Validità del preliminare di preliminare alla luce della giurisprudenza più recente

Validità del preliminare di preliminare alla luce della giurisprudenza più recente

1. Considerazioni introduttive.

Il presente contributo prende le mosse da un’importante sentenza emessa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione1, che si è pronunciata su un tema molto dibattuto in dottrina e in giurisprudenza avente ad oggetto l’ammissibilità nel nostro ordinamento del contratto preliminare di preliminare.

La pronuncia, pur presentando degli aspetti problematici, si lascia apprezzare in quanto offre una soluzione ampiamente condivisibile del problema affrontato, mostrando particolare attenzione alla realtà dei rapporti economici, sempre più caratterizzata da una formazione progressiva degli accordi.

Lo spessore del tema si deve all’evoluzione della contrattazione immobiliare e al frequente inserimento di figure professionali di mediazione nell’ambito della stessa. La complessità dei contatti tra le parti, in specie la necessità di assumere elementi di conoscenza sulla controparte e di verificare lo stato della res, rendono sovente difficoltoso raggiungere repentinamente un accordo; pertanto, accade spesso che il contratto definitivo sia preceduto non da uno soltanto, ma da più di un incontro di volontà tra i soggetti interessati alla stipula. In altri termini, ed è poi questo il problema su cui si concentrano le Sezioni Unite, si tratta di capire se a questa frammentazione della volontà negoziale possa riconoscersi qualche valenza funzionale che la renda meritevole di tutela o meno.

2. Il contratto preliminare nel codice civile

Con il contratto preliminare le parti si impegnano a stipulare un successivo contratto, detto definitivo, i cui elementi fondamentali sono già fissati nello stesso preliminare. Quanto alla sua funzione, sebbene parte della dottrina gli abbia attribuito una funzione meramente dilatoria in virtù della quale le parti tenderebbero a differire nel tempo la conclusione del contratto, la tesi prevalente ritiene che la funzione del preliminare sia quella di controllo delle sopravvenienze e ciò per consentire alle parti di valutare l’incidenza di eventuali fattori sopravvenuti prima di realizzare definitivamente l’assetto di interessi programmato con il contratto stesso.

Accanto al preliminare bilaterale, in cui entrambe le parti assumono l’obbligo di stipulare il definitivo, si colloca il preliminare c.d. unilaterale, in cui l’obbligo di prestare il consenso per il definitivo è assunto da una delle due parti, mentre l’altra rimane libera di consentire o meno. Il contratto preliminare influisce, quindi, in maniera determinante sulla conclusione del futuro contratto definitivo, conclusione che si presenta come obbligatoria per entrambe le parti (o almeno per una di esse, nel caso di contratto preliminare unilaterale). Ne consegue che ove la parte obbligata ovvero una di esse rimanga inadempiete all’obbligo ossunto, la parte non inadempiente è legittimata, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, ad agire giudizialmente al fine di ottenere una sentenza costitutiva che produce i medesimi effetti che avrebbe dovuto produrre il contratto definitivo che la parte inadempiente non abbia voluto concludere, fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del danno che sia conseguito dall’inadempimento contrattuale imputabile alla controparte.

Tra le poche norme dettate dal codice civile in materia di contratto preliminare vi è l’art. 1351 c.c. Ai sensi del quale il preliminare deve rivestire, a pena di nullità, la stessa forma prescritta dalla legge per il contratto definitivo. Al riguardo è stato deciso che, ai fini della validità dello stesso, non è indispensabile una completa e dettagliata indicazione di tutti gli elementi; è sufficiente che le parti si siano riferite, in particolare, ad un bene inequivocamente identificato, pur quando gli estremi di identificazione dello stesso non siano completi, o addirittura mancanti2. La forma del preliminare si determina, quindi, per relationem3; il contratto preliminare evidenzia infatti un collegamento negoziale necessario la cui portata si estrinseca nell’individuazione della forma del preliminare in base a quella prescritta per il contratto definitivo al quale esso si riferisce.

3. Preliminare di preliminare: inutile superfetazione o novità sostanziale?

Una questione particolarmente insidiosa, legata alla complessità dei rapporti economici, attiene all’ammissibilità di un contratto preliminare con il quale le parti si vincolino a perfezionare non già un contratto definitivo, bensì un altro contratto preliminare, al quale poi dovrebbe seguire un definitivo. A tal proposito si parla di preliminare di preliminare o contratto preliminare “aperto”, avente contenuto diverso rispetto al successivo contratto preliminare stricto sensu, c.d. “chiuso”, alla cui stipulazione il primo vincola giuridicamente le parti ad addivenire4.

