Tardiva iscrizione a ruolo dell’opposizione a decreto ingiuntivo: improcedibilità della domanda e irrevocabilità del decreto

Tardiva iscrizione a ruolo dell’opposizione a decreto ingiuntivo: improcedibilità della domanda e irrevocabilità del decreto

La costituzione in giudizio dell’attore deve avvenire, a norma dell’art. 165 c.p.c., entro e non oltre dieci giorni dalla notifica dell’atto di citazione, mediante deposito in cancelleria della nota di iscrizione a ruolo e del proprio fascicolo, contenente l’originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione.

Il suddetto termine è da considerarsi perentorio, con la conseguenza che in caso di tardiva costituzione in giudizio dell’attore troveranno applicazione gli artt. 171 e 307 c.p.c. in materia di cancellazione della causa dal ruolo.

Invero, a fronte di un’iscrizione a ruolo avvenuta oltre il termine di dieci giorni, e solo laddove il convenuto non si sia costituito in giudizio o, comunque, non abbia interesse alla prosecuzione dello stesso, il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo, concedendo all’attore termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio, pena l’estinzione del processo.

La regola appena enunciata è valida per i giudizi ordinari, mentre non può trovare applicazione anche con riferimento ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, per i quali è prevista, invece, la drastica conseguenza dell’improcedibilità dell’opposizione stessa, intesa come mancanza delle condizioni necessarie perché la domanda, ritualmente proposta, abbia il suo ulteriore corso.

A tali conclusioni si perviene mediante un’attenta lettura del disposto di cui all’art. 647 c.p.c., rubricato “Esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell’opponente”, il quale stabilisce che il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo lo dichiara esecutivo se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito oppure se l’opponente non si è costituito. Ancora, l’ultimo comma prevede che se il decreto ingiuntivo è stato dichiarato esecutivo a norma del comma precedente, l’opposizione non può essere più proposta né proseguita, salvo che sussistano le circostanze ed i requisiti per la proposizione dell’opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 c.p.c.

Sul punto, la giurisprudenza è assolutamente univoca nell’equiparare la tardiva iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione, vale a dire la tardiva costituzione di parte opponente, alla mancata costituzione in giudizio dell’ingiunto. Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la tardiva costituzione dell’opponente va equiparata alla sua mancata costituzione, con la conseguenza della improseguibilità della opposizione, a nulla rilevando che il creditore opposto si sia poi costituito nel termine assegnatogli e non sia stata ancora dichiarata la esecutorietà del decreto ingiuntivo (Cass. sent. 849/2000).

Ancora, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, atteso che la mancata costituzione dell’opponente nel termine di cui all’art. 165 c.p.c. comporta la improcedibilità dell’opposizione ai sensi della norma speciale di cui all’art. 647, primo comma, dello stesso codice, l’opponente non costituito non può utilmente riassumere il giudizio ai sensi della regola generale di cui agli artt. 171 e 307 c.p.c., ancorché non sia stato pronunciato il decreto di esecutorietà (Cass. n. 10116/2004; Cass. n. 15727/2006).

Dunque, alla luce della normativa e della giurisprudenza richiamata, l’opponente che non voglia incorrere nella drastica conseguenza dell’improcedibilità della propria domanda, volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia e/o nullità del decreto ingiuntivo, è tenuto, oltre che a notificare l’opposizione nei termini legislativamente previsti, altresì a costituirsi in giudizio, mediante deposito in cancelleria della nota di iscrizione a ruolo, entro e non oltre dieci giorni dalla suddetta notifica.

Difatti, la tardiva iscrizione a ruolo dell’opposizione a decreto ingiuntivo, al pari della mancata costituzione, determina inevitabilmente il formarsi di un giudicato interno al decreto ingiuntivo, sancendo in questo modo l’irrevocabilità dello stesso.

Più precisamente, considerato che l’equivalenza della tardiva costituzione dell’opponente alla mancata costituzione vale anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 647 c.p.c. (Cass. n. 2707/90), ne deriva che, nell’ambito dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, la tardiva iscrizione a ruolo oltre a determinare l’improcedibilità dell’opposizione, legittima altresì la dichiarazione di esecutività del decreto opposto, ove non ne sia già stato munito ai sensi dell’art. 642 c.p.c., e la correlata assunzione da parte dello stesso della forza del giudicato.

Ne consegue che l’opponente non può più riassumere il giudizio, indipendentemente dal fatto che il creditore opposto si sia costituito nel suo termine, poiché la dichiarazione d’improcedibilità deriva dalla circostanza che sul decreto ingiuntivo si è formato un giudicato interno sul titolo del credito azionato, atteso che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura quale ulteriore sviluppo della fase monitoria (Cass. n. 13252/2006).

Ad ogni buon conto, qualora non sia ancora decorso il termine fissato nel decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 641 c.p.c., l’opponente avrà sempre la facoltà di riproporre l’opposizione mediante una nuova notifica, accompagnata da rituale e tempestiva costituzione in giudizio.

La richiamata giurisprudenza è, infine, unanime nel ritenere che l’improcedibilità deve essere rilevata in via pregiudiziale rispetto ad ogni altra questione, ed anche d’ufficio, dal giudice, in ogni stato e grado del procedimento, e che la definizione del giudizio deve avvenire con sentenza, in quanto l’opposizione dev’essere dichiarata improcedibile d’ufficio nel presupposto che sul decreto ingiuntivo si è formato un giudicato interno.

In ragione di quanto appena rilevato, ossia che l’improcedibilità per tardiva costituzione dell’opponente dovrà essere comunque dichiarata con sentenza, è evidente che resta ferma la possibilità della concessione della provvisoria esecutività del decreto ai sensi dell’art. 648 c.p.c.

Invero, tale disposizione normativa prevede espressamente che “il giudice istruttore, se l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, con ordinanza non impugnabile, l’esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia stata già concessa a norma dell’art. 642”.

Orbene, a fronte di un’opposizione a decreto ingiuntivo per la cui dichiarazione di improcedibilità occorrerà attendere l’esito del giudizio, laddove ne sussistano i presupposti, non potrà che trovare applicazione l’art. 648 c.p.c. Difatti, la declaratoria di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo attribuisce al creditore opposto un titolo in forza del quale poter iniziare ad agire esecutivamente nei confronti dell’ingiunto.

In conclusione, alla luce della giurisprudenza e della normativa richiamata, è evidente che dalla tardiva-mancata costituzione dell’opponente non può che derivare la sanzione dell’improcedibilità dell’opposizione, indipendentemente dalla pronuncia di esecutorietà del decreto, tanto che il giudice dell’opposizione, pur nel caso di iscrizione a ruolo tardiva, è tenuto con sentenza a dichiarare l’improcedibilità e contestualmente a conferire esecutorietà all’ingiunzione.


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