Trasferimento del genitore collocatario: valutazione dell’interesse del minore

Trasferimento del genitore collocatario: valutazione dell’interesse del minore

Accade talvolta che il genitore collocatario decida di trasferirsi, generalmente per motivi di lavoro, anche a molti chilometri di distanza dalla residenza abituale propria e dei figli minori. In caso di disaccordo con l’altro genitore la decisione sul trasferimento dei figli è rimessa al Giudice.

Va preliminarmente ricordato che la decisione di un coniuge separato (o di un ex convivente) di trasferire la propria residenza lontano da quella dell’altro è un diritto fondamentale garantito dall’art. 16 della Costituzione e, pertanto, non è sindacabile in sede giudiziaria.

Tuttavia, l’esercizio di tale diritto, in presenza di minori co-residenti in forza di un provvedimento giudiziario, pone seri e delicati problemi la cui risoluzione, in mancanza di accordo tra i genitori, spetta, come detto, al Giudice chiamato a decidere sull’istanza di autorizzazione al trasferimento.

Dall’esame delle pronunce in materia si evince un unico punto incontroverso, ovvero che l’interesse del minore ha carattere preminente.

Assume rilevanza prioritaria, quindi, il diritto di quest’ultimo ad una sana crescita e ad uno sviluppo armonico della sua personalità nonché a mantenere, pur in caso di disgregazione della famiglia, equilibrati ed adeguati contatti e rapporti con entrambi i genitori.

Tale assunto non da però luogo ad univoche soluzioni e anzi, nelle applicazioni pratiche, si riscontrano decisioni contrastanti, in quanto l’interesse del minore viene valutato caso per caso, con la conseguenza che, in alcune ipotesi il trasferimento viene autorizzato e in altre l’autorizzazione viene invece negata.

In effetti, non c’è dubbio che lo spostamento in altra città, se non addirittura all’estero, comporti uno sradicamento del minore dal proprio mondo di affetti ed amicizie e renda più difficile il mantenimento del suo rapporto affettivo con l’altro genitore malgrado la diffusione di mezzi di telecomunicazione audio-visiva che rendono possibile un contatto assiduo con quest’ultimo e ancorché il regime di frequentazione possa essere adeguatamente rimodulato.

Tuttavia, la giurisprudenza non considera tale cambiamento necessariamente pregiudizievole per il minore e non si riscontra nella più recente casistica alcun automatismo tra lo spostamento e la perdita dell’idoneità ad essere collocatario dei figli.

Sul punto, la Cassazione, nella nota sentenza n. 18087 del 14 settembre 2016, aderendo alla visione più tradizionale, ha ritenuto di autorizzare il trasferimento dei figli con la madre, in quanto, dall’istruttoria, non erano emerse ragioni per derogare al criterio della maternal preference.

Infatti, nel caso di specie, era stato escluso che la scelta della madre di una sede di lavoro lontana fosse giustificata dalla volontà di separare i figli dal padre e si era, altresì, verificato che lo sradicamento dei minori dal proprio mondo potesse essere compensato dall’avvicinamento alla zia materna e ai suoi figli, in modo che la madre potesse fruire dell’aiuto della sorella ed essere introdotta nel suo giro di amicizie e i bambini potessero crescere insieme ai cuginetti.

Di contro, in un’altra vicenda, della quale è stata investita la I^ sezione del Tribunale di Salerno, la domanda della madre di trasferimento della residenza della figlia minore in altra regione è stata rigettata con decreto del 27/03/2017.

Il Tribunale ha, infatti, ritenuto maggiormente rispondente all’interesse della minore rimanere nel contesto sociale ed abitativo in cui fino a quel momento era cresciuta.

Dalla motivazione del citato decreto si evince che l’autorizzazione è stata negata in quanto la madre non ha fornito adeguata prova di voler tenere conto delle esigenze della minore, non essendo per i giudici sufficiente la mera affermazione secondo la quale la presenza quotidiana della madre nella cura dei bisogni della figlia sia insostituibile.

Al contrario, il padre ha dimostrato che il trasferimento non sarebbe stato compensato da alcun vantaggio per la minore, in quanto la stessa non avrebbe trovato nella nuova città alcun riferimento mentre avrebbe lasciato ogni altro legame, a parte quello con la madre, anche perchè le risorse economiche di entrambi i genitori non avrebbero consentito continui viaggi e una differente calendarizzazione delle visite.

Altro interessante provvedimento di rigetto dell’autorizzazione al trasferimento è l’ordinanza del Tribunale di Ancona n. 3358 del 21/06/2017.

Anche in questo caso, la madre collocataria di due figli minori ha chiesto di essere autorizzata a trasferire la propria residenza per motivi di lavoro ma il Tribunale ha ritenuto che la decisione della donna di trasferirsi non tenesse conto delle esigenze dei bambini ma fosse dettata esclusivamente da esigenze personali e addirittura dalla sospetta volontà di allontanare i figli in tenera età dal padre.

La scelta di autorizzare o meno il trasferimento è affidata anche ad altri criteri di valutazione quando si presentino situazioni particolari come, ad esempio, nel caso in cui vi siano necessità terapeutiche del minore. In tali circostanze, viene comprensibilmente ritenuta più opportuna la permanenza nell’attuale luogo di residenza laddove questo consenta al bambino di proseguire i trattamenti in essere, a meno che, considerati anche tutti gli altri fattori (salvaguardia delle relazioni affettive, inserimento nel nuovo contesto ecc.), il luogo di destinazione non offra migliori opportunità di cura al bambino.

In altri casi, poi, laddove il trasferimento del genitore non sia una libera scelta ma sia necessario nel contesto di un’attività lavorativa già in essere da tempo, la giurisprudenza preferisce autorizzare il mutamento di residenza del minore rimodulando il calendario di visite, piuttosto che determinare di fatto il necessario inserimento nel nucleo familiare del genitore non co-residente.

In conclusione, appare evidente che i criteri di valutazione dell’interesse del minore variano con il variare delle singole fattispecie sottoposte ai Tribunali.

E’ certo, però, che il genitore collocatario che intenda trasferire la propria residenza e quella del figlio dovrà portare all’attenzione del giudice elementi idonei a dimostrare che lo stravolgimento di vita del minore non sia contrario al suo interesse ma anzi sia per lo stesso maggiormente vantaggioso rispetto alla permanenza nella sua attuale residenza.


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