Usura: CTU inammissibile se la parte attrice non deposita i D.M.

Usura: CTU inammissibile se la parte attrice non deposita i D.M.

Un altro stop all’ondata di contenziosi in materia di usura e anatocismo è dato da un’interessante ordinanza del Tribunale di Roma del 22.06.2016, Giudice D.ssa De Lorenzo, con la quale viene rigettata l’istanza di CTU contabile “Rilevato che parte attorea non ha provveduto a depositare i decreti ministeriali relativi alla verifica del tasso soglia usura; rilevato che la questione prevalente è strutturata intorno alla sommatoria fra i tassi di interessi corrispettivi e moratori i quali non si sommano ma si succedono”.

Il suddetto provvedimento è stato emanato nell’ormai consueto caso di un mutuatario che cita in giudizio l’Istituto di credito con il quale aveva stipulato il contratto di mutuo, chiedendo l’accertamento della nullità parziale del contratto a causa della pattuizione ed applicazione di interessi usurari, della conseguente gratuità del contratto ex art. 1815 comma 2 c.c., la rideterminazione dei rapporti di dare/avere fra le parti, la condanna della Banca alla restituzione delle somme eventualmente percepite in eccesso, previa all’occorrenza compensazione con il debito residuo dell’attore.

La Banca convenuta eccepiva la genericità ed il difetto di prova della domanda attorea nonché il doveroso rifiuto della c.d. Tesi della sommatoria stante la legittimità dei tassi pattuiti.

Con le memorie istruttorie parte attrice depositava una consulenza tecnica di parte ed il contratto di mutuo e, all’udienza di ammissione dei mezzi istruttori, il Giudice adito, con l’ordinanza in commento, non solo si è posto in netto contrasto con la c.d. Tesi della sommatoria ma si è pronunciato, altresì, su un’altra questione dibattuta nelle aule di Tribunale, vale a dire il deposito dei decreti ministeriali volta per volta vigenti.

Spetta infatti all’attore provare i modi, i tempi e le modalità del superamento del tasso soglia, anche e quindi allegando i decreti ministeriali ratione temporis vigenti, cui utilmente operare il raffronto con il tasso effettivamente applicato. Segue che, ai fini dell’accertamento del presunto sforamento del tasso soglia, la mancata e/o tardiva produzione dei decreti ministeriali, non consente al Giudice di disporre l’accertamento contabile in quanto essa mancanza rappresenta un impedimento insuperabile, atteso che detti decreti ministeriali, giusta la mera natura di atti amministrativi, non appartengono alla scienza ufficiale del giudice e non possono essere valutati, se non prodotti dalla parte che intende affermare la nullità delle pattuizioni usurarie o dei relativi addebiti (cfr. anche sentenza Tribunale di Mantova n. 651 del 25.06.2015).

In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di merito ritenendo che “Il cliente mutuatario che agisce in giudizio nei confronti della banca contestando il carattere usurario degli interessi applicati, è tenuto ad assolvere puntualmente il prescritto onus probandi, producendo non solo l’intercorso contratto ed i relativi allegati, ma anche il decreto ministeriale relativo al tasso soglia fissato in relazione al trimestre nel quale il contratto di mutuo è stato concluso. In assenza di tale ultimo parametro di riferimento, l’affermazione in ordine all’intervenuto superamento dei tassi soglia si presenta come del tutto priva di riscontri. Sussiste responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. del cliente che, agendo in mala fede o con colpa grave, abbia sostenuto in giudizio la tesi dell’applicazione di interessi usurari, omettendo l’allegazione del decreto ministeriale relativo al tasso soglia fissato nel trimestre di riferimento” (Tr. Pistoia Dott. Carvisiglia, ord. 2.07.2015; Decreto Tribunale di Roma, dott. Ciufolini 26-03-2015). Nel divieto e pertanto di acquisizione d’ufficio di documentazione mai allegata da parte attrice, risulta persino impossibile, oltre che inammissibile, la comparazione tra il tasso applicato ed il tasso soglia.


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Filomena Masi

Laureata all'Università degli Studi di Siena, dopo aver conseguito l'abilitazione presso la Corte d'Appello di Napoli, è iscritta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino.

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