Un quadro della situazione post sentenza Taricco, in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale

Un quadro della situazione post sentenza Taricco, in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale

RIFLESSIONI SUL TEMA DELLE C.D. “FRODI CAROSELLO” DOPO LA NOTA SENTENZA DELLA CGUE “TARICCO”, IN ATTESA DELL’INTERVENTO DIRIMENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

L’8 settembre 2015 la Corte di Giustizia dell’UE ha affermato l’obbligo per il giudice italiano di disapplicare le disposizioni di cui agli artt. 160 e 161 c.p. nella parte in cui fissano un termine assoluto di prescrizione pur in presenza di atti interruttivi, in relazione a reati “gravi” che offendono gli interessi finanziari dell’Unione Europea, ritenendo tali norme incompatibili con l’art. 325 TFUE a norma del quale «1.L’Unione e gli Stati membri combattono contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione stessa mediante misure adottate a norma del presente articolo, che siano dissuasive e tali da permettere una protezione efficace negli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell’Unione. 2.Gli Stati membri adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari.(…)»

I Giudici di Lussemburgo, nel provvedimento citato, prevedono la disapplicazione dell’ultima proposizione dell’art. 160, ult. Co., c.p. secondo cui “La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall’ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell’articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all’articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.”, pertanto il termine ordinario di prescrizione dovrà ricominciare a decorrere daccapo dopo ogni atto interruttivo.

Questo è quanto stabiliva precisamente la Corte di Giustizia: “Una normativa nazionale in materia di prescrizione del reato come quella stabilita dal combinato disposto dell’articolo 160, ultimo comma, del codice penale, come modificato dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, e dell’articolo 161 di tale codice – normativa che prevedeva, all’epoca dei fatti di cui al procedimento principale, che l’atto interruttivo verificatosi nell’ambito di procedimenti penali riguardanti frodi gravi in materia di imposta sul valore aggiunto comportasse il prolungamento del termine di prescrizione di solo un quarto della sua durata iniziale – è idonea a pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dall’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE nell’ipotesi in cui detta normativa nazionale impedisca di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea, o in cui preveda, per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, termini di prescrizione più lunghi di quelli previsti per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea, circostanze che spetta al giudice nazionale verificare. Il giudice nazionale è tenuto a dare piena efficacia all’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE disapplicando, all’occorrenza, le disposizioni nazionali che abbiano per effetto di impedire allo Stato membro interessato di rispettare gli obblighi impostigli dall’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE.”

La Corte si riportava alle conclusioni dell’Avvocato Generale Kokott, il quale ribadiva che i giudici nazionali sono tenuti a garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione, anzitutto mediante l’interpretazione del proprio diritto in maniera conforme al diritto UE; ovvero, laddove tale interpretazione conforme non sia possibile, “disapplicando” all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale (principio consolidato nella giurisprudenza della Corte a partire dalla storica sentenza Simmenthal).

Non è passato molto, prima che la giurisprudenza di merito sollevasse questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130 con cui viene ordinata l’esecuzione nell’ordinamento italiano del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE), come modificato dall’art. 2 del Trattato di Lisbona, nella parte in cui impone di applicare la disposizione di cui all’art. 325 TFUE, dalla quale – nell’interpretazione fornitane dalla Corte di Giustizia nella sentenza in data 8.9.2015, causa C-105/14, Taricco – discende l’obbligo per il giudice nazionale di disapplicare gli artt. 160 ultimo comma e 161 secondo comma c.p. in presenza delle circostanze indicate nella sentenza, anche se dalla disapplicazione discendano effetti sfavorevoli per l’imputato, per il prolungamento del termine di prescrizione, in ragione del contrasto di tale norma con l’art. 25, secondo comma, Cost..

Il giudice rimettente, ossia la Corte d’Appello di Milano, invitava la Corte Costituzionale ad apporre l’arma dei controlimiti alle limitazioni di sovranità nei confronti dell’ordinamento europeo, ribadendo che le norme comunitarie non possono violare i principi fondamentali ed i diritti inviolabili sanciti dalle costituzioni nazionali, nel caso di specie art. 25 Cost.

