Uber, può essere punita penalmente?

Uber, può essere punita penalmente?

È innegabile come il modello Uber sia sotto inchiesta in tutti i paesi europei, forse il motivo riguarda i prezzi elevati dei servizi di trasporto pubblico, ma il colpevole è il modello o l’impresa?

1. Modello Uber

È un dato di fatto che il modello Uber sia sotto inchiesta in tutti i paesi europei, e a prescindere dalle battaglie legali e dagli scioperi in difesa dei diritti dei collettivi colpiti, specialmente i tassisti, la sua popolarità non è diminuita. Forse il motivo ha a che vedere con i prezzi elevati dei trasporti regolati, o dal cambio di modello economico, che fino a poco fa, non aveva competenza. Il colpevole è il modello o l’impresa? È illegale, e per tanto sanzionabile, organizzare attività di trasporto senza rispettare la normativa nazionale o è responsabilità del conducente che realizza il servizio?

Questo martedì, 4 luglio, è uscita in Spagna una sentenza di profondo interesse (Oggetto 320/16) che colpisce la società francese Uber Francia, accusata di aver organizzato, attraverso di UberPop, un sistema, per la connessione tra clienti e conducenti non professionisti e senza le autorizzazioni necessarie secondo il diritto francese, per il trasporto di persone a titolo oneroso con veicoli con meno di dieci posti. Uber però in sua difesa afferma che la Francia non ha compiuto la Direttiva relativa alle norme e regolamentazioni tecniche a proposito dei servizi della società di informazione, non comunicando il progetto di legge (che proibisce o sanziona l’intermediazione nelle attività illegali) alla Commissione, ciò che invaliderebbe il processo nel quale sia coinvolta.

Nelle sue conclusioni , l’avvocato generale Maciej Spuznar considera che, indipendentemente da se il servizio UberPop è incluso nell’ambito dell’applicazione della Direttiva, gli Stati membri possono proibire e sanzionare penalmente l’esercizio illegale di una attività di trasporti come UberPop senza dover notificare precedentemente il progetto di legge.

2. Conflitto UberPop in Francia

Il motivo della causa penale contro Uber Francia è che il modello economico di UberPop è incompatibile con la normativa francese che regola le attività di trasporto dei passeggeri, perché i conducenti non professionisti non dispongono di autorizzazioni necessarie secondo il Diritto francese per esercitare l’attività di trasporto.

Pero Uber France sostiene che la norma francese sulla cui base è citata in giudizio costituisce un regolamento tecnico che colpisce direttamente un servizio della società di informazione, seguendo la Direttiva relativa alle norme y regolamentazioni tecniche in tema di servizi della società di informazione (Direttiva 98/34/CE de 22 de giugno de 1998, attuale Direttiva 2015/1535 UE, de 9 de settembre).

Questa Direttiva obbliga gli Stati membri a notificare alla Commissione il progetto di legge o il regolamento che stabilisca regole tecniche ai prodotti e servizi della società di informazione. Dunque, le autorità francesi non notificarono il progetto della legge alla Commissione prima della sua promulgazione. Uber France deduce da quello che, di conseguenza, non può essere citata in giudizio per i carichi precedentemente citati.

Il tribunale di Lille (Francia), che conosce l’oggetto della causa, chiede al Tribunale di Giustizia che chiarisca se le autorità francesi sono obbligate a notificare il progetto della legge alla Commissione con anticipo.

La domanda è: L’art. 3124-13 del Codice dei Trasporti, introdotto dalla L. n.º 2014-1104, del 1 de ottobre de 2014, relativa ai taxi ed ai vari servizi della società di informazione, seguendo la Direttiva 98/34/CE del 22 giugno del 1998, che deve essere obbligatoriamente comunicato alla Commissione Europea preventivamente, secondo l’art.8 della detta Direttiva o è compreso questo articolo nell’ambito della Direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, la quale, nel suo Art.2 Co2 lettera d) , esclude dal suo ambito di applicazione i servizi nell’ambito del trasporto? In caso di risposta affermativa la prima parte della questione pregiudiziale, comporta l’inottemperanza dell’obbligazione di notificazione stabilita nell’art.8 della Direttiva l’impossibilità di invocare contro gli indagati l’art. 3124-13 del codice dei Trasporti?

3. Conclusioni del Abogado General: Uber presta un servizio di trasporto

L’Abogado General inizia ricordando che, in conformità alle sue conclusioni del 11/5/2017 presentate nel caso Associazione Professionale Élite Taxi (associazione di taxi di Barcellona), il servizio UberPop è incluso nell’ambito del trasporto e, in questo modo, non è un servizio della società di informazione così come dice la Direttiva. In questo caso, la Direttiva non è applicabile e non è necessario notificare il progetto della legge alla Commissione.

L’avvocato Generale esamina anche il caso in cui il Tribunale di Giustizia consideri che il servizio UberPop è un servizio della società di informazione nel senso della Direttiva. In questo caso, l’avvocato generale conclude che la proibizione e la sanzione penale dell’attività di un intermediario come Uber nell’esercizio illegale di un’attività di trasporto non costituisce un “regolamento tecnico” nel senso della Direttiva, in modo che, ancora una volta non è necessario notificare il progetto di Legge alla Commissione.

Su questo aspetto, l’avvocato generale ricorda che l’obbligo di notifica si applica solo ai regolamenti tecnici che abbiano come finalità e oggetto specifico regolare in modo esplicito e ben determinata all’accesso delle attività dei servizi della società di informazione e del suo esercizio; in cambio, i regolamenti che si riferiscono solo a questi servizi in modo esplicito o incidentale sono esclusi dall’obbligo di notifica. L’avvocato generale considera che la normativa francese controversa sulla questione principale solo fa riferimento ai servizi della società di informazione in modo incidentale: in effetti, anche se colpisce principalmente un servizio della società di informazione ( un sistema di connessione per via elettronica), non ha ad oggetto regolare specificamente questo servizio ( si dovrebbe proibire o regolare in altro modo l’attività di connessione tra clienti e prestatori di servizi di trasporto in generale), ma solo garantire l’efficacia delle norme relative ai servizi di trasporto (servizi che non sono coperti dalla Direttiva).

In questo modo, il fatto che il modello economico di UberPop sia incompatibile con la normativa francese che regola l’attività di trasporto di passeggeri (perché i conducenti non professionali non dispongono delle autorità necessarie in conformità al Diritto francese per esercitare le attività di trasporto) non sorprende che la norma controversa costituisca un regolamento tecnico che possa regolare con carattere generale le attività di intermediazione nell’ambito dei trasporti.

L’avvocato generale precisa che se la disposizione nazionale proibisce o sanziona l’intermediazione nelle attività illegali dovrebbe considerarsi un regolamento tecnico per il mero fatto che la detta intermediazione si realizzi, con tutta probabilità, per via elettronica, un grande numero di norme interne degli Stati membri dovrebbero essere notificata per questo motivo.

Ciò condurrebbe ad una espansione indebita dell’obbligo di informazione, senza contribuire realmente al raggiungimento degli obiettivi di questo procedimento, che ha ad oggetto evitare che gli Stati membri adottino misure incompatibili con il mercato interno e permettere che gli operatori economici approfittino dei vantaggi del mercato stesso.

Per tutto questo, nelle sue conclusioni l’avvocato generale considera che, indipendentemente da se il servizio UberPop sia incluso o meno nell’ambito di applicazione della Direttiva, gli Stati membri possono proibire e sanzionare penalmente l’esercizio illegale di una attività di trasporto come UberPop senza dover notificare antecedentemente il progetto di legge alla Commissione.


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