Telecamere e controlli per i furbi del cartellino

Telecamere e controlli per i furbi del cartellino

L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro – così recitava la prima parte dell’art.1 della Costituzione in quel lontano 1948.

Passa il tempo e quella norma resta, ma cambia la società, muta il lavoro, a volte poco, a volte poco distribuito, a volte desiderato, a volte ingannato, a volte sudato, a volte eluso.

Ai fannulloni e ai furbetti del cartellino, la Corte di Cassazione Penale, sezione II, ha risposto ancora una volta con la recente sentenza dell’1 agosto 2016, n. 33567, con cui ribadito la sua riprovazione davanti a condotte civilmente, socialmente e moralmente riprovevoli.

Ha rigettato, infatti, in quanto infondato, il ricorso presentato da due dipendenti comunali, con mansioni di usciere, indagati per truffa aggravata e continuata, consistita nell’essersi allontanati dal luogo di lavoro e di aver timbrato il cartellino segnatempo in orari di entrata e uscita diversi da quelli effettivi.

In primo luogo, in relazione alla violazione dell’obbligo di timbratura del badge, ha sancito il principio di diritto in base al quale in tema di apparecchiature di controllo dalle quali derivi la possibilità di verificare a distanza l’attività dei lavoratori, le garanzie procedurali previste dallart.4, secondo comma, dello Statuto dei lavoratori non trovano applicazione quando si procede all’accertamento di fatti che costituiscono reato. Tali garanzie riguardano solo l’utilizzabilità delle risultanze delle apparecchiature di controllo nei rapporti interni, di diritto privato, fra datore di lavoro e lavoratore. La loro eventuale inosservanza non assume pertanto alcun rilievo nell’attività di repressione di fatti costituenti reato, al cui accertamento corrisponde sempre l’interesse pubblico alla tutela del bene penalmente protetto, anche qualora sia possibile identificare la persona offesa nel datore di lavoro”.

Le garanzie procedurali imposte dall’art. 4, secondo comma, dello Statuto dei lavoratori, espressamente richiamato dall’art. 114 del d.lgs. n. 196 del 2003, si applicano invece ai controlli c.d. “difensivi”, ossia diretti ad accertare l’inesatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro e non quando riguardino la tutela di beni estranei al rapporto stesso (Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza n. 2722/2012).

La Suprema Corte ha, altresì, affermato che “in tema di allontanamento fraudolento dal luogo di lavoro, l’eventuale insussistenza per i lavoratori di un vero e proprio obbligo di vidimare il cartellino o la tessera magnetica delle presenze giornaliere non esclude che, qualora tale vidimazione sia comunque effettivamente compiuta, ma con modalità fraudolente tali da indurre in inganno il datore di lavoro, ricorrano gli estremi degli artifizi e raggiri che integrano il delitto di truffa”.

Ha precisato,  infatti, che non è il carattere della doverosità a rendere la vidimazione idonea a trarre in inganno il datore di lavoro, qualora venga falsificata, dal momento che anche la vidimazione meramente facoltativa di un registro cartaceo o elettronico delle presenze in ufficio può generare l’inganno di far risultare una presenza falsamente attestata. In particolare, ove la vidimazione dell’ingresso e dell’uscita dal luogo di lavoro sia meramente facoltativa, il lavoratore può non ottemperare all’adempimento ma, qualora vi ottemperi, la falsa indicazione dell’orario di entrata o di uscita configura un artifizio o un raggiro.

Infine, come già in altre occasioni, anche in tale pronuncia la Corte di Cassazione ha inteso chiarire che “le videoregistrazioni di condotte non comunicative disposte dalla Polizia nel corso delle indagini preliminari, in luoghi riconducibili al concetto di domicilio, e quindi generalmente meritevoli di tutela ai sensi dell’art. 14 Cost., sono qualificabili come prova atipica disciplinata dall’art. 189 cod. proc. pen., ed utilizzabili senza alcuna necessità di autorizzazione preventiva del giudice, se le riprese sono state eseguite con il consenso del titolare del domicilio” (Corte di Cassazione, Sezione II, n. 41332 del 07.07.2015; Sezione III, n. 37197/2010).


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Iolanda Raffaele

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