La ratio sottesa all’istituto del preliminare di preliminare consiste nel «rimuovere tutte le difficoltà relative alla solvibilità e alla legittimazione dei contraenti, ma soprattutto alla libertà e idoneità del bene, oggetto della vendita, al fine di stipulare un preliminare “chiuso”, prima della stipula del contratto definitivo»5

Va subito rilevato che sull’argomento si è registrata una situazione di incertezza e di intenso contrasto dottrinale e giurisprudenziale che sembra avere trovato una più ferma presa di posizione ad opera delle Sezioni Unite.

Partendo dalle posizioni della dottrina, l’ orientamento contrario fa leva sulla scarsa utilità di un tale regolamento in quanto l’obbligo di contrarre darebbe luogo non alla creazione di un’obbligazione finale ma a un nuovo rapporto strumentale, uguale al precedente6. Pertanto, secondo tale impostazione il preliminare di preliminare, quale mera intesa precontrattuale sarebbe nullo per difetto di causa.

Altro indirizzo giunge alla medesima conclusione asserendo, però, la mancanza in siffatta fattispecie di un interesse meritevole di tutela sul piano sociale7. Il preliminare di preliminare mancherebbe d’utilità e darebbe luogo soltanto a un inutile giro vizioso procedimentale, che obbligherebbe le parti a un superfluo bis in idem8.

Un primo filone di pensiero9, favorevole alla validità del preliminare di preliminare, facendo perno sull’autonomia negoziale, ammette che le parti possano scindere le varie fasi contrattuali allorquando abbiano un interesse meritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322 c.c. In altri termini, non potrebbe ravvisarsi alcun limite all’autonomia delle parti e dunque, in presenza di un interesse concreto alla tripartizione delle fasi contrattuali, l’ordinamento non potrebbe colpirlo con la sanzione della nullità.

Si è fatto riferimento anche alla tesi del “preliminare aperto”10, che contiene soltanto gli estremi essenziali della futura vendita, cui fa seguito un “preliminare chiuso”, caratterizzato dalla precisazione delle reciproche attribuzioni, senza possibilità di ulteriori integrazioni, e con l’impegno di concludere il contratto definitivo.

Per quanto attiene alla giurisprudenza di legittimità, secondo l’impostazione che può definirsi tradizionale, il contratto in virtù del quale le parti si obbligano a stipulare un successivo contratto ad effetti obbligatori (ovvero un preliminare di preliminare), sarebbe nullo per difetto di causa, non essendo meritevole di tutela “l’interesse di obbligarsi ad obbligarsi”11. Ed infatti, riconoscere come possibile funzione del contratto preliminare anche quella di “obbligarsi ad obbligarsi” ad ottenere l’effetto del definitivo, darebbe luogo ad una inconcludente “superfetazione”, non sorretta da alcun effettivo interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico, ben potendo l’impegno essere assunto immediatamente12. Il ragionamento al quale si e’ rifatta Cass. 8038/09, e che nega la validità di un accordo ripetitivo, ha pregio se si ipotizza che tra il primo e il secondo preliminare vi sia identità (bis in idem). In tal caso, mancando un contenuto nuovo in grado di dar conto dell’interesse delle parti e dell’utilità del contratto, non avrebbe senso pratico “il promettere ora di ancora promettere in seguito qualcosa, anziché prometterlo subito.” in tal senso si e’ parlato di mancanza di causa. Ma quello che più conta è che il contratto preliminare di contratto preliminare non esaurisce il suo contenuto precettivo nell’obbligarsi ad obbligarsi, ma contiene anche l’obbligo ad addivenire alla conclusione del contratto definitivo. Ora, appare difficile, in considerazione del principio generale di cui all’articolo 1419 c.c., comma 1, ritenere che la nullità dell’obbligo di concludere un contratto preliminare riproduttivo di un contratto preliminare già perfetto possa travolgere anche l’obbligo, che si potrebbe definire finale, di concludere il contratto definitivo.

La parte di dottrina che e’ tendenzialmente contraria ad ammettere queste pattuizioni riconosce che nelle trattative complesse il contratto si può formare progressivamente, ma nega che si possa parlare di obbligo a contrarre, preferendo l’aspetto descrittivo dell’obbligazione di contrattare.

A questo primo indirizzo se ne contrappone un altro, più possibilista, che considera benevolmente le ipotesi di c.d. “preliminare aperto” e ritiene possibile una tripartizione delle fasi che conducono alla stipula del definitivo13.

