configurato come reato a fattispecie alternative, ciascuna delle quali è idonea a integrarlo. Oltre alla reiterazione delle condotte di minaccia o molestia, è necessario, infatti, che le stesse ingenerino almeno uno dei tre eventi descritti dalla norma, ovvero: a) un perdurante e grave stato di ansia o di paura; b) un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto, o di persona al medesimo legata da relazione affettiva; c) costrizione della vittima ad «alterare le proprie abitudini di vita».

Per ciò che attiene al “perdurante e grave stato di ansia o di paura”, parte della dottrina ha rilevato che far dipendere la rilevanza penale da un evento con caratteristiche di tipo psicologico e, dunque, soggettive contrasterebbe con il principio di determinatezza in materia penale. A tale tesi, però, altri autori hanno obiettato che la scelta legislativa è stata dettata dalle esigenze specifiche del reato di stalking che, anche nella sua fisionomia criminologica, si impernia su fenomeni di tipo psicologico.

Secondo la giurisprudenza, il concetto di “perdurante e grave stato di ansia o di paura[7]” non fa riferimento a uno stato patologico, addirittura clinicamente accertato, bensì a conseguenze sullo stato d’animo della persona offesa – quale il sentimento di esasperazione e di profonda prostrazione – concretamente accertabili e non transitorie, in quanto rappresentano la conseguenza di una vessazione continua che abbia sostanzialmente comportato un mutamento nella condizione di normale stabilità psicologica del soggetto.

Il secondo evento è quello del fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva. In relazione ad esso non vi sono particolari problemi interpretativi; la norma, infatti, appare sufficientemente determinata, dal momento che il timore deve essere “fondato”, e ciò oggettivizza in qualche modo il timore richiesto, nonché lo rende dimostrabile probatoriamente in giudizio.

Il timore, tendenzialmente, può ritenersi fondato quando sia basato su degli elementi idonei a condurre in detto stato psicologico qualsiasi soggetto dotato di un normale equilibrio emotivo; il reato in analisi, tuttavia, non è da escludere nemmeno nel caso in cui la vittima sia particolarmente impressionabile da un punto di vista psicologico e il soggetto attivo sia consapevole di detta condizione soggettiva del soggetto passivo.

Il terzo evento, infine, è quello della costrizione della vittima ad «alterare le proprie abitudini di vita». Relativamente a tale evento il problema dell’indeterminatezza non si pone, trattandosi di fatti oggettivi e dimostrabili.

Anche in relazione a tale ultimo evento, però, non sono mancati autori che hanno sostenuto la scarsa chiarezza della norma; la locuzione «alterazione delle proprie abitudini di vita», infatti,  è stata tacciata di eccessiva genericità, con la conseguenza che rimane devoluta all’interprete il compito non secondario di selezionare quei modelli di vita e quelle modalità di comportamento, la cui modifica è tale da peggiorare realmente la condizione esistenziale del soggetto braccato.

Per “abitudini di vita”, in ogni caso, dovranno intendersi, esclusivamente, quei moduli di comportamento dell’individuo che hanno un significato rilevante per la sua stessa vita, e non anche le abitudini a comportamenti di scarsa importanza.

Sul versante soggettivo, la fattispecie è punibile a titolo di dolo generico, consistente nella cosciente e volontaria realizzazione della condotta intimidatorio-persecutoria, mentre alcun rilievo rivestono le finalità concretamente perseguite dal reo, attraverso la perpetrazione del crimine.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa e il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere solo processuale, ma la querela è comunque irrevocabile se il fatto è commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’art. 612, bis comma 2 c.p. Si procede, tuttavia, d’ufficio se il fatto è stato commesso nei confronti di un minore  o di una persona con disabilità di cui all’art. 3 L. n. 104/1992, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.

3. Configurabilità della responsabilità civile della P.A. Presupposti applicativi e indirizzi giurisprudenziali

Così sinteticamente ricostruiti gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 612 bis, è ora possibile affrontare la querellegiurisprudenziale concernente la possibilità che la Pubblica Amministrazione di appartenenza possa essere citata in giudizio, come responsabile civile, per il reato di atti persecutori commesso dal proprio dipendente e che abbia cagionato danni alla vittima. A tal proposito, si osserva che la pronuncia della S.C. (Cass. pen. Sez. V, 19 luglio 2017, n. 35588) prima richiamata enuclea dettagliatamente tutti i requisiti necessari e sufficienti affinché l’Ente pubblico possa rispondere civilmente per le conseguenze dannose derivanti dalle condotte penalmente rilevanti addebitate ai propri dipendenti e, nel caso sottoposto al suo esame, per il reato di stalking venuto in essere.

Una precisazione preliminare, prima di analizzare la sentenza succitata, è opportuna. È d’uopo ricordare che il responsabile civile, in via di principio, è notoriamente definito come il soggetto obbligato a risarcire il danno cagionato dal reato. Può essere citato nel processo penale a richiesta della parte civile o può intervenire volontariamente quando vi sia stata costituzione di parte civile.

