Tra propaganda e informazione: diritto di cronaca e vantaggi della democrazia

Tra propaganda e informazione: diritto di cronaca e vantaggi della democrazia

Pregio di ogni Stato che voglia definirsi democratico a pieno titolo è quello di riconoscere nella libertà di manifestazione del proprio pensiero un diritto inviolabile dell’essere umano. Tale conquista consente di prendere le distanze dalle caratteristiche del regime fascista in cui l’espressione, non libera, non costituiva una forma di informazione bensì una modalità di propaganda. Un sistema totalitario, questo, in cui la grande capacità comunicativa acquisita consentì un capillare controllo sull’informazione e sulla cultura, allo scopo di orientare l’opinione pubblica verso la fascistizzazione del paese. Contrariamente a quanto lo spirito pluralista della Costituzione tentò di realizzare con i suoi nobili principi, nel ventennio, l’acquisto da parte del partito delle maggiori testate giornalistiche attuò una rigida censura su tutto ciò che poteva mettere a repentaglio l’idea di uno Stato fascista forte e incontrastabile, così da accrescerne il consenso.

In uno Stato improntato alle garanzie costituzionali e della legalità, tale visione è certamente inaccettabile; auspicabilmente, dalla strumentalizzazione dei mezzi di comunicazione per fini politici si è giunti ad un pieno riconoscimento della libertà di espressione, concretamente realizzabile grazie al riconoscimento di un fondamentale irriducibile diritto: quello di informazione e di cronaca.

Ad offrirvi copertura costituzionale, vi sarebbe l’articolo 21 della Costituzione che, nel sancire che «tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione» consente di ricondurvi il suddetto diritto. A conferma di ciò, prosegue lo stesso articolo sancendo che la stampa non possa essere soggetta ad autorizzazioni o censure, volendo così evitare che la stessa venga utilizzata per scopi meno nobili rispetto a quelli di ispirazione costituzionale e assolutamente incompatibili con l’assetto democratico dello Stato. Nella ricerca di un fondamento al diritto di informazione, sembra potersi altrettanto pacificamente affermare che questo sia la naturale conseguenza dell’attribuzione di sovranità che la Costituzione, all’articolo 1, ha inteso realizzare nei confronti della collettività. Se è vero che la sovranità appartiene al popolo, deve ritenersi altresì vera la necessità che questi sia correttamente informato, sicché l’esercizio di essa possa avvenire con piena cognizione di causa[1].

L’asserita rilevanza di tale diritto non può tuttavia ignorare lo spirito pluralista dello Stato, dal quale si ricava la necessità di bilanciamento delle differenti istanze presenti in esso. Nel caso di specie, sono tali l’interesse alla realizzazione di un equilibrio quanto più stabile tra la libertà di informazione e la protezione della sfera personale di ogni individuo. La rilevanza costituzionale della persona umana, sancita all’articolo 2, comporta la protezione della stessa nella realtà sociale e la tutela dei suoi diritti inviolabili, tra cui il diritto all’immagine, al nome, all’onore, alla reputazione e alla riservatezza. Buona fede e rispetto della verità sostanziale dei fatti sono, quindi, i principi cui l’informazione dovrebbe attenersi per evitare che a causa di essa si configuri una lesione della dignità della persona, sanzionabile penalmente in forza degli artt. 595 del Codice penale – relativo alla diffamazione a mezzo stampa – e 13 della legge n. 47/1948 sulla stampa. Compito delle corti nazionali, dunque, è quello di individuare un equilibrato bilanciamento tra gli interessi coinvolti. Ogni singola ingerenza sulla libertà di manifestazione del pensiero dovrebbe essere legittimata da una specifica e argomentata valutazione, che tenga conto degli interessi coinvolti[2].

Nonostante la possibilità che la narrazione sleale dei fatti integri gli estremi di una fattispecie di reato, si ricordi che per la spiccata funzione sociale che riveste, il diritto di cronaca viene ricondotto tra le cause di esclusione della punibilità che il Codice penale disciplina agli articoli 50-55. Nello specifico, l’articolo 51, comma 1, prevede la non punibilità di quei fatti compiuti nell’esercizio di un diritto (e, altresì, nell’adempimento di un dovere), purché la fonte di tale diritto scriminante sia disciplinante dalla legge ordinaria o da un ordine legittimo proveniente dalla pubblica autorità. Ciò implica che, in presenza di una informazione veritiera, aderente alla realtà dei fatti, rispettosa della reputazione, del decorso e in generale della dignità umana, colui che di tale informazione offre una leale narrazione non potrà incorrere in alcuna sanzione penale.

Lo spirito della norma manifesta una vera e propria inversione di tendenza rispetto al regime di censura vigente nel periodo della dittatura fascista. Il diritto di cronaca, quale corollario imprescindibile della libertà di manifestazione del pensiero, non dovrebbe giustificare alcuna autorizzazione o sequestro, modalità che potevano essere preziose al fascismo, ma che ormai devono essere abbandonate[3]. La tutela di tale diritto e la garanzia che le informazioni non siano filtrate dalle maggioranze politiche alla ricerca di consenso è la più grande possibilità che spetta al popolo sovrano di essere effettivamente libero.


[1] V. Cass. n. 16236 del 9 luglio 2010. La Suprema Corte si è espressa sul tema, affermando che «il  giornalismo di inchiesta è espressione più alta e nobile dell’attività di informazione; con tale tipologia di giornalismo, infatti, maggiormente si realizza il fine di detta attività quale prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento e alla elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione, per sollecitare i cittadini ad acquisire conoscenza di tematiche meritevoli, per il rilievo pubblico delle stesse».
[2] V. C. eur. dir. uomo, Seconda sezione, sent. 8 ottobre 2013, Ricci c. Italia, n. 30210/06, per una esaustiva analisi della questione.
[3] Relazione del Presidente della Commissione per la Costituzione Meuccio Ruini sul Progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

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