In altri termini, il giudice nell’analisi dei criteri interpretativi utili per ricostruire la volontà delle parti deve verificare se quest’ultime abbiano inteso esprimere un assetto di interessi giuridicamente vincolante, dovendo accertare, al di là del “nomen iuris” e della lettera dell’atto, la volontà negoziale con riferimento sia al comportamento anche successivo delle parti, sia alla disciplina dettata dalle stesse, interpretando le clausule le une per mezzo delle altre. Pertanto, l’orientamento in parola, partendo dal principio dell’autonomia negoziale, ritiene ammissibile un regolamento contrattuale che preveda, dopo la prima intesa scritta, un’ulteriore scansione temporale per la stipulazione del contratto preliminare.

La problematica è affrontata più volte anche dalla giurisprudenza di merito. Il Tribunale di Salerno, con sentenza del 23 luglio 194814, ebbe ad affermare che la legge, nel fissare i due tipi fondamentali di contratti (preliminare e definitivo), esclude l’esistenza di un contratto preliminare relativo ad altro preliminare, il quale dovrebbe comunque rispettare il requisito di forma di cui all’art. 1351 c.c. Il Tribunale di Napoli ha aggiunto che il contratto con il quale le parti si impegnano a stipulare un futuro contratto preliminare di analogo contenuto è nullo per mancanza di causa “difettando di ogni funzione economica meritevole di tutela”15.

Altre volte la giurisprudenza partenopea si è orientata in senso opposto, ritenendo, in virtù del principio dell’autonomia negoziale, in alcuni casi “l’ammissibilità di un regolamento contrattuale che preveda, dopo la prima intesa scritta, un ‘ulteriore scansione temporale, con la stipulazione del contratto preliminare, legata al versamento di una caparra”16; in altri considerando meritevole di tutela “il contratto preliminare del preliminare qualora lo stesso costituisca un momento ben caratterizzato dell’iter progressivo per il raggiungimento del compiuto regolamento di interessi”17.

Il preliminare del preliminare è stato considerato meritevole di tutela anche da Trib. Napoli, 11.1.199418, qualora lo stesso costituisca un momento ben caratterizzato dell’iter progressivo per il raggiungimento del compiuto regolamento di interessi, ben potendo le parti addivenire dapprima a un contratto in cui siano precisati i soli elementi essenziali della futura vendita, e poi a un contratto che, pur non costituendo ancora vendita definitiva, puntualizzi con precisione tutti gli elementi della stessa, giungendo infine alla stipulazione della vendita definitiva con effetti reali.

Tuttavia, la complessità dei rapporti economici, delle verifiche da effettuare, da un lato per saggiare la serietà dei proponenti, dall’altro per accertarsi della consistenza del bene e dell’affidabilità dei contraenti, ha portato la giurisprudenza di merito in un primo momento e quella di legittimità in tempi più recenti ad una nuova valutazione dell’ammissibilità di accordi prodromici al contratto preliminare e, in particolare, delle modalità attraverso cui le parti esercitano l’autonomia contrattuale, dando risalto alla causa concreta del contratto, e conseguentemente ritenendo ammisibile la stipula di contratti antecedenti, seppur connessi, al preliminare e meritevole di tutela la parte non inadempiente a fronte della violazione degli accordi contrattuali posti in essere dalla controparte. In questa logica si inserisce la sentenza in commento, attraverso la quale le Sezioni Unite ammettono la validità del “preliminare di preliminare” a condizione che il secondo contratto non sia meramente ripetitivo del primo, ma realizzi un interesse concreto delle parti meritevole di tutela19. Secondo la Suprema Corte,“in presenza di contrattazione preliminare relativa a compravendita immobiliare che sia scandita in due fasi, con la funzione di stipula di un contratto preliminare successiva alla conclusione di un primo accordo, il Giudice di merito deve preliminarmente verificare se tale accordo costituisce già esso stesso contratto preliminare valido e suscettibile di conseguire gli effetti ex art. 1351 e 2932 cpc, ovvero anche soltanto effetti obbligatori ma con l’esclusione della esecuzione in forma specifica in caso di inadempimento. Riterrà produttivo di effetti l’accordo denominato come preliminare con il quale i contraenti si obbligano alla successiva stipula di un altro contratto preliminare, soltanto qualora emerga la configurabilitàdell’interesse delle parti ad una formazione progressiva del contratto basata sulla differenziazione di contenuti negoziali e sia identificabile la più ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo negoziale originato dal primo preliminare. La violazione di tale accordo, in quanto contraria a buona fede, potrà dar luogo a responsabilità per la mancata conclusione del contratto stipulando, da qualificarsi di natura contrattuale per la rottura del rapporto obbligatorio assunto nella fase precontrattuale”20.