Il codice civile fa riferimento a un istituto civilistico, cioè al responsabile civile per un fatto altrui. In altre parole, il responsabile civile è un soggetto che non ha partecipato al compimento dell’illecito penale, ma è chiamato a risarcire il danno provocato dalla persona che ha commesso tale fatto illecito. Il codice civile prevede singole ipotesi di responsabilità per fatto altrui. In tali casi, il responsabile civile è obbligato in solido con l’imputato al risarcimento del danno.

Effettuata questa breve premessa, concentrandoci sulla responsabilità civile della P.A. per i danni cagionati dai propri dipendenti, occorre richiamare il disposto dell’art. 2049 c.c. che espressamente sancisce che i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito compiuto dai propri dipendenti nell’esercizio delle incombenze cui sono adibiti.

La responsabilità della P.A. per il fatto illecito del proprio dipendente trova fondamento nel rapporto di immedesimazione organica: lo Stato e gli altri enti pubblici agiscono a mezzo dei propri organi, i quali non costituiscono soggetti distinti, bensì articolazioni organiche degli enti in cui essi si immedesimano. In virtù del rapporto organico, la responsabilità derivante dall’attività degli organi risale alle persone giuridiche pubbliche, delle quali gli organi stessi sono espressione.

Su tal punto, la sentenza della Corte di Cassazione in commento ha chiarito i presupposti necessari affinché possa configurarsi la responsabilità della P.A. per il fatto illecito dannoso commesso dal dipendente. Gli Ermellini ripercorrono gli indirizzi giurisprudenziali sul tema, aderendo, però, alla tesi prevalente.

Secondo un primo indirizzo giurisprudenziale[8](che può dirsi oggi prevalente), la responsabilità indiretta della P.A. per il fatto illecito del dipendente postula l’esistenza di un rapporto di lavoro e un collegamento tra il fatto illecito riconducibile al dipendente e le mansioni da questi espletate, senza che sia all’uopo richiesta la prova di un vero e proprio nesso di causalità.

È sufficiente, alla stregua di tale teorica, la sussistenza del c.d. “nesso di occasionalità necessaria” da intendersi nel senso che l’incombenza svolta  dal funzionario pubblico abbia determinato una situazione tale da agevolare e rendere possibile il fatto illecito e il consequenziale evento dannoso. Tale assunto non è smentito nell’ipotesi in cui il dipendente abbia operato oltre i limiti delle proprie incombenze o, persino, trasgredendo gli ordini ricevuti, purchè sempre entro l’ambito delle proprie mansioni.

La responsabilità civile della P.A. sarà configurabile, di conseguenza, anche per le condotte dei dipendenti pubblici dirette a perseguire finalità esclusivamente personali e integranti gli estremi di un reato doloso, quando qualora le stesse siano perpetrate sfruttando – come premessa necessaria – l’occasione offerta dall’adempimento di funzioni pubbliche e costituiscano, inoltre, uno sviluppo non imprevedibile dello scorretto esercizio di tali funzioni, in applicazione di quanto previsto dall’art. 2049 c.c.

Si è pure precisato che la P.A. deve essere ritenuta responsabile, in base al criterio della “occasionalità necessaria” degli illeciti penali commessi dai propri dipendenti ogni qual volta la condotta di costoro non abbia assunto i caratteri della assoluta imprevedibilità ed eterogeneità rispetto ai loro compiti istituzionali, sì da non consentire il minimo collegamento con essi; allorquando, viceversa, il funzionario abbia agito al di fuori della sfera delle attribuzioni conferitegli, egli rimarrà l’unico responsabile per i danni cagionati al privato.

Di contrario avviso è il secondo indirizzo giurisprudenziale – ancora seguito in talune pronunce della giurisprudenza anche di legittimità[9] – che ritiene che gli atti compiuti dal dipendente con lo specifico intento di recare danno a terzi o quelli che integrano reato recidono il rapporto organico con la P.A., sicchè le conseguenze risarcitorie che ne derivano saranno imputabili in via esclusiva all’agente.

Per i fautori di tale tesi, dunque, affinché resti integro il rapporto organico – fonte della responsabilità della P.A. – occorre che il comportamento del reo possa dirsi in linea con le finalità proprie della P.A., nel senso che la responsabilità dell’ente deve ritenersi sussistente laddove il comportamento nocivo del dipendente risulti comunque finalizzato al raggiungimento dei fini istituzionali, rimanendo in tal senso insensibile il rapporto organico all’azione illecita, con il conseguente coinvolgimento dell’ente nell’obbligo risarcitorio, in presenza di una persistente immedesimazione.

Se, invece, l’illecito si concreta nel perseguimento di finalità esclusivamente personali dell’agente, di fatto sostituite a quelle della P.A. e,  persino, in contrasto con queste ultime, viene meno il rapporto di immedesimazione organica e quest’ultima rimarrà esente responsabilità civile.

4. Il caso di specie: Corte di Cassazione Penale, Sez. V, 19 luglio 2017, n. 35588

Così richiamati le due principali impostazioni ermeneutiche, occorre precisare che ancora oggi permane il contrasto circa l’ammissibilità della responsabilità civile della P.A. in caso di reato commesso dal proprio dipendente.

