Vacanze da dimenticare. Chiedere il risarcimento per puntura con siringa abbandonata in spiaggia

Vacanze da dimenticare. Chiedere il risarcimento per puntura con siringa abbandonata in spiaggia

Non sono rari i casi in cui le tanto agognate vacanze vengono rovinate da spiacevolissimi imprevisti che rendono, quello che dovrebbe essere un periodo di relax, un incubo.

Possiamo pensare a frequenti casi di ferite con oggetti taglienti (vetri per esempio) o addirittura con siringhe abbandonate in spiaggia che costituiscono una reale insidia celata sotto la sabbia.

È necessario sapere che se il bagnante utilizza il lido, o una spiaggia privata della struttura, per trascorrere un giorno di relax, nel prezzo del biglietto sono compresi il servizio e la postazione, ma si stipula automaticamente un contratto con cui il gestore mette a disposizione del cliente il lido ed è responsabile degli eventi infausti a quest’ultimo non addebitabili.

Si tratta di una responsabilità diretta e oggettiva in capo al proprietario/custode. L’art. 2051 c. c., in particolare, sancisce che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il “caso fortuito”. In questi termini la norma ritiene sufficiente la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato per addebitarne la responsabilità al custode (salvo che l’evento sia inequivocabilmente addebitabile alla vittima); essa non trova fondamento in un comportamento attivo riconducibile al proprietario (o gestore), ma in una mera relazione oggettiva.

A detta regola non sfuggono i lidi, il cui “custode” risponde oggettivamente dei danni procurati dalla manutenzione superficiale/negligente delle aree balneari.

La frequenza di tali casi è tale da essere già oggetto di diverse sentenze.

La giurisprudenza ha, infatti, stabilito che la semplice puntura (anche per il patema d’animo arrecato all’infortunato) dà diritto al risarcimento.

Ha precisato, infatti,  la giurisprudenza che: “ … secondo la coscienza sociale del presente momento storico, l’attentato alla salute che si verifica in occasione di una puntura di una siringa abbandonata costituisce sicuramente un’offesa grave e seria al diritto in questione, che non può essere trascurata in virtù del principio di tolleranza che la convivenza impone (art. 2 Cost.). Pertanto, deve essere riconosciuto che la preoccupazione, l’ansia e il patema […] non configurino meri fastidi, disagi e disappunti, ma normale reazione di qualsiasi persona di normale sensibilità ed intelletto di fronte ad un pericolo concreto di pregiudizio serio e grave alla salute” (cfr. Tribunale Venezia, sez. III, 30 gennaio 2009, n. 292).

Il caso di cui si occupava il Giudice riguardava un bambino che, durante un periodo di vacanza presso un Camping, si era ferito la mano con un ago per siringa sul tratto di spiaggia in concessione alla Società proprietaria del campeggio.

Benchè la lesione fosse minima (una piccola puntura ad un dito), il medico del servizio di igiene ha ritenuto necessario sottoporre il bambino ad accertamenti immediati per verificare l’esposizione al rischio di HBV, HCV, HIV, ecc., suggerendo periodici controlli tramite prelievi sanguigni, per il periodo di un anno dal fatto, al fine di escludere ogni possibilità di infezione.

La custodia dei luoghi era del concessionario del tratto di spiaggia di proprietà demaniale e ricadeva, come ovvio, su quest’ultimo l’onere della manutenzione e della pulizia della spiaggia.

La difesa del gestore nel senso di caso fortuito non è stata accolta dal Tribunale che non ha ritenuto lo stesso sussistente nonostante il fatto che il giorno prima il tratto fosse stato pulito e passato a setaccio; questo perché, come detto, l’art. 2051 c. c. pone a carico del custode una presunzione iuris tantum di colpa.

Riconosciuta, quindi, la responsabilità del custode ai sensi dell’art. 2051 c.c., il Giudice ha confermato l’esistenza del danno, anche senza la malattia, poiché la vittima ha patito, a causa del fatto illecito, danni morali ed esistenziali connessi al timore di contagio di una patologia infettiva e al conseguente annullamento dell’effetto benefico e rilassante della vacanza.


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Antonella Votta

Roma
Avvocato del Foro di Roma Collaboro con lo Studio Legale Daidone in Roma. Svolgo attività di sportello legale presso l'associazione dei consumatori CODICI. Mediatrice, esperta in ADR e appassionata di comunicazione efficace.

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