L’argomento principale addotto a fondamento di tale soluzione risiede nel principio della libertà delle parti di determinarsi e di fissare un nucleo di interessi da trsfondere nei vari passaggi contrattuali. La procedimentalizzazzione delle fasi non può, dunque, a parere della Suprema Corte di per sé essere connotata da disvalore, se corrisponde a “un complesso di interessi che stanno realmente alla base dell’operazione negoziale”. Pertanto, secondo le Sezioni Unite, ccorre valutare, se un tale accordo costituisce già un contratto preliminare valido e suscettibile di determinare gli effetti di cui all’art. 1351 e 2932 C.C. o se al contrario produca solo effetti obbligatori con esclusione dell’applicabilità dell’art. 2932 C.C. per il caso di inadempimento. Ed occorre ,inoltre, indagare, aggiungono gli Ermellini, se nei c.d. stadi pre-negoziali molto avanzati si presentino quei fenomeni (c.d. mere puntuazioni) in cui le parti hanno solo iniziato a discutere di un possibile affare e senza alcun vincolo fissano una possibile traccia di trattativa: essi tanto si arricchiscono di contenuti, tanto si avvicinano al preliminare. Ruolo chiave, quindi, spetterà al giudice, che dovrà in concreto valutare se le parti abbiano inteso concretizzare un vincolo giuridico avente una sua dignità economico-sociale, dando specifico rilievo all’interesse concretamente persegiuto dalle stesse nel caso specifico.

4. Osservazioni conclusive

In conclusione si ritiene che la pronuncia in esame ha colto alcuni degli aspetti fondamentali che si muovono dietro la figura del preliminare del preliminare, il quale può abbracciare situazioni fra loro differenti, che delineano sia figure contrattuali atipiche ma alle quali corrisponde una “causa concreta” meritevole di tutela, sia ipotesi in cui tra il primo e il secondo preliminare vi sia identità e di conseguenza un mero “obbligo ad obbligarsi”, nullo per mancanza di causa. Solo in quest’ultima ipotesi tale procedimentalizzazione allungherebbe inutilmente i tempi di realizzazione dell’assetto di interessi con evidenti ripercussioni sulla celerità dei traffici giuridici, mentre in altri casi risponde all’esigenza di “fermare l’affare”, ossia di dare vincoli giuridici all’operazione economica condivisa negli elementi essenziali, restando però, per una delle parti (di regola il compratore) l’esigenza di verificare con certezza la praticabilità dell’operazione, prima ancora di definirla in termini più precisi e articolati. Pertanto, negare tout court validità e prima ancora esistenza al preliminare di preliminare significherebbe sopprimere l’autonomia privata e trascurare che particolari interessi delle parti, soprattutto nel settore della negoziazione immobiliare, potrebbero necessitare di un frazionamento delle fasi negoziali. Sull’opposto versante, tuttavia, ammettere senza limiti tale ingresso rischierebbe di frustrare il principio di meritevolezza di tutela degli interessi perseguiti e della giustificazione causale degli spostamenti di ricchezza.

Le opinioni, pur partendo da prospettive diverse, coincidono dunque nel definire nulla l’intesa che si risolva in un mero obbligo di obbligarsi a produrre un vincolo che non abbia né possa avere contenuto ulteriore o differenziato. Un secondo punto di convergenza si rinviene allorquando l’analisi del primo accordo conduce a ravvisare in esso i tratti del contratto preliminare, in quanto contenente gli elementi necessari per configurare tale contratto, quali, si osserva, l’indicazione delle parti, del bene promesso in vendita, del prezzo. La presenza della previsione di una ulteriore attività contrattuale può rimanere irrilevante, ma va esaminata alla luce delle pattuizioni e dei concreti interessi che sorreggono questa seconda fase negoziale.

La Suprema Corte nell’affermare l’ammissibilità del preliminare di preliminare, pone l’accento sull’autonomia negoziale nel procedimento di formazione del consenso, superando la rigidità di quell’impostazione teorica che considerava pregiudizialmente nullo il preliminare di preliminare per difetto di causa.

