Trust borrowhing vehicle e security trust nella finanza di progetto

Trust borrowhing vehicle e security trust nella finanza di progetto

Il trust è un istituto di matrice anglosassone ispirato all’idea della separazione di una parte del patrimonio appartenente ad un soggetto (settlor) in favore di un trustee che assume l’impegno di curare e amministrare i beni in essa rientranti e di cui assume la proprietà formale, nell’interesse di un terzo soggetto beneficiario.

Benché la disciplina sia rinvenibile nella Convenzione dell’Aja e nella sua legge di ratifica, quella del trust rimane ancora un’operazione atipica benché meritevole di tutela anche quando realizzata da cittadini italiani. Frequente è infatti l’applicazione di questo istituto nelle operazioni di finanza di progetto ad oggi regolate dal d.lgs 50/2016 recante il nuovo Codice dei Contratti pubblici.

La dottrina che si è occupata specificamente dell’argomento ha individuato due principali tipi di trust che potrebbero essere utilmente impiegati in una operazione di project financing: il trust borrowing vehicle e il security trust. Entrambe queste modalità si pongono come alternativa alla costituzione di una Società di Progetto, soggetto giuridico costituito dall’aggiudicatario allo scopo di farsi sostituire nella gestione dell’opera affidata previa selezione mediante gara pubblica secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

La prima tipologia di trust si struttura nel modo seguente: i promotori assumono la veste di disponenti e istituiscono, mediante un negozio unilaterale recettizio, un trustee al quale viene conferito l’incarico di incassare i ricavi che derivano dalla vendita dei prodotti e/o servizi conseguenti alla gestione dell’opera pubblica (ad es. i pedaggi dell’autostrada). Il negozio dispositivo, che consente di attuare lo scopo programmato, è costituito dalla cessione di tutti i contratti inerenti ai suddetti prodotti e/o servizi (c.d. offtake agreements). Il compito principale del trustee sarà quello di creare un piano di riparto dei proventi che destini le risorse disponibili in via prioritaria a favore degli stessi promotori per coprire, in questa prima fase di distribuzione, i costi di esercizio della gestione e trasferisca ogni altra risorsa agli enti finanziatori fino al momento in cui verrà completato il rimborso del debito. Soltanto gli incassi residuati al termine della ripartizione così attuata potranno essere devoluti ai promotori per la remunerazione dell’attività espletata.

Nel secondo tipo di trust (security trust) i disponenti sono ancora i promotori i quali, però, questa volta nominano il trustee nella fase di ideazione del progetto al fine di permettere agli istituti di credito di stanziare direttamente i fondi a favore del trustee stesso. Le risorse economiche affidate sono vincolate al perseguimento di una duplice ma omogenea finalità: predisposizione della fase progettuale e successiva realizzazione dell’opera.

A questo punto, è facile comprendere i benefici derivanti dalla costituzione di un trust in operazioni di project financing, attraverso un raffronto con il diverso modello della Società di Progetto. La ragione del confronto sta nel fatto che, come evidente, il soggetto aggiudicatario potrebbe, invece di costituire una “project company” , istituire un trustee affidandogli i compiti di cui si è parlato.

Il tratto comune è costituito sicuramente dal fatto che sul patrimonio sociale non possono soddisfarsi i creditori personali dei soci trattandosi di un patrimonio giuridicamente appartenente ad un altro soggetto. È evidente, pertanto, la  possibilità di un soddisfacimento di interessi assimilabili a quelli garantiti dalla produzione dell’effetto segregativo. Su questo aspetto c’è piena compatibilità tra trust e Società di progetto.

Quanto ai profili differenziali occorre preliminarmente rilevare che la costituzione e la gestione di un nuovo organismo societario come la Società di progetto comporta sicuramente spese superiori rispetto a quelle necessarie per la istituzione di un trust. La valutazione dei maggiori costi transattivi non può non incidere in maniera determinante sulla scelta dei modelli giuridici da inserire nella complessiva operazione finanziaria. Inoltre, nella prima fase del procedimento di project financing non è possibile costituire una Società di progetto prima dell’aggiudicazione, diversamente da quanto vale per il trust.

È evidente infatti che la prospettazione di una idea progettuale, ancorché valutata positivamente dalla pubblica amministrazione, non significa ancora sicurezza di poterla realizzare perché la procedura concorsuale potrebbe concludersi con l’aggiudicazione della concessione ad una impresa diversa da quella che ha presentato l’iniziativa all’ente pubblico. Questo impedisce sicuramente nella fase precedente all’aggiudicazione la costituzione di Società di Progetto, mentre per il trust non si ravvisa alcun limite né sul piano normativo né su quello logico-funzionale.

 

 

 

 

 


BIBLIOGRAFIA GENERALE
ZOPPINI A. in AA.VV.K. Zweigert-H. Kots, Introduzione al diritto comparato, trad. it. a cura di A. di Majo e A. Gambaro, vol. I, Milano, 1992 e vol. II, Milano, 1995.
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MATTEI U., PULITINI F., Modelli competitivi, regole giuridiche ed analisi economica,in Quadrimestre, 1990, 77 ss..
LOPILATO V., Trust e project financing, www.lexitalia.it

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Alessandro Baker

Laureato presso l'Università di Napoli Federico II con 110/110 e lode, praticante avvocato ed ex-tirocinante di giustizia ex. art. 73 D.L. 69/2013 nonché collaboratore presso la cattedra di Diritto Pubblico dell'Economia dell' Università Federico II.

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