Va precisato che in più occasioni la Corte Costituzionale è intervenuta sulla qualificazione della disciplina relativa alla prescrizione, qualificandola come norma sostanziale e non processuale, regolata, dunque, non dal principio del tempus regit actum, ma dai principi previsti dagli artt. 25 Cost, 1 e 2 c.p. in materia di principio di legalità, correlato dai corollari principi di riserva di legge tendenzialmente assoluta e di irretroattività delle norme sfavorevoli. In particolare la Consulta ha stabilito che tutte le questioni di legittimità costituzionale, miranti ad un allungamento dei termini di prescrizione, sono inammissibili proprio perché il loro eventuale accoglimento potrebbe comportare un aggravamento della responsabilità penale dell’imputato e – dunque – un’ingerenza della Corte Costituzionale in un dominio esclusivamente riservato al legislatore in forza dell’art. 25 comma 2 Cost. (Cfr. Corte Costituzionale 30 luglio 2008, n. 324).

Orbene la questione di legittimità costituzionale involge sia i reati in concreto non ancora prescritti che quelli i cui termini di prescrizione sono già maturati.

All’indomani della pronuncia della CGUE, a distanza davvero di breve tempo (dopo appena una settimana), si è pronunciata anche la Corte di Cassazione, sez. III pen., sent. 15 settembre 2015 (dep. 20 gennaio 2016), n. 2210, Pres. Franco, Est. Scarcella.

La Suprema Corte, nel caso sottoposto al suo esame, aveva disapplicato gli artt. 160 e 161 c.p., in ossequio a quanto stabilito nella sentenza Taricco.

Il caso sottoposto ai giudici di piazza Cavour vedeva protagonista un imputato, condannato in primo grado per il delitto di cui all’art. 2 d.lgs. 74/2000 in relazione a numerose fatture per operazioni inesistenti poi confluite nelle dichiarazioni relative ai periodi di imposta dal 2004 al 2007. Condanna confermata in secondo grado, avendo semplicemente la Corte d’appello rimodulato la pena in virtù dell’intervenuta prescrizione dei fatti  relativi al periodo di imposta 2004. L’imputato ha, quindi, impugnato la sentenza d’appello.

Ma, nonostante sia intervenuta la prescrizione, nelle more del giudizio di legittimità, anche per i fatti contestati nell’imputazione relativi al periodo d’imposta 2005, la Cassazione, sulla scorta di quanto stabilito dalla sentenza della CGUE, ha disapplicato le disposizioni di cui all’art. 160 ultima parte e all’art. 161 c.p., nella parte in cui stabiliscono limiti massimi complessivi al termine prescrizionale in caso di eventi interruttivi, in tal modo, considerando ancora pendente il termine di prescrizione per i fatti relativi al periodo di imposta 2005, interrotto dalla sentenza di appello, e, dunque, nuovamente iniziato a decorrere.

La Sprema Corte, dopo aver applicato il dictum proveniente dalla Corte di Lussemburgo, ha ritenuto necessario intervenire anche sulla questione di legittimità costituzionale precedentemente sollevata dalla Corte d’Appello di Milano. In tal proposito ha osservato che la disciplina della prescrizione non soggiace alle garanzie del nullum crimen sine lege, come consacrato dall’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione (CDFUE): articolo che, in considerazione del richiamo operato dall’art. 52 CDFUE, va letto alla luce dell’interpretazione che la Corte EDU fa dell’art. 7 CEDU.

Infatti, se si osserva la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, emerge che la prescrizione va considerata come un istituto di carattere eminentemente processuale, che attiene alle condizioni di esercizio dell’azione penale, con conseguente sua sottrazione alle garanzie sostanziali del nullum crimen e, segnatamente, alla garanzia dell’irretroattività della legge penale (sentenza Coëme c. Belgio).

Nel corpo della sentenza la Corte afferma, altresì, che il principio di cui all’art. 25 co. 2 Cost. non può essere applicato agli artt. 160 ultima parte e 161 c.p., ciò per tre motivi:

  • in primo luogo, perché “la prescrizione non è propriamente un elemento della fattispecie penale” (cfr. paragrafo 19);

  • in secondo luogo, perché la sentenza della CGUE ha natura meramente “dichiarativa” e non “costitutiva”, in quanto la Corte di Lussemburgo si è semplicemente limitata a interpretare l’art. 325 TFUE, che impone agli Stati membri un obbligo di tutela effettiva agli interessi finanziari dell’Unione, nonché una tutela equivalente a quella apprestata ai corrispondenti interessi finanziari nazionali, sottolineando che i consociati non possono lamentare un’applicazione retroattiva, considerando che la norma era già pienamente applicabile al momento in cui erano stati commessi i fatti da parte degli imputati nel caso di specie sottoposto ora all’attenzione della Cassazione;

  • in terzo luogo, perché nemmeno per la Corte Costituzionale l’art. 25 co. 2 cost. può incidere nella materia della prescrizione, diversamente avrebbe dovuto azionare i controlimiti già nella sentenza della CGUE Coëme.

