T.A.R. Venezia: il Decreto Sicurezza non si applica quando la protezione umanitaria è già stata riconosciuta

T.A.R. Venezia: il Decreto Sicurezza non si applica quando la protezione umanitaria è già stata riconosciuta

T.A.R. Venezia, sez. III, 20 dicembre 2019, n. 1395

Un cittadino nigeriano, titolare di permesso di soggiorno per motivi umanitari, impugnava gli atti con cui la Prefettura di Venezia aveva disposto la cessazione della misura di accoglienza disposta in suo favore.

La cessazione della misura di accoglienza veniva disposta sul rilievo che il permesso di soggiorno per motivi umanitari è stato abolito dall’art. 1 del D.L. 113/2018, convertito con modificazione in legge n. 132/2018, il quale ha consentito l’inserimento in SPRAR ai soli beneficiari di una forma di protezione internazionale, ai minori stranieri non accompagnati, nonché ai titolari dei nuovi permessi di soggiorno temporanei di carattere umanitario ivi contemplati.

Il T.A.R. Venezia ha accolto il ricorso dello straniero.

In punto di fatto, va evidenziato che il ricorrente ha ottenuto il riconoscimento della protezione umanitaria in data 23.08.2018, prima, quindi, dell’entrata in vigore della disciplina invocata dall’Amministrazione (5.10.2018).

Ciò posto, la Corte di Cassazione ha chiarito che la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari dettata dall’art. 5, comma sesto, del d.lgs. n. 286 del 1998 e dalle disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, non trova applicazione in relazione alle domande di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima della entrata in vigore (5.10.2018) della nuova legge, le quali saranno pertanto scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tale ipotesi, l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per “casi speciali” previsto dall’art. 1, comma 9, del suddetto decreto legge (Cass. Civ., sez. I, 19 febbraio 2019, n. 4890; Cass. Sez. Un sentenze n. 29459, 29460 e 29461 del 24.09.2019).

Orbene, il principio espresso dalla Suprema Corte, riferito alla diversa ipotesi dell’incidenza della normativa sopravvenuta sui procedimenti amministrativi instaurati per il riconoscimento di permessi di soggiorno per motivi umanitari, è stato ritenuto rilevante dal T.A.R. Venezia – sotto il profilo dei principi applicabili – anche nella fattispecie in questione, in cui l’Amministrazione ha ritenuto di disporre la cessazione delle misure di accoglienza sul presupposto dell’asserita abolizione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, precedentemente rilasciato al ricorrente.

I Giudici hanno affermato che: <<…se la disciplina di cui al D.L. n. 113 del 2018 non trova applicazione ai procedimenti per il riconoscimento del titolo di soggiorno per motivi umanitari che sono già stati avviati (e non ancora conclusi), essa, a fortiori, non potrà avere rilievo con riferimento ad una ipotesi, come quella scrutinata, in cui la protezione umanitaria è già stata riconosciuta al richiedente, al fine di elidere un beneficio – la prestazione delle misure di accoglienza – collegato a detto riconoscimento…>>.

Giova, infatti, ricordare che in relazione al principio di cui all’art.11 delle preleggi (secondo il quale <<la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo>>) la giurisprudenza, con orientamento del tutto costante, ha più volte affermato, in tema di successione di norme giuridiche nel tempo, che il principio di irretroattività delle leggi <<comporta che la norma sopravvenuta è inapplicabile, oltre che ai rapporti giuridici esauriti, anche a quelli ancora in vita alla data della sua entrata in vigore, ove tale applicazione si traduca nel disconoscimento di effetti già verificatisi ad opera del pregresso fatto generatore del rapporto, ovvero in una modifica della disciplina giuridica del fatto stesso>> (ex multis Cass. Civ., 14 febbraio 2017, n. 3845).

Pertanto, anche sulla scorta di alcuni recenti precedenti favorevoli (cfr. TAR Basilicata, 11 marzo 2019, n. 274 e n. 275; TAR Brescia n. 406/2019), il T.A.R. ha accolto il ricorso dello straniero.


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Anna Romano

Co-responsabile di sezione at Salvis Juribus
Nata a Napoli nel 1993, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nel marzo 2017 con votazione di 100/110, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in Cooperazione Giudiziaria dal titolo "Le procedure estradizionali nel contesto dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia", relatore Prof.ssa Fabiana Falato. Spinta da una forte passione per le materie giuridiche, già durante il percorso universitario ha collaborato con una Rivista giuridica, Salvis Juribus, inizialmente redigendo articoli di approfondimento su specifiche tematiche inerenti l’ambito della contrattualistica, la responsabilità civile e l’edilizia. In seguito, ha rivestito un ruolo di responsabilità all’interno della medesima Rivista occupandosi del coordinamento degli Autori e della relativa gestione per quanto concerne la Sezione “Famiglia”. Nel marzo 2017, inoltre, la tesi di laurea ha ricevuto la dignità scientifica essendo stata pubblicata sulla Rivista Salvis Juribus.

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