Con la pronuncia in commento, tuttavia, i giudici di legittimità hanno aderito espressamente al primo orientamento (che, si ripete, oggi è prevalente), concludendo per la sussistenza della responsabilità civile della P.A. per il reato di cui all’art. 612 bis posto in essere dal proprio dipendente.

In particolare, la S.C. con la decisione n. 35588/2017 ha ritenuto sussistente il nesso di occasionalità necessaria per il reato di stalking addebitato a un dipendente pubblico.

Gli Ermellini, in primo luogo, hanno confermato la condanna inflitta in primo e in secondo grado – a norma dell’art. 612 bis – all’imputato (nella specie, il Responsabile del servizio cultura di un Comune addetto alla gestione di una biblioteca) che aveva posto in essere atti persecutori e vessazioni morali che avevano indotto la vittima ad uno stato di disagio e di prostrazione psicologica, condizionata da un costante stato di ansia e di paura.

In secondo luogo, la S.C. ha affermato la responsabilità civile del Comune di appartenenza del dipendente, condannato a risarcire, in solido con l’imputato,  i danni subiti dalla vittima.

La Corte di Cassazione, in particolare – facendo proprio un insegnamento delle sezioni civili – ha ribadito che è configurabile la responsabilità civile della P.A. anche per le condotte dei dipendenti pubblici dirette a perseguire finalità esclusivamente personali mediante la realizzazione di un reato doloso, quando le stesse siano perpetrate sfruttando l’occasione offerta dall’adempimento di funzioni pubbliche e costituiscono, inoltre, uno sviluppo non imprevedibile dello scorretto esercizio di tali funzioni.

Nel caso di specie – sebbene parte delle condotte siano state realizzate dall’imputato durante la pausa pranzo e, altresì, fuori dall’orario di lavoro – l’esercizio delle funzioni pubbliche ha, purtuttavia, agevolato la produzione del danno nei confronti della persona offesa. E tale circostanza è comunque sufficiente per ritenere sussistente il requisito della occasionalità necessaria e, dunque, la responsabilità ex art. 2049 c.c. della P.A.


[1] Cass. pen. Sez. V, 19 luglio 2017, n. 35588.
[2] Trattasi, invero, di un fenomeno dai confini incerti, che sfuma da comportamenti socialmente accettati (corteggiamento, tentativo di ristabilire relazioni concluse, ricerca di amicizia, ecc.) a comportamenti che, per persistenza e intrusività, possono tradursi in condotte antisociali talvolta anche gravi.
[3] Si riporta il testo dell’art. 612 bis c.p., come da ultimo modificato. Art. 612 bis c.p. – Atti persecutori:  “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. 2. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. 3. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. 4. Il delitto è punito a querela della persona offesa. 5. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. 6. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma. 7. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio”.
[4] È chiaro, in tal senso, l’incipit dell’art. 612 bis (“Salvo che il fatto costituisca più grave reato”). La siffatta clausola di riserva, a parere di parte della dottrina (Cadoppi), sarebbe del tutto inopportuna: lo stalking, di fatti, è un reato che ha una propria specificità criminologica, per cui non appare collocabile in una posizione gerarchicamente inferiore o diversa rispetto ad altre fattispecie, che invece possono concorrere, agevolmente, con esso.
[5] Ciò non toglie che, come comprovano gli studi criminologici, la tipologia prevalente di autori sia costituita, fino ad oggi, da autori di sesso maschile legati alla vittima da precedenti rapporti.
[6] In tal senso, Cass. pen., Sez. II, 17 febbraio 2010, n. 6710.
[7] La S.C. ha, altresì, chiarito che  Lo stato d’ansia e di paura richiesto dall’art. 612-bis c.p. deve essere accertato mediante l’osservazione di segni e indizi comportamentali, desumibili dal confronto tra la situazione pregressa e quella conseguente alla condotta dell’agente (Cfr. su tal punto Cass. pen., Sez. V, 6 luglio 2015, n. 28703).
[8] Tale tesi ha, appunto, ricevuto l’avallo anche da parte di Cass. pen. Sez. V, 19 luglio 2017, n. 35588.
[9] Cfr. sentenze della Corte di Cassazione  nn. 44760/2015 e 21408/2014).

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Ludovica Loprieno

Ludovica Loprieno, nata a Lecce il 3 marzo 1990. Consegue la laurea in giurisprudenza il 16 ottobre 2014 presso l'Università del Salento, con tesi in diritto penale e votazione 110 con lode. In data 25 luglio 2016 consegue il diploma di specializzazione post-laurea presso la SSPL di Lecce, con tesi in diritto penale e votazione 70/70. Dal 2014 al 2016 svolge il tirocinio obbligatorio previsto per legge ai fini dell'ammissione all'esame per l'esercizio della professione forense presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce. Consegue l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato il 20 ottobre 2017. Nel frattempo partecipa a vari corsi di alta formazione giuridica per la preparazione del concorso in magistratura.

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