Stepchild adoption: il Tribunale per i Minorenni di Bologna

Stepchild adoption: il Tribunale per i Minorenni di Bologna

La recente sentenza del Tribunale per i Minorenni di Bologna 6 luglio 2017 ha statuito in ordine alla stepchild adoption.

Sulla scia di quanto già stabilito dalla Suprema Corte (Cass. Civ., sez. I, sentenza 26 maggio 2016 n. 12962) è stato ritenuto che nell’ipotesi di minore concepito e cresciuto nell’ambito di una coppia dello stesso sesso, sussiste il diritto dello stesso ad essere adottato dalla madre non biologica.

Ciò viene affermato in forza delle disposizioni sulla adozione in casi particolari ex art. 44 lett. D della Legge 4 maggio 1983, n. 184.

Con l’adozione in casi particolari i minori possono essere adottati: a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell’ambito di un prolungato periodo di affidamento, quando il minore sia orfano di padre e di madre; b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge; c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre; d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

La “adozione in casi particolari” è ammessa, pertanto, allorquando vi sia una relazione genitoriale di fatto tra un minore ed un adulto. La stessa è consentita anche ai single ed alle coppie non sposate. In questi casi non si “trova” un genitore per un bambino abbandonato. Piuttosto si tutelano situazioni in cui un bambino ha già chi si occupa di lui, dove vi è già un “genitore di fatto” che è tuttavia privo di riconoscimento giuridico.

La norma di riferimento per la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Bologna è la lett. D dell’art. 44, legge 184 del 1983. La giurisprudenza più recente ha interpretato tale norma prevedendo che “vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo”, intesa come impossibilità giuridica di adozione legittimante, ossia casi in cui non vi è uno stato di abbandono e dove, tuttavia, l’adozione appare comunque consigliabile per una migliore tutela dei diritti del minore. In forza di tale orientamento sono stati ritenuti adottabili minori non abbandonati affidati da anni ad una coppia o ad un single.

Con riferimento all’ipotesi di adozione da parte del genitore non biologico nell’ambito di una coppia dello stesso sesso tale ragionamento giuridico risulterebbe, peraltro, corroborato dalla legge n. 76 del 2016, secondo la quale le coppie formate da persone dello stesso sesso, ove sussistenti vincoli affettivi, sono “eletti” al rango di “famiglia”.

L’articolo 1 della legge 76 del 2016 al comma 20 contiene peraltro la «clausola di salvaguardia» che apre alla possibilità di un’applicazione alle unioni civili delle disposizioni in materia di adozioni, ma solo, per l’appunto, nei limiti del diritto vigente.


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Mariarosa Signorini

1996 conseguimento della Laurea in Giurisprudenza presso l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con la valutazione di 105/110 e discussione della tesi in Istituzione di Diritto Privato, recante il seguente titolo "Interruzione della gravidanza e responsabilità civile del sanitario"; anno accademico 2005/2006 "Master in diritto di famiglia" Scuola Superiore di Amministrazione pubblica e degli Enti Locali; anno 2007 "Corso di Diritto di famiglia" Alma Mater Studiorum, Facoltà di Giurisprudenza; anno 2007 "Corso di perfezionamento e aggiornamento per la difesa nel processo minorile" Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e Fondazione Forense Bolognese; anno accademico 2007/2008 "Corso di specializzazione in diritto familiare e minorile", Uni.Rimini, CE.S.DI.F. (Centro Studi e Ricerche in diritto familiare e minorile); In regola con gli obblighi insiti nella formazione continua, ha partecipato ad eventi formativi, seminari e congressi che hanno ad oggetto il diritto familiare e minorile; è avvocato in Bologna.

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