Tuttavia, prescindendo da considerazioni aprioristiche, le Sezioni Unite hanno ritenuto imprescindibile procedere caso per caso ad un’indagine giudiziale sulla causa del contratto, attraverso il confronto tra i due regolamenti contrattuali, al fine di verificare la sussistenza o meno di eterogeneità degli interessi concreti perseguiti dalle parti a cui corrisponde una diversità del contenuto negoziale.

Pertanto, la ricostruzione operata dalle Sezioni Unite impone di ricostruire secondo schemi nuovi, la fase di formazione progressiva del consenso che risulta caratterizzata da possibili diversi stadi scanditi dalla sempre maggiore intensità del vincolo assunto dalle parti, con rilevanti implicazioni sul piano della responsabilità.

La prima fase è quella delle “mere puntuazioni” o “puntuazioni deboli”. La giurisprudenza di legittimità, a tal proposito, ha sempre distinto tra “semplice puntazione di clausole”, a cui corrisponde un intesa solo parziale e “puntazione completa di clausole”, in cui l’intesa è completa nei suoi contenuti ma sempre in funzione preparatoria e non vincolante rispetto al contratto finale. Tale distinzione assume rilevanza dal punto di vista probatorio in quanto l’esistenza di una “puntuazione completa di clausole” fa nascere una presunzione semplice di perfezionamento del contratto che può essere superata mediante prova contraria dalla parte interessata a dimostrare l’assenza del vincolo contrattuale.

A questa prima fase ne segue un’altra e cioè quella delle “puntuazioni vincolanti” cui fanno riferimento le Sezioni Unite nella sentenza in esame. In questa fase, l’obbligazione assunta dalle parti avrà ad oggetto non il contrarre ma il contrattare. In particolare, le parti, da un lato, si vincolano a cristallizzare, durante le successive trattative, i punti sui quali è stato raggiunto l’accordo, dall’altro, a proseguire la contrattazione sulla restante parte del regolamento negoziale.

La terza fase è quella del “preliminare di preliminare”, la cui validità è, secondo le Sezioni Unite, subordinata alla circostanza che il secondo contratto non abbia lo stesso contenuto del primo. Se ciò si verificasse, ad essere colpito da nullità non sarebbe quest’ultimo, come sostenuto dalla precedente giurisprudenza, ma il secondo, con conseguente permanenza dell’obbligo.

A questa fase segue quella del “preliminare chiuso” ed infine l’ultima, ovvero quella della stipula del “contratto definitivo”.

Ciò detto, si pone, però, a questo punto il problema di come debba intendersi questo accordo a cui le Sezioni Unite sancirebbero rilevanza giuridica, seppur in presenza di una causa concreta. Non è infatti agevole comprendere cosa distinguerebbe tali accordi, riconducibili alla vicenda del preliminare di preliminare, da i c.d. accordi preparatori – minute, puntuazioni -, i quali non vincolano alla conclusione del contratto, ma nella misura in cui comprovano lo stato di avanzamento delle trattative, vincolano alla loro prosecuzione. Per cui, chi abbandoni le trattative o le prosegua ma rimettendone in discussione i punti su cui era stato raggiunto un accordo, incorre in responsabilità precontrattuale, riconducibile al più ampio genus della responsabilità contrattuale, ancorché il danno sia risarcibile nei limiti dell’interesse negativo21.

La violazione delle “puntuazioni vincolanti” comporta, invece, responsabilità contrattuale, derivante, però, non dalla violazione del contratto ma come sottolineato dal Supremo Consesso, di “una obbligazione specifica sorta nel corso della formazione del contratto, riconducibile alla terza delle categorie considerate nell’art. 1173 c.c. e cioè alle obbligazioni derivanti da ogni fatto o atto idoneo a produrle in conformità all’ordinamento giuridico”. Infine la violazione del preliminare di preliminare darà luogo a responsabilità contrattuale con l’esclusione della tutela in forma specifica.

In secondo luogo, ed è questo un altro aspetto che suscita perplessità, le Sezioni Unite, nel sancire l’ammissibilità del preliminare di preliminare, hanno omesso di distinguere due aspetti che corrono su binari diversi e cioè il profilo della meritevolezza e quello della validità, quasi a volarne sostenere un’ identità sostanziale. Tale impostazione non può non ingenerare dubbi, in quanto si tratta di concetti che operano su piani diversi. Infatti, mentre la categoria della validità si pone in relazione alle ipotesi di causa assente o illecita, la meritevolezza attiene alla conformità dell’atto all’ordinamento giuridico dal punto di vista oggettivo.

Pertanto, si ritiene condivisibile l’opinione di quanti ritengono che in ordine al preliminare di preliminare «non venga in questione la validità dell’atto, ma la sua riconoscibilità quale strumento giuridico idoneo a comporre un effettivo contrasto di interessi economici22».


1 Cass. civ., S.U. 6 marzo 2015, n. 4628.

2 Cass. civ., sez. II, n. 2473/2013.

3 Sul punto Gazzoni, Contratto preliminare, in Il contratto in generale, tomo II, in Tratt. dir. priv., diretto da Bessone, vol. XIII, Torino, 2000, p. 672.

4 R. Conte, Appunti sugli orientamenti giurisprudenziali in tema di minuta di puntuazione e “preliminare di preliminare”, in Corr. giur., 2004, 8, 1067 ss.

5 Cfr. Carbone, Il diritto vivente dei contratti preliminari, in Corr. giur., 2015, p. 616 ss.

6 De Martini, A.,Profili della vendita commerciale e del contratto estimatorio, Milano, 1950, 78; Rascio, R., Il contratto preliminare, Napoli, 1967, 174, nt. 11.

7 Gazzoni, F., Il contratto preliminare, cit., 50.

8 Gabrielli, G., Prassi della compravendita immobiliare in tre fasi, cit., 30 ss.

9 Sacco, R., I fatti e le situazioni strumentali, in Sacco, R. De Nova, G., Il contratto, II, III ed., in Tratt. dir. civ. Sacco, Torino, 2004, 275; Di Marzio, F., La nullità del contratto, Padova, 2008, 108; Roppo, V., Il contratto, Milano, 2011, 616.

10 Ravazzoni, A., Gradualità dei vincoli a carico dell’alienante e conclusione del contratto, in Riv. Not., 1994, 43.

11 La sentenza n. 8038/09 così argomentava: “L’art. 2932 c.c. instaura un diretto e necessario collegamento strumentale tra il contratto preliminare e quello definitivo, destinato a realizzare effettivamente il risultato finale perseguito dalle parti. Riconoscere come possibile funzione del primo anche quella di obbligarsi … ad obbligarsi a ottenere quell’effetto, darebbe luogo a una inconcludente superfetazione, non sorretta da alcun effettivo interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico, ben potendo l’impegno essere assunto immediatamente: non ha senso pratico il promettere ora di ancora promettere in seguito qualcosa, anziché prometterlo subito. Né sono pertinenti i contrari argomenti esposti dai ricorrenti: in parte non attengono al reciproco rapporto tra le parti del futuro contratto definitivo, ma a quelli tra ognuna di loro e l’intermediario che le ha messe in relazione, sicchè non riguardano il tema di discussione; per il resto prospettano l’ipotesi di un preliminare già riferentesi al definitivo e da rinnovare poi con un altro analogo negozio “formale”, il che rappresenta una fattispecie diversa da quella del “preliminare”, di cui si è ritenuta in sede di merito l’avvenuta realizzazione nella specie. Correttamente, quindi, nella sentenza impugnata, esclusa la validità dell’accordo raggiunto dalle parti, ha ritenuto che esse di trovassero, in relazione al futuro contratto preliminare, nella fase delle trattative, sia pure nello stato avanzato della “puntazione”, destinata a fissare, ma senza alcun effetto vincolante, il contenuto del successivo negozio”.

12 Cfr. Cass. civ., sez. II, 2 aprile 2009, n. 8038.

13 In tal senso Cass. civ., sez.I, 4 febbraio 2009, n. 2720.

14 Dir. giur., 1949, 101.

15 23.11.1982 in Giust. civ. 1983, 1, 283; 21.2.1985 n. 1480, in Dir. giur. 1985, 725.

16 App. Napoli 11 ottobre 1967, in Dir. Giur. 1968, 550.

17 Trib. Napoli 28 febbraio 1995, in Dir. Giur. 1995, 163.

18 In Dir. Giur., 1996, 501.

19 Cass. civ., S.U. 6 marzo 2015, n. 4628.

20 Ibidem.

21Da ultimo C. SCOGNAMIGLIO, in Diritto civile, diretto da Lipari e Rescigno, III, Obbligazioni, II, Il contratto in generale.

22 Gazzoni, Il contratto preliminare, p. 50, Torino, 2011.


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Avv. Giuseppe Carpino

Laureato a pieni voti presso l'Università degli studi di messina con tesi in diritto penale dal titolo "profili penali dell' eutanasia" Ha frequentato la scuola forense Pier Luigi Romano presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa. Ha svolto la pratica forