Usare un manico di scopa è reato!

Usare un manico di scopa è reato!

Anche il manico di scopa rientra nel novero delle armi improprie.

È quanto affermato dalla V sezione penale della Corte di Cassazione con sentenza n. 54148 del 20 dicembre 2016, pronunciatasi sulla vicenda di un uomo che aveva aggredito un conoscente proprio utilizzando un manico di scopa, provocandogli lesioni personali ex art. 582 c.p, guaribili in sette giorni.

L’art. 582 c.p. stabilisce che: “Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 583  
e 583, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell’ultima parte dell’articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa”.

Tra le circostanze aggravanti del reato di lesioni personali l’art. 585 c.p., al secondo comma, distingue, al n.1, l’uso di armi da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona (tra cui rientrano anche armi da punta e da taglio), ossia le armi c.d. proprie, e, al n. 2, l’uso di tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo, ossia le armi improprie, disciplinate all’art. 4 della l. 18 aprile 1975, n. 110, che non sono naturalmente destinate ad offendere.

Nel caso in esame, il Giudice di Pace di Agropoli dichiarava di non doversi procedere per remissione di querela da parte dell’aggredito.

Avverso tale sentenza veniva proposto ricorso per Cassazione dal Procuratore Generale, che contestava l’estinzione del reato di lesioni volontarie per remissione di querela poiché esso non rientra tra gli illeciti penali (punibili a querela di parte) di competenza del Giudice di Pace; infatti, si tratta di lesioni volontarie aggravate ex art. 585 c.p., perpetrate mediante l’uso di un manico di scopa, da considerarsi arma impropria; il reato in questione, pertanto, è punibile di ufficio e rientra nella competenza del Tribunale.

La Suprema Corte ritiene fondato il ricorso, accogliendo le doglianze del P.G., non essendo il reato di lesioni volontarie in contestazione procedibile a querela.

In particolare, evidenzia la  Corte che, “in tema di lesioni personali volontarie, ricorre la circostanza aggravante del fatto commesso con armi quando il soggetto agente utilizzi un manico di scopa od un ombrello, trattandosi di armi improprie, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, legge n. 110 del 1975, per il quale rientra in questa categoria, oltre agli strumenti da punta e taglio e gli altri oggetti specificamente indicati, anche qualsiasi strumento, che, nelle circostanze di tempo e di luogo in cui sia portato, sia potenzialmente utilizzabile per l’offesa della persona.”

Pertanto, la Corte annullava la sentenza senza rinvio, disponendo la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica.


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Avv. Alessandra Giannone

Alessandra Giannone nata a Sciacca (Ag) nel 1985, dopo il diploma di maturità classica ha conseguito la laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza nell’aprile del 2009 presso l’Università L.U.M.S.A. di Palermo. Nel giugno del 2011 ha conseguito la specializzazione in professioni legali presso la S.S.P.L. “G. Scaduto” di Palermo. Abilitata all’esercizio delle professione forense nel 2012, è anche mediatore civile e commerciale da Gennaio 2011.

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