La suprema Corte di Cassazione, dopo aver avallato a pieno la decisione presa dalla CGUE nella sentenza Taricco, è intervenuta nuovamente, nel gennaio di quest’anno, ma con un indirizzo più moderato di quello appena esposto (Cassazione, sez. IV, sent. 25 gennaio 2016, n. 7914, Pres. Ciampi, Est. Pavich).

In quest’altro caso, connotato dagli stessi elementi di quello precedente (la contestazione del p.m. concerneva il reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, in relazione alle dichiarazioni IVA presentate per gli anni 2004 e 2005), la Corte di Cassazione accoglie il ricorso presentato dagli imputati ed, applicando gli artt. 157 e 160-161 c.p., dichiara estinto il reato per intervenuta prescrizione.

Giunge a questa conclusione anche sulla scorta di quanto affermato dai giudici europei sia valorizzando il dato relativo alla “gravità delle frodi”, sia operando una verifica del dies della prescrizione laddove espiato dopo l’8 settembre del 2015.

Quanto al primo elemento i giudici, sottolineando l’indeterminatezza del parametro fornito dalla Corte di Giustizia dell’UE, stabiliscono che l’unico criterio per determinare la gravità della frode sembrerebbe quello di guardare alla potenzialità offensiva del reato in relazione agli interessi finanziari dell’Unione (si è parlato, a tal proposito, delle c.d. “frodi carosello”).

Invece, per quel che attiene al profilo relativo alla pendenza o meno del termine prescrizionale al momento della pubblicazione della sentenza Taricco, la Corte, aderendo ad una tesi dottrinale (F. Viganò), distingue due ipotesi:

  • se i reati sono già prescritti prima dell’8 settembre 2015 nulla quaestio, va dichiarata la prescrizione. In tal caso, secondo la Suprema Corte, non può non ravvisarsi una sorta di diritto quesito dell’imputato all’estinzione della pena nei casi in cui la prescrizione sia maturata prima dell’arresto della Corte di Giustizia;

  • al contrario, qualora applicando le norme attualmente vigenti in tema di prescrizione il reato non sia ancora da dichiarare prescritto, allora può operare il dictum della Corte di Giustizia, non essendo maturata alcuna situazione giuridicamente apprezzabile per l’imputato.

In ultimo va segnalato un terzo intervento della Corte di Cassazione, questa volta un’ordinanza di rimessione della questione alla Corte Costituzionale, ad opera della Sez. III, all’udienza del 30 marzo 2016, (Presidente Grillo, Relatore Riccardi, Ricorrente Cestari).

Alla III Sezione era stato posto il seguente quesito: “se, dall’applicazione dell’art. 325, § 1 e 2 TFUE, nell’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, 8 settembre 2015, causa C-105/14, Taricco, discenda l’obbligo per il giudice nazionale di disapplicare gli artt. 160, comma 3, e 161, comma 2, cod. pen., in presenza delle circostanze indicate nella sentenza, quando ne derivi la sistematica impunità delle gravi frodi in materia IVA, nonostante dal conseguente prolungamento del termine di prescrizione discendano effetti sfavorevoli per l’imputato”.

Tale problematica ha implicato la rimessione alla Corte Costituzionale per gli opportuni chiarimenti in merito.

In particolare la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla III Sezione della Corte di Cassazione, viene esposta nei seguenti termini: “è sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130, che ordina l’esecuzione del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, come modificato dall’art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (TFUE), nella parte in cui impone di applicare l’art. 325, § 1 e 2, TFUE, dalla quale – nell’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, 08/09/2015, Causa C-105/14, Taricco – discende l’obbligo per il giudice nazionale di disapplicare gli artt. 160, comma 3, e 161, comma 2, cod. pen., in presenza delle circostanze indicate nella sentenza, allorquando ne derivi la sistematica impunità delle gravi frodi in materia di IVA, anche se dalla disapplicazione, e dal conseguente prolungamento del termine di prescrizione, discendano effetti sfavorevoli per l’imputato, per contrasto di tale norma con gli artt. 3, 11, 25, comma 2, 27, comma 3, 101, comma 2, Cost.”.

Restiamo dunque in attesa dell’intervento dirimente della Corte Costituzionale.


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