Testamento biologico: finalmente è legge

Testamento biologico: finalmente è legge

Il 14 dicembre 2017 è una data che probabilmente entrerà nella storia; questo perché in questa data il disegno di legge sul testamento biologico (o DAT: disposizioni anticipate del testamento) ha passato definitivamente l’esame al Parlamento.

Questo vuol dire che a tutti gli effetti il testamento biologico è divenuto legge dopo un lungo e tortuoso percorso legislativo iniziato dopo la morte di Eluana Englaro (avvenuta ben otto anni fa). Ora, però, la sua introduzione è avvenuta, seppur con dei limiti. Ma analizziamo il contenuto della legge poc’anzi menzionata.

Consenso informato

Innanzitutto “La legge tutela il diritto alla vita, alla salute, ma anche il diritto alla dignità e all’autodeterminazione”, questo è quanto si legge nell’articolo 1 della legge, il quale introduce la possibilità del “consenso libero e informato della persona interessata”. Questo vuol dire che la “persona interessata” deve, tramite un notaio ed in presenza di due testimoni, esprimere attraverso un documento scritto (o altre forme nel caso in cui il paziente sia impossibilitato) le proprie volontà – che possono essere sempre modificate o revocate in qualsiasi momento – riguardo alle cure e ai trattamenti. Nel consenso “si incontrano – si legge nel testo – l’autonomia decisionale del paziente e la competenza, l’autonomia professionale e la responsabilità del medico”.

Nutrizione e idratazione artificiale

Sempre nell’articolo 1, il legislatore ha voluto specificare cosa può essere previsto nelle volontà del paziente che ha il diritto di rifiutare “qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso”. Tra questi rientrano anche la nutrizione e l’idratazione artificiale. L’articolo 1 va ben oltre; tale articolo solleva da responsabilità civile o penale il medico il quale “è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo”.

Terapia del dolore e divieto di accanimento sul paziente

Il medico è sempre tenuto a garantire al paziente una terapia del dolore e l’erogazione delle cure palliative, adoperandosi per alleviare le sue sofferenze. “Nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte – si legge nell’articolo 2 – il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati”.

Minori e incapaci

La legge sul testamento biologico prevede anche l’ipotesi dei pazienti  che abbiano un’età inferiore agli anni diciotto. In questo caso, il consenso informato è espresso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore o dall’amministratore di sostegno, tenuto conto della volontà della persona minore di età o legalmente incapace o sottoposta ad amministrazione di sostegno. Il minore o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e decisione e quindi deve ricevere informazioni sulle sue scelte ed essere messo in condizione di esprimere la sua volontà.

Dat – Disposizioni anticipate di trattamento

Articolo molto importante, perché introduce la possibilità per ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere di dare disposizioni anticipate di trattamento in previsione di una propria futura incapacità di autodeterminarsi. In questo modo può esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari e indicare anche una persona di sua fiducia che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. Come il consenso informato, anche le Dat devono essere in forma scritta oppure videoregistrate se il paziente non è in grado di scrivere e il medico è tenuto a rispettarle. Gli unici cambiamenti possibili sono quelli apportati dal paziente stesso oppure nel caso in cui le disposizioni “appaiano palesemente incongrue o le condizioni nel frattempo siano mutate e se siano sopraggiunte nuove terapie non prevedibili al momento della loro compilazione”. Le Dat, inoltre, sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento, anche a voce, in caso di emergenza.

Pianificazione condivisa delle cure

Nella relazione tra medico e paziente, rispetto all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante, può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico è tenuto ad attenersi. La pianificazione delle cure può essere aggiornata al progressivo evolversi della malattia su richiesta del paziente o su suggerimento del medico.

 


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