Uno sguardo alla disciplina delle unioni civili secondo il ddl Cirinnà

Uno sguardo alla disciplina delle unioni civili secondo il ddl Cirinnà

a cura di Eleonora Contu

Il capo I del ddl c.d. Cirinnà propone l’introduzione nel nostro ordinamento dell’istituto dell’unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale tracciando le linee guida sulla disciplina di tale nuovo istituto giuridico di diritto pubblico.

Notevole è l’impatto sociale che il disegno di legge sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso sta avendo in questi giorni scatenando manifestazioni di massa nonché interventi e considerazioni politiche di rilevante importanza. Ed invero il ddl c.d. Cirinnà è composto da due capi e 33 articoli.

Il primo capo inserisce nel nostro ordinamento l’istituto dell’unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale dando vita ad un nuovo istituto giuridico di diritto pubblico. Il secondo capo disciplina la convivenza di fatto sia tra coppie omosessuali che eterosessuali. Soffermandoci sul capo I del ddl all’art. 2 notiamo che un’unione civile tra persone dello stesso sesso si costituisce mediante la dichiarazione di due persone maggiorenni di fronte all’ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni. Requisito fondamentale è quindi l’aver raggiunto la maggiore età. Inoltre tale unione è certificata dal relativo documento che ne attesta la costituzione. Tale documento deve contenere i dati anagrafici delle parti, l’indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, nonché i dati anagrafici e l’indirizzo di residenza dei testimoni intervenuti. Tramite la dichiarazione resa all’ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. Inoltre la parte, può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome. Vi sono tuttavia delle cause impeditive alla costituzione dell’unione civile la cui sussistenza comporta la nullità dell’unione. Difatti alla presente normativa si applicano le disposizioni del codice civile sulla nullità del matrimonio. Tali cause impeditive sono quindi:

  • la sussistenza, per una delle parti, di un precedente vincolo matrimoniale o di un’ unione civile tra persone dello stesso sesso;

  • l’interdizione di una delle parti per infermità di mente così come disciplinata dall’ art 85 c.c.;

  • la sussistenza tra le parti di uno dei rapporti di cui all’art. 87 c.c. (rapporti di parentela, affinità, adozione);

  • la condanna definitiva di un contraente per il delitto di cui all’ art. 88 c.c. (condanna per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia sposato o unito civilmente con l’altra parte).

È utile ricordare come dalla costituzione di un’unione civile derivino per le parti gli stessi diritti e doveri. Difatti dall’unione civile, come già previsto dall’art. 143 c.c. relativamente alle unioni matrimoniali, derivano gli obblighi reciproci alla fedeltà, assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono altresì tenute a contribuire “ai bisogni comuni” ciascuna in base alle proprie sostanze e alla propria capacità lavorativa. Per quanto concerne i diritti successori il presente disegno di legge si riporta integralmente al libro secondo del codice civile sulle successioni ed in particolare sulle successioni del coniuge, equiparando di fatto i diritti che derivano dall’unione matrimoniale a quelli che scaturiscono da un’unione civile tra persone dello stesso sesso. Importantissima è inoltre l’introduzione dell’istituto della stepchild adoption anche all’interno dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. Tale istituto come noto esiste nel nostro paese dal 1983 (l. 4 maggio n. 184) e permette, in virtù dell’art 44 co. 1 lettera b), l’adozione del figlio del coniuge perfino nel caso in cui il minore sia figlio, anche adottivo, dell’altro coniuge. Infine lo scioglimento dell’unione civile è disciplinato in base alle disposizioni di cui al capo V, titolo VI del primo libro del codice civile riguardanti lo scioglimento del matrimonio e la separazione dei coniugi, vi si estende inoltre la disciplina sul c.d. divorzio di cui alla l. n. 898 del 1970. Inoltre la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso di una delle parti determina lo scioglimento dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. Di contro alla rettificazione anagrafica del sesso, qualora i coniugi abbiano manifestato la volontà di non voler comunque sciogliere il vincolo matrimoniale consegue quindi l’automatica instaurazione di un’unione civile tra persone dello stesso sesso.

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Eleonora Contu

Nel dicembre 2011 consegue la laurea magistrale in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Teramo con una tesi in diritto sindacale dal titolo “le rappresentanze sindacali in azienda” relatore prof.ssa Paola Bellocchi. Contestualmente alla pratica forense nel 2012 svolge un Master di II livello in diritto del lavoro e della previdenza sociale presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Direttore Prof. Santoro Passarelli). Numerose le esperienze nelle aziende sia nell’area legale che in quella delle risorse umane (HR).

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