Telelavoro e controllo sui dipendenti

Telelavoro e controllo sui dipendenti

L’articolo 4, comma 1, legge 300 del 1970, meglio nota come Statuto dei Lavoratori recita: “E’ vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori”.

È sotto gli occhi di tutti che l`emergenza coronavirus ha fatto sì che le aziende  favorissero il telelavoro, lavorare da casa con l’utilizzo
di strumenti informatici e telematici, nella maggior parte dei casi forniti dal proprio datore di lavoro.

Questo modernissimo modello di lavoro con la sua flessibilità sia nell’organizzazione , sia nella modalità di svolgimento, ovviamente sotto un profilo giuridico ha posto diversi dubbi soprattutto nei confronti dei più scettici. Uno dei quali è il potere di controllo e repressione da parte del datore di lavoro di comportamenti illeciti da parte del dipendente attraverso l’uso di programmi spia o di analisi dei file di log.

Ovviamente le due normative che occorre tenere in considerazione sono: il decreto legislativo 197/03, codice in materia di protezione dei dati personali e lo Statuto dei Lavoratori.

Bisogna fare alcune distinzioni. Soprattutto capire quale è il motivo per cui il datore di lavoro vorrebbe fare la perizia informatica, se per motivi preventivi, nella prevenzione di un atto contro la policy aziendale o per accertamento di un reato presumibilmente commesso  (email aziendale utilizzata per fini illeciti, condivisione  con l’esterno di dati sensibili dei clienti, visualizzazione siti web  non riconducibili alla missione lavorativa), ovviamente perpetrato con dispositivi elettronici aziendali come cellulari, PC, indirizzi email compresi applicativi dedicati al settore di interesse.

Ci sarebbe anche il comma 2 dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, da analizzare in questo frangente, che recita: “Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali deriva anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali”.

Questo autorizzerebbe il datore di lavoro all’utilizzo di un programma spia da inserire all’interno di qualsiasi dispositivo che permetterebbe la registrazione dei messaggi di posta elettronica, memorizzazione sistematica delle pagine web visualizzate, lettura e registrazione dei caratteri inseriti tramite tastiera, previo accordo siglato con le parti, tramite avviso scritto o concordato preventivamente. Ovviamente il titolare dell’azienda, sempre avendo avvisato il propri personale da contratto firmato o tramite policy in bacheca, potrebbe porre sotto controllo una postazione specifica o un’intera rete locale se fosse venuto a conoscenza di comportamenti illeciti da parte di qualcuno che mette in cattiva luce il nome dell’azienda stessa o il suo ordinamento interno.

Ovviamente per avere esito positivo in sede processuale per effettuare un controllo informatico ci dovrà essere un valido motivo e devono esserci le condizioni per poter procedere. In primis il dipendente doveva essere stato informato tramite atto scritto delle limitazioni, poste sull’utilizzo di internet e delle mail su dispositivo aziendale e anche sul codice etico dell’azienda e sulle possibili conseguenze. Ovviamente il controllo telematico non deve essere continuo e anelastico e deve lasciare autonomia al dipendente, qualsiasi dato sensibile dovrà essere attinente all’indagine e dovranno essere tutelati tutti i dati della sfera personale come convinzioni religiose, filosofiche, opinioni politiche, lo stato di salute o la vita sessuale.

Per evitare questo le aziende potrebbero porre un controllo indiretto sui loro dipendenti come configurare dei sistemi o utilizzo di filtri che prevengono determinate operazioni, limitando gli upload o l’accesso a determinati siti.


Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.

Abbate Valerio

Latest posts by Abbate Valerio (see all)

Articoli inerenti