Truffa online e pagamento della vittima tramite bonifico: luogo e tempo del reato

Truffa online e pagamento della vittima tramite bonifico: luogo e tempo del reato

Sentenza Cass. Pen., sez. Feriale, n. 37400 dell’ 8\9\2016 (Ud. 30\8\2016)

Presidente Fumo – Estensore Pellegrino

Con la pronuncia in commento la Suprema Corte prosegue nell’indicazione dei criteri per inquadrare il tempo e luogo di commissione del delitto di truffa, laddove la cooperazione della vittima avvenga mediante strumenti di trasferimento di denaro  telematici.

Come noto, le interazioni commerciali tra privati sovente si concludono attraverso il sistema della rete internet, ove chiunque ha la possibilità di offrire beni e servizi nei confronti dei “naviganti” alla continua ricerca di “affari” a condizioni vantaggiose.

Se da un lato internet offre una vasta scelta, alla luce della presenza di innumerevoli siti che lo compongono, dall’altro il rischio di essere raggirati è una costante indefettibile: non di rado, invero, le forze dell’ordine ricevono e istruiscono querele per fatti consistenti nel pagamento di un bene mai recapitato.

La fiducia è carpita in differenti modalità: una pagina web particolarmente accattivante, il prezzo di un bene ben al di sotto dell’importo ordinario, nonché l’utilizzo di canali di comunicazioni (quali email e chat in diretta) che abbassano il livello di attenzione dell’utenza.

Conclusa la transazione, l’acquirente è chiamato a effettuare il pagamento che può essere materialmente effettuato facendo ricorso alla pletora di meccanismi della rete: bonifico bancario, ricarica di una carte prepagata, in contrassegno oppure, ancora, mediante il sistema paypal.

La scelta inerente a come trasferire il denaro comporta delle implicazioni in ordine al tempo e al luogo di commissione della truffa.

L’illecito è previsto dall’art. 640 c.p., a mente del quale “chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032”.

Il reato postula una cooperazione artificiosa della vittima che, nelle transazioni commerciali online, consiste nell’esecuzione del pagamento  trasferendo del denaro a beneficio di uno specifico canale.

Nel caso in esame, la S.C. si occupa del pagamento mediante bonifico bancario.

Quale premessa, il giudice di legittimità rammenta che il momento consumativo del delitto di truffa, anche agli effetti della competenza territoriale, è quello dell’effettivo conseguimento dell’ingiusto profitto, con correlativo danno alla persona offesa, e tale momento si verifica all’atto dell’effettiva prestazione del bene economico da parte del raggirato, con susseguente passaggio dello stesso nella sfera di disponibilità dell’agente (Sez. 1, n. 3869 del 30/05/1997, Petrone e altri, Rv. 207988; nello stesso senso, Sez. 5, n. 14905 del 29/01/2009, Coppola e altro, Rv. 243608, secondo cui, ai fini della consumazione del reato di truffa, è necessario che il profitto dell’azione truffaldina entri nella sfera giuridica di disponibilità dell’agente, non essendo sufficiente che esso sia fuoriuscito da quella del soggetto passivo): il reato, pertanto, si consuma ove il soggetto attivo procura” a sè medesimo o ad altri il profitto ingiusto e non nel luogo nel quale viene disposto l’eventuale pagamento della obbligazione contratta con l’accordo.

Sulla scorta di tale principio, si osserva come la Corte territoriale abbia impropriamente fatto ricorso precedenti giurisprudenziali in tema di pagamento eseguito con versamento di denaro a beneficio di una carta postepay (tra l’altro, quelle di ultima generazione hanno altresì associato un codice IBAN).

Il richiamo giurisprudenziale non è corretto, atteso che nel pagamento effettuato tramite versamento a favore di una postepay il conseguimento del profitto da parte del truffatore si verifica nel momento stesso in cui la parte offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta ricaricabile a lui intestata: detto versamento, pertanto, realizza contestualmente l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente che ha avuto immediatamente a disposizione la somma versata.

Per converso, nell’ipotesi di bonifico bancario, il momento dell’ordine di pagamento impartito alla banca da parte della persona offesa non è contestuale a quello della ricezione della somma da parte del destinatario, avendo il denaro, oggetto dell’operazione bancaria, come destinazione un conto corrente diverso da quello dell’ordinante, acceso presso la banca del destinatario in luogo che può essere differente e potendo, il bonifico bancario, essere revocato dall’ordinante nelle more della transazione impedendo al reato di giungere a consumazione.

Conclude allora la S.C. enunciando il seguente principio di diritto  “nel bonifico bancario il momento dell’ordine di pagamento impartito alla banca da parte della persona offesa non è contestuale a quello della ricezione della somma da parte del destinatario, avendo il denaro, oggetto dell’operazione bancaria, come destinazione un conto corrente diverso da quello dell’ordinante, acceso presso la banca del destinatario in luogo che può essere differente e potendo, il bonifico bancario, essere revocato dall’ordinante nelle more della transazione impedendo al reato di giungere a consumazione“.

Le coordinate nomofilattiche tracciate sono di indubbia necessità, poiché la casistica in tema di pagamenti telematici ha comportato l’insorgere di conflitti di competenza che hanno preteso più volte un deciso intervento della Cassazione.


Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.

Filippo Marco Maria Bisanti

Dottore magistrale in Giurisprudenza - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; Dottore in Operatori della Sicurezza Sociale - Facoltà di Scienze Politiche - Università degli studi Cesare Alfieri di Firenze; Diplomato alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali - Università Guglielmo Marconi di Roma; Esito positivo del tirocinio formativo ex art. 73 d.l. 69/2013, conv. in l. 98/2013, svolto presso la Sezione Penale del Tribunale Ordinario di Trento (dicembre 2014-giugno 2016); Cultore della materia presso la cattedra di Diritto civile dell’Università degli Studi di Trento, Cultore della materia presso la cattedra di Istituzioni di diritto privato dell’Università di Trento

Articoli inerenti