STREAMING: chi guarda film, serie tv o partite di calcio in streaming viola la normativa sul diritto d’autore?

STREAMING: chi guarda film, serie tv o partite di calcio in streaming viola la normativa sul diritto d’autore?

A cura del dott. Giuseppe Fabbiano

A molte persone può essere capitato di usufruire di piattaforme telematiche con lo scopo di guardare partite di calcio, film o serie televisive in “streaming”.

Recentemente il sito di Rojadirecta, famosa piattaforma che fornisce agli utenti la possibilità di poter vedere gratuitamente partite di calcio in streaming, è stato oscurato all’esito del giudizio incardinato dalla società italiana Mediaset dinanzi al Tribunale di Milano Sezione Specializzata Impresa, il quale, con sentenza emessa il 13 gennaio 2016, ha confermato la misura cautelare che il 18 novembre 2015 disponeva il blocco ad ogni accesso al sito Rojadirecta.

All’esito del giudizio è stata imposta, quindi, chiusura del sito inibendo, così, ai propri clienti l’accesso a tutti gli indirizzi IP associati ai nomi di dominio che consente l’accesso alla piattaforma, contrastando la pirateria digitale e dando un segnale forte di tutela effettiva dei diritti esclusivi degli editori.

In Europa, invece, c’è chi la pensa diversamente, infatti secondo l’Avvocato Generale della Corte di Giustizia Europea di Strasbugo[1] le piattaforme di diffusione non ospitano mai i contenuti diffusi, bensì solamente il link che rimanda a risorse esterne dove effettivamente sono presente i file in questione.

La Corte di Giustizia Europea a breve deciderà sulla medesima questione di pirateria informatica in cui Melchior Watheket, Avvocato Generale della stessa Corte, ha presentato le sue conclusioni; la decisione è molto attesa poiché nel caso in cui dovesse dar ragione ai gestori delle piattaforme ribalterebbe l’orientamento sino ad ora seguito, in cui basta un solo link per rendere illegale un sito (orientamento di fatto seguito anche dalla giurisprudenza italiana).

Tornando in Italia ed alla normativa nazionale al fine di chiarire meglio le figure del fornitore e del fruitore/utilizzatore nell’ambito della violazione dei diritti d’autore, come sancito dalla Legge n. 633/41, sono necessarie delle puntuali precisazioni.

1) Il fornitore

E’ colui che attraverso una piattaforma internet fornisce agli utenti la possibilità visualizzare contenuti web, pur non essendone gli autori e quindi i titolari, attraverso i più comuni “link”.

Per quanto concerne la figura sopra descritta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 171 ter, Legge n. 633/41 “ punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.593 chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati […]”.

Pertanto, in base a quanto prevede la normativa italiana circa la tutela del diritto d’autore  è illegittima la diffusione dei contenuti web coperti dal copyright (film, serie tv, partite ecc.) attraverso la modalità dello “streaming” ed è sanzionata con la reclusione da sei mesi a tre anni, nonchè con la multa da € 2.852,00 ad € 15.593,00.

2) Il fruitore/utilizzatore

Il fruitore, come può ben desumersi dal significato del termine, è colui il quale usufruisce dei contenuti web attraverso appositi link.

La normativa nazionale non si è ancora pronunciata sulla posizione dell’utente che usufruisce di tali link per guardare partite di calcio, serie tv, film ecc. e ad oggi, con buona pace dei milioni di utenti che ogni giorno fruiscono di questi siti, vedere le partite in streaming non è considerato reato dal nostro ordinamento.

Questo è il quadro europeo e nazionale circa la fattispecie trattata, attendiamo sviluppi giurisprudenziali in ordine alla posizione dell’utente che visualizza contenuti web in streaming.

 

[1] Nella causa n. C-160/15, GS Media BV contro Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises International Inc., Britt Geertruida Dekker (conclusioni depositate il 07.04.2016).


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