Stealthing: la nuova “tendenza” sessuale

Stealthing: la nuova “tendenza” sessuale

Sommario: 1. Introduzione – 2. Atto sessuale e consenso – 3. Oltre i nostri confini

 

1. Introduzione

Negli ultimi anni, vi è stata la diffusione di una nuova pratica sessuale denominata “stealthing” consistente nella rimozione o danneggiamento del condom all’insaputa del partner.

Attualmente, in Europa vari Stati hanno affrontato la tematica modellando la materia della violenza sessuale al fine di tipizzare tale condotta; in Germania ed in Spagna si riscontrano varie pronunce di condanna che qualificano lo stealthing come reato di violenza sessuale.

Al contrario in Italia, in assenza di disciplina potrebbe soccorrere l’interpretazione al fine di valutare se tale fenomeno possa ricondursi nell’alveo dell’art. 609-bis c.p.

Una riflessione si impone anche sociologicamente poiché sia dal lato attivo che passivo non si è completamente coscienti dei rischi che tale pratica può comportare; dalla ricerca effettuata dall’avvocato Alexandra Brodsky è addirittura emerso che esistono comunità online di uomini che professano il proprio diritto di diffondere il loro seme, siti che indicano come togliere o danneggiare il preservativo all’insaputa del partner.[1]

Pertanto, la tematica dello stealthing impone una riflessione in diversi ambiti della società affinché venga in auge un concetto di abuso, di violenza sessuale che prescinda da qualsiasi atto di coercizione.

2. Atto sessuale e consenso 

Alla base dello stealthing vi è una condotta progressiva, rapporto sessuale consensuale a cui subentra la rimozione o danneggiamento del preservativo all’insaputa del partner.

Nel nostro ordinamento, attualmente lo stealthing non viene disciplinato ed è necessaria un’opera interpretativa al fine di poter inserire o meno nell’area del penalmente rilevante suddetta pratica.

Orbene, a tal fine appare opportuno una disamina della disciplina relativa al reato di violenza sessuale di cui all’art. 609-bis c.p..

L’art. 609-bis c.p. rubricato “Violenza sessuale” al co. 1 afferma che “chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali […]” mentre al co.2 “alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: a) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; b) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. […]”.

Ebbene, dal punto di vista oggettivo affinché possa configurarsi il reato di violenza sessuale è necessaria una coercizione attuabile attraverso la violenza, la minaccia o l’abuso di autorità.

La caratteristica della nuova “tendenza” sessuale invece è “l’inganno”, il consumare un rapporto in assenza o con preservativo appositamente danneggiato senza aver preventivamente comunicato al partner, con cui vi era stato accordo per un rapporto sessuale protetto, tale intenzione.

Infatti, la condotta avviene in modo clandestino e “l’inganno” perpetrato può anche non giungere, immediatamente, nella sfera di conoscibilità dell’altro come avviene nel caso di preservativo appositamente e clandestinamente danneggiato.

I rischi collegati ad un rapporto non protetto sono molteplici, in primis infettivi, ma pur volendo prescindere da questi ciò che viene in risalto è la lesione del consenso, dell’autodeterminazione sessuale poiché si priva il partner della possibilità di professare o meno il proprio consenso.

Raffrontando tale pratica con il co. 1 dell’art. 609-bis c.p. emerge che l’inclusione dello stealthing nell’alveo della violenza sessuale non risulta possibile poiché non risulta integrato il requisito della costrizione attraverso la violenza, minaccia o abuso di autorità.

Pur volendo provare ad includere tale pratica nell’alveo del co. 2 dell’articolo predetto, “traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona”, nonostante la giurisprudenza abbia dato una interpretazione estensiva di tale requisito, “l’inganno” richiesto nello stealthing è sostanzialmente diverso; non vi è una ingannevole sostituzione di persona ma in assenza di comunicazione, di nascosto, si priva la persona offesa di reiterare o meno il consenso prestato inizialmente dato il mutamento delle condizioni.

Pertanto, cercare forzosamente di ricomprendere nell’alveo del co. 2 dell’art. 609-bis c.p. la pratica dello stealthing costituirebbe un’interpretazione analogica, in malam partem, non ammessa in diritto penale ex art.25 co. 2 Cost.; seppure ciò fosse possibile si incorrerebbe, comunque, nell’ostacolo del co. 1 che richiede la violenza, la minaccia o l’abuso di autorità.

Si auspica una modifica dell’art.609-bis c.p. al fine di poter ricomprendere in essa nuove pratiche che stanno emergendo negli ultimi anni; infatti dal rapporto della commissione GREVIO 2020, sull’applicazione in Italia della Convenzione di Istanbul, si evince che nonostante i grandi passi in avanti compiuti nel nostro ordinamento parrebbe necessaria una migliore formulazione del reato di violenza sessuale incentrandone il disvalore sull’assenza di un libero consenso.

3. Oltre i nostri confini 

Oltre i nostri confini appare che si sia imboccato un percorso adeguato a far fronte a tale tematica; a livello giuridico nel continente europeo si trattò tale pratica, per la prima volta, in Svizzera anche se successivamente ci fu un cambio di rotta ed è solo in Germania ed in Spagna che si consacrerà nell’area del penalmente rilevante la condotta di stealthing.

Nel luglio del 2020 in Germania, per la prima volta anche in Europa, un Oberlandesgericht sancì che la pratica sessuale dello stealthing costituisce aggressione sessuale; statuendo che lo Stealthing integra il reato di aggressione sessuale ai sensi del paragrafo 177, co.1, c.p..

Ante riforma del 2016, come per il nostro ordinamento, anche quello tedesco richiedeva un componente di coercizione attuabile tramite violenza, minaccia ecc., per ritenere integrato il reato di violenza sessuale; grazie alle varie iniziative di sensibilizzazione in materia di violenza, il legislatore tedesco nel 2016 operò una sostanziale modifica della normativa di riferimento.

Attualmente, integra il reato di aggressione sessuale qualsiasi atto sessuale contrario alla volontà dell’altra persona ed proprio grazie a codesta modifica che la giustizia tedesca ha potuto procedere alla valutazione della condotta di stealthing nell’orbita del paragrafo 177 co.1 del codice penale.[2]

Successivamente, nel marzo del 2021, il Tribunale Regionale Superiore di Schieswing-Holstein ha annullato una sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale del distretto di Kiel relativo ad un caso di stealthing sulla considerazione che se una vittima dichiara prima della consumazione del rapporto di accettare soltanto un rapporto sessuale protetto, la successiva penetrazione senza preservativo può integrare l’aggressione sessuale.

Nella medesima ottica, nel 2019 el Juzgado de Instrucciòn de Salamanca emetteva la prima sentenza di condanna per la pratica dello stealthing, ritenendo l’imputato responsabile del reato di violenza sessuale affermando che la condotta non costituisce aggressione sessuale di cui all’art. 178 c.p. e nemmeno violenza sessuale di cui all’art. 179 ma, la condotta di stealthing si inserisce nella fattispecie base del co.1 dell’art. 181 che sanziona la condotta di chi, senza violenza o minaccia e in mancanza di consenso pone in essere atti contrari alla libertà e autodeterminazione sessuale.

Successivamente, un anno dopo, si perviene ad una seconda condanna per stealthing che aveva inoltre provocato la trasmissione di una malattia venerea, condanna confermata dal Tribunale de Justicia Superior de Andalucia in cui si afferma inoltre che  lo stealthing “costituye un atentado a la libertad sexual de la otra persona en cuanto ésta no ha consentido cualquier forma de contacto sexual, sino que ha impuesto como lìmite o condiciòn el uso de protecciòn mediante preservativo […] si la persona prescinde del mismo subrepticiamente en todo o en parte del acto sexual, està desoyendo una condiciòn impuesta por la pareja como complemento-esencial y no meramente secundario- de su consentimiento, es decir, està manteniendo una relaciòn no consentida que atenta contro la libertad sexual y ha da ser sancionada[3]

Ebbene, attraverso uno sguardo ai nostri “vicini”, si evidenzia la necessità di una riformulazione dell’art. 609-bis c.p. o l’introduzione di una disposizione che prescinda dalla violenza o dalla minaccia ma che sia incentrata sul diritto al consenso.

Nonostante gli sforzi della giurisprudenza sulla tematica del consenso, da ultimo la massima “In tema di violenza sessuale, in relazione a certe pratiche estreme, per escludere l’antigiuridicità della condotta lesiva, non basta il consenso del partner espresso nel momento iniziale della condotta e la scriminante non può essere invocata se l’avente diritto manifesta, esplicitamente o mediante comportamenti univoci, di non essere più consenziente al protrarsi dell’azione alla quale aveva inizialmente aderito[…]”[4], appare evidente la necessità di un intervento del legislatore stante la diffusione di varie pratiche sessuali che impongono una riflessione sulle varie tipologie di condotte, anche non coercitive, lesive dell’autodeterminazione sessuale.

 

 

 

 

 

 


[1] “RAPE-ADJACENT”: IMAGINING LEGAL RESPONSES TO NONCONSENSUAL CONDOM REMOVAL”- Alexandra Brodsky-  https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2954726
[2] https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/DPC_Riv_Trim_1_2021_Caroli.pdf
[3] Diario de Sevilla 8.07.2021  “Confirman la primera condena de abuso sexual pro “stealthing” en Andalucìa” – https://www.google.it/amp/s/www.diariodesevilla.es/juzgado_de_guardia/sentencias/stralthing-condena-preservativo-venereas-enfermedades_0_1590441800.amp.html
[4] Cass. pen., sez. III, sentenza 26 marzo 2021, n. 11631

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