Tenuità del fatto e responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001: un punto sulla questione

Tenuità del fatto e responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001: un punto sulla questione

Sommario: Introduzione – 1. La responsabilità amministrativa degli enti ex lgs. 231/2001 – 2. Tenuità del fatto quale causa di non punibilità dell’autore del reato – 3. Considerazioni conclusive

 

Introduzione

In tema di responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, considerato il silenzio normativo in merito, ci si è a lungo domandati se la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. fosse applicabile anche a tale tipo di responsabilità.

Nel tentativo di fornire chiarezza, è intervenuta quindi la Suprema Corte di Cassazione, la quale, con una serie di pronunce, ha recentemente sancito l’inapplicabilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. alle ipotesi di responsabilità degli enti per i fatti commessi nell’interesse di quest’ultimo o a suo vantaggio.

1. La responsabilità amministrativa degli enti ex lgs. 231/2001

Come noto, il d.lgs. n. 231/2001 ha introdotto all’interno del nostro ordinamento giuridico, una forma di responsabilità a carico di imprese, società ed associazioni anche prive di personalità giuridica (i.e. gli ‘‘enti’’) per gli illeciti amministrativi dipendenti da reati commessi nel proprio interesse o vantaggio da determinate categorie di soggetti interni.

Sul punto, gli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231/2001 hanno previsto che, affinché la responsabilità amministrativa dell’ente sia configurabile, occorre che sia stato commesso un reato per il quale la legge preveda la responsabilità dell’ente (si pensi, ad esempio, ai reati tributari) e che il reato sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente[1].

Nei termini precisati dall’art. 8 del suddetto decreto, si tratta dunque di una responsabilità che pur aggiungendosi alla responsabilità personale della persona fisica che ha commesso il reato (il c.d. ‘‘reato presupposto’’), non necessita dell’accertamento della responsabilità e della condanna dell’autore del reato, sussistendo infatti “la responsabilità dell’ente anche quando: a) l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia’’ (per esempio, per morte dell’imputato, eventuale remissione della querela). In ogni caso, è utile ricordare che l’ente non potrà essere ritenuto responsabile se l’autore del reato presupposto ha agito nel proprio esclusivo interesse o di terzi.

In linea generale, si riporta inoltre che, la normativa prevede un sistema sanzionatorio della responsabilità amministrativa disciplinato dagli artt. 9 e ss. che racchiude la sanzione pecuniaria, molteplici sanzioni interdittive, la confisca e la pubblicazione della sentenza, oltre ad una serie di misure cautelari personali e reali.

2. Tenuità del fatto quale causa di non punibilità dell’autore del reato

Il successivo d.lgs. n. 28/2015 ha introdotto nel sistema penale l’ipotesi dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art.131-bis c.p., in relazione all’autore persona fisica, senza però chiarire se tale istituto operi anche nei confronti dell’ente.

Quanto alla particolare tenuità del fatto, la giurisprudenza, a partire dal 2017, si è quindi iniziata ad orientare nel senso di escludere che il beneficio adottato per la persona fisica influisca sulla responsabilità dell’ente, posto che si tratterebbe di un tipo di responsabilità autonoma, che si aggiungerebbe alla responsabilità della persona fisica, dovendo essere ‘‘accertata effettivamente in concreto non potendosi utilizzare, allo scopo, automaticamente la decisione di applicazione della particolare tenuità del fatto, emessa nei confronti della persona fisica[2]’’.

Recentemente, la Suprema Corte, con sentenza n. 1420/2020, è intervenuta a chiarire la questione applicativa, stabilendo che l’art. 131-bis c.p. non possa trovare applicazione nel caso di responsabilità amministrativa degli enti, in virtù della differenza tra la responsabilità penale facente capo all’autore del reato-presupposto e quella degli enti, che costituirebbe invece un tertium genus di responsabilità, a metà tra quella penale ed amministrativa.

Secondo il ragionamento della Corte infatti, l’ipotesi di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ‘‘non è, poi certamente applicabile alla responsabilità amministrativa dell’ente, essendo espressamente e univocamente riferita alla realizzazione di un reato, la cui punibilità viene esclusa per la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento,  mentre, come evidenziato, quella dell’ente trova nella realizzazione di un reato solamente il proprio presupposto storico, ma è volta a sanzionare la colpa di organizzazione dell’ente[3]’’.

Muovendo quindi da tali considerazioni, si è affermato[4], anche in tema di rifiuti pericolosi smaltiti illecitamente, che la particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p., pur potendo determinare il proscioglimento della persona fisica, non vale automaticamente ai fini dell’assoluzione dell’ente imputato.

3. Considerazioni conclusive

Alla luce di quanto sopra esposto, emerge dunque che, mentre la responsabilità penale della persona fisica può essere esclusa nel caso di particolare tenuità del fatto, la responsabilità amministrativa dell’ente invece, trovando nella commissione del reato da parte della persona fisica solo il proprio presupposto, determina un’autonoma colpevolezza dell’ente.

Al fine di evitare di incorrere in tale tipo di responsabilità, è quindi importante essere in grado di provare di avere adottato ed efficacemente attuato, modelli di organizzazione e gestione, il cui controllo sull’osservanza può essere affidato ad un organismo di vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa.

 

 

 


[1] La relazione di accompagnamento al d.lgs. n. 231/2001 ha chiarito che ‘‘il richiamo all’interesse dell’ente caratterizza in senso marcatamente soggettivo la condotta delittuosa della persona fisica e (…) e si accontenta di una verifica ex ante; viceversa, il vantaggio che può essere tratto dall’ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse, richiede sempre una verifica ex post’’.
[2] Cassazione Penale, Sez. III, 28 febbraio 2018 n. 9072.
[3] Il fondamento della responsabilità dell’ente non consiste infatti in una responsabilità per fatto altrui, essendo viceversa costituito da un fatto proprio rappresentato dalle carenze gestionali e/o organizzative dell’ente, che hanno consentito, favorito o agevolato la perpetrazione del reato – presupposto (in tal senso, Cass., IV Sezione Penale, n. 38363/2018).
[4] Cassazione penale, Sez. III, 11 gennaio 2021 n. 650.

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