Sui doveri costituzionali: un elogio a Giorgio Lombardi

Sui doveri costituzionali: un elogio a Giorgio Lombardi

E’ da tempo che vado riflettendo sul prezioso apporto donato da Giorgio Lombardi nel suo “Contributo ai doveri costituzionali” alla scienza costituzionalista italiana.

Occorre tenere presente che il tema dei doveri non gode di particolare attenzione nella giurisprudenza e nella dottrina italiana, rispetto a quello dei diritti.

Come marcato da Lombardi, i doveri sono stati concepiti in senso funzionale, come strumento di attuazione del principio di solidarietà e come conseguente fattore di coesione sociale.

Il fondamento della solidarietà si scorge nell’art. 2, comma 2, Cost., che prevede, non solo il riconoscimento e la garanzia dei diritti inviolabili, ma anche l’adempimento di doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

La solidarietà, altresì, viene invocata implicitamente in ulteriori disposizioni costituzionali che esprimono i doveri costituzionali.

Le clausole sul dovere di voto (art. 48), quelle di concorrere alle spese pubbliche (art. 53) e quelle di mantenere, educare ed istruire la prole, celano il dovere di solidarietà nella sua articolazione rispettivamente politica, economica e sociale.

In taluni casi, la solidarietà affiora come fondamento giustificatore di limiti prescritti dalla Costituzione al godimento di diritti di libertà.

Uno spirito solidaristico è rinvenibile anche in altre previsioni costituzionali, le quali definiscono obblighi di prestazione a carico dello Stato, piuttosto che diritti.

In tale contesto, si colloca l’art. 3, comma 2, Cost., che impone alla Repubblica di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

Sulla medesima lunghezza d’onda, si muovono l’art. 30, comma 2, Cost., che affida alla legge l’espletamento dei compiti spettanti ai genitori in caso di incapacità di essi; l’art. 32 Cost., per il quale “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”, ecc.

Dal quadro appena delineato emerge come la solidarietà consista in un valore costituzionale; da qui prendono le mosse forme di volontariato e associazionismo.

Ragionando in tale ottica, si giunge ad una definizione in termini di diritto.

Le disposizioni costituzionali sopracitate, invece, consentono di qualificare la solidarietà in chiave opposta.

Il principio di solidarietà ha, infatti, una portata precettiva.

A tale proposito, appare emblematica la visione di Jurger Habermas, per il quale la solidarietà è quella “che non si può imporre per legge”.

Uno dei meriti di Lombardi è stato quello di avere tracciato una sistematica dei doveri circoscritta nel disegno costituzionale, ispirata al principio personalista e volta al rifiuto di ogni forma di teologia politica.

Come già espresso, il principio in esame, privo di un’esplicita menzione nel testo costituzionale, è ricavabile in plurime disposizioni.

Da esse affiora una duplice accezione della solidarietà: la solidarietà doverosa e quella pubblica.

La prima agisce su un piano orizzontale e si sostanzia in un moto ascendente, ossia dai singoli alla Repubblica, ed è riscontrabile nell’art. 2 Cost.

La solidarietà pubblica, invece, opera su un piano verticale e si concretizza in un moto discendente; essa trova fondamento nell’art. 3 Cost.

Al fine di evitare disordini concettuali, è fondamentale tracciare la distinzione tra il principio in esame e quello di sussidiarietà.

Quest’ultimo, pur condividendo taluni tratti con il primo, si pone come criterio di allocazione e di distribuzione delle competenze, volto a orientare le decisioni pubbliche.

Al contrario, il principio di solidarietà si rivolge tanto alle istituzioni quanto agli individui, esprimendo una necessità di assistenza, a fronte di un bene comune.

Si è appena sostenuto che il principio di solidarietà presenta tratti comuni con il principio di sussidiarietà.

Uno di essi è, senz’altro, il primato della persona umana.

Un altro importante merito attribuibile a Giorgio Lombardi è quello di avere reso la sistematica dei doveri costituzionali compatibile con i fattori costitutivi della natura umana, nonché di conformarla alla centralità della persona umana.

Egli depotenzia così la concezione mazziniana dei doveri, ponendo l’accento sulla nuova antropologia, incentrata proprio sulla persona umana e sul ripudio di ogni teologia politica.

L’approccio di Lombardi ai doveri costituzionali merita di essere sottolineato in vista di futuri dibattiti al riguardo.


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Dott.ssa Luana Leo

La dottoressa Luana Leo è dottoranda di ricerca in "Teoria generale del processo" presso l'Università LUM Jean Monnet. È cultrice di Diritto pubblico generale e Diritto costituzionale nell'Università del Salento. Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso il medesimo ateneo discutendo una tesi in Diritto Processuale Civile dal titolo ”Famiglie al collasso: nuovi approcci alla gestione della crisi coniugale”. È co-autrice dell'opera "Il Presidente di tutti". Ha compiuto un percorso di perfezionamento in Diritto costituzionale presso l´Università di Firenze. Ha preso parte al Congresso annuale DPCE con una relazione intitolata ”La scalata delle ordinanze sindacali ”. Ha presentato una relazione intitolata ”La crisi del costituzionalismo italiano. Verso il tramonto?” al Global Summit ”The International Forum on the Future of Constitutionalism”. È stata borsista del Corso di Alta Formazione in Diritto costituzionale 2020 (“Tutela dell’ambiente: diritti e politiche”) presso l´Università del Piemonte Orientale. È autore di molteplici pubblicazioni sulle più importanti riviste scientifiche in materia. Si occupa principalmente di tematiche legate alla sfera familiare, ai diritti fondamentali, alle dinamiche istituzionali, al meretricio, alla figura della donna e dello straniero.

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