Successione di leggi penali nel tempo ed omicidio stradale

Successione di leggi penali nel tempo ed omicidio stradale

Il fenomeno della successione delle leggi penali nel tempo è intimamente collegato al principio di legalità. Invero, tra i corollari del principio in commento spicca quello di irretroattività della legge penale sfavorevole. A testimonianza della sua importanza nel nostro ordinamento, giova evidenziare che siffatto istituto trova la sua disciplina nelle più importanti ed alte fonti del diritto nazionale e sovranazionale. In particolare, il principio di irretroattività è sancito dall’articolo 25 della nostra Carta Costituzionale, nonché dall’articolo 7 della CEDU, oltre che dall’articolo 2 del codice penale.

Siffatto principio assurge al rango di baluardo e garanzia della libera autodeterminazione del cittadino, garantendo che l’introduzione di una nuova norma incriminatrice non possa retroagire, andando a disciplinare e punire un fatto occorso precedentemente.

Un istituto di tal guisa presidia la necessaria prevedibilità delle conseguenze sanzionatorie, scaturenti da un comportamento umano, da parte dei consociati.

Nel trattare il principio in commento, è necessario soffermarsi anche sul fenomeno della retroattività della legge penale favorevole.

L’articolo 2, comma 2 c.p. sancisce che nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato.

A lungo giurisprudenza e dottrina si sono interrogate sulla natura del principio di retroattività, domandandosi se , alla stregua di quello di irretroattività, avesse un fondamento espresso nella nostra Costituzione. Tradizionalmente, la risposta al quesito in commento fu negativa, in quanto la Carta Costituzionale non ne fa espressa menzione. D’altro canto, vi era chi sosteneva che il principio oggetto di disamina, in qualità di istituto complementare al principio di irretroattività, scaturisse dal medesimo articolo 25 Cost.

Le teorie più moderne, tuttavia, diedero dei diversi natali alla retroattività favorevole, indicando l’articolo 3 Cost. come sua sede nativa. Invero, secondo questi orientamenti, detto principio assicura che due situazioni uguali, vengano trattate in modo conforme, nonché che due circostanze diverse, siano considerate differentemente. Alla luce dell’influenza del diritto sovranazionale, la tesi in commento venne valorizzata, affiancando al summenzionato articolo 3 Cost. l’articolo 117 Cost., considerato porta di ingresso della CEDU, ormai parametro interposto di costituzionalità nel nostro ordinamento. Difatti, l’articolo 7 della CEDU, minimo comune denominatore di legalità europea, sancisce espressamente tanto il principio di retroattività della legge penale favorevole, quanto quello di irretroattività della legge penale sfavorevole.

Al fine di attagliare la disciplina in commento all’istituto dell’omicidio stradale, pare inopportuna la trattazione della particolare disciplina della successione mediata di leggi penali, sancita dai commi 3 e 4 dell’articolo 2 c.p. . Per converso, pare utile applicare le coordinate in premessa all’istituto del tempus commissi delicti.

Allo scopo di compiere siffatto passaggio logico – ermeneutico, occorre analizzare il nuovo articolo 589-bis c.p. , nonché la legge che ha avuto il merito di introdurlo nel nostro ordinamento penale.

La normativa in commento è la L. n. 41 del 2016. Con tale intervento, il Legislatore ha sancito l’autonomia del reato di omicidio stradale, rispetto alla previgente disposizione, rinvenibile nelle maglie dell’articolo 589 c.p. , che disciplina l’omicidio colposo.

Allorquando il Legislatore crea una fattispecie autonoma di reato, solitamente, l’intenzione è quella di inasprirne il trattamento sanzionatorio. Invero, l’articolo oggetto di disamina punisce la condotta dell’omicidio stradale con pene superiori rispetto al generico omicidio colposo.

La circolazione stradale e l’attività di guida in generale rappresentano per il Legislatore fenomeni connotati da una innegabile pericolosità intrinseca, benchè utili e necessari al funzionamento della società odierna. Da tale considerazione, discende l’esigenza codificata di prestare una diligenza in siffatte attività anche superiore rispetto a quella prevista per espletamento delle ordinarie attività dei consociati. Invero, la normativa sulla circolazione stradale impone al guidatore un doppio livello di scrupolo: tenere un comportamento diligente e cercare, per quanto possibile, di prevedere la negligenza e l’imprudenza degli altri automobilisti, ciclisti, motociclisti e pedoni.

In tale contesto, sorse l’esigenza di introdurre una fattispecie normativa a sé stante che punisse colui che, per colpa, leda o cagioni la morte di una persona violando le norme sulla disciplina della circolazione stradale.

L’articolo 589-bis è un reato comune, in quanto punisce “chiunque” , nonché un reato di danno e di evento, poiché la lesione del bene giuridico presidiato dalla norma avviene al momento della morte di una persona.

Applicando le coordinate individuate in premessa al reato in commento, non sussiste alcun dubbio che le condotte perpetratesi antecedentemente alla novella del 2016 non possano soffrire dell’inasprimento sanzionatorio oggetto di disamina, con la conseguenza che , in occasioni di tal guisa, troverà applicazione il più mite articolo 589 c.p.

La vexata quaestio si innesta, tuttavia, allorquando la condotta del guidatore si sia prodotta antecedentemente all’ingresso dell’art. 589-bis cp , ma l’evento morte si sia verificato in seguito all’inasprimento sanzionatorio.

Sul punto, giova effettuare una distinzione tra momento consumativo e perfezionamento di un reato, nonché tra gli istituti del reato di mera condotta ed i reati di evento, al fine di individuare il tempus commissi delicti.

A differenza dei reati di evento, un reato è di mera condotta quando esso si realizza con l’espletamento della condotta stessa, senza che sia necessaria la produzione di un evento. Un reato d’evento, per converso, necessita della realizzazione dell’evento. Inoltre, si parla di reato perfezionato quando vengono posti in essere tutti gli elementi costitutivi previsti dalla fattispecie normativa astratta, mentre per reato consumato si intende un illecito penale che ha raggiunto la sua massima portata offensiva.

Tale impostazione consente una individuazione agevole del tempus commissi delicti nei reati istantanei, per i quali consumazione e perfezionamento coincidono; d’altro canto la sua identificazione risulta meno agevole nei reati cd. ad evento differito. Con tale definizione si descrivono gli illeciti penali in cui l’evento si realizza successivamente rispetto alla condotta.

Nell’ individuare il momento in cui un reato ad evento differito sia effettivamente stato commesso si sono creati due filoni di pensiero giurisprudenziali e dottrinali: da un lato i sostenitori del criterio della condotta e dall’altro coloro che sposano il criterio dell’evento.

In particolare, l’orientamento che propugna la teoria dell’evento sostiene che sia al verificarsi dell’evento che si realizza l’offesa al bene giuridico tutelato dal nostro ordinamento; pertanto il tempus commissi delicti deve essere individuato in quel particolare frangente. Siffatta teoria gode dell’innegabile pregio di rispettare i principi, costituzionalmente garantiti, di offensività e di materialità. Tuttavia, essa prestò il fianco a numerose critiche. Invero, i sostenitori dell’opposta tesi, adagiata sul criterio della condotta, ravvisarono nell’orientamento in commento una frizione con il principio di legalità, soprattutto alla luce degli insegnamenti sovranazionali.

In particolare, i motivi di biasimo verterono sul fatto che, applicando la teoria dell’evento, la conseguenza sarebbe stata quella di punire con un trattamento deteriore un soggetto per una condotta posta in essere nel momento in cui la disciplina legislativa era più favorevole. Così facendo, il precipitato della teoria in commento consisterebbe in una violazione del principio di irretroattività della legge penale sfavorevole. Ciò in quanto, essendo il principio di irretroattività un diretto corollario del principio di legalità, che alla luce della concezione sovranazionale si estrinseca in un principio di prevedibilità della sanzione penale, il risultato concreto della teoria dell’evento consisterebbe nel punire più severamente un comportamento di cui il soggetto non poteva prevedere le conseguenze legali.

La teoria della condotta, per converso, intende punire l’autore del fatto tipico nel momento in cui egli si pone in diretta antitesi con le regole delineate dal nostro ordinamento penale, così rispettando i principi della prevedibilità dell’evento e di legalità.

La diatriba giurisprudenziale arrivò a composizione , grazie ad un recente intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che aderirono all’orientamento che individuava la condotta come criterio utile all’individuazione del tempus commissi delicti.

In conclusione, nella particolare situazione che si verifichi allorquando, per colposa violazione delle regole sulla circolazione stradale, il guidatore di un veicolo produca un sinistro che abbia portato al decesso di una persona, successivamente all’ingresso del nuovo articolo 589-bis, nell’ipotesi in cui la sua condotta risalga ad un tempo antecedente, occorrerà applicare la più mite disciplina dettata dall’articolo 589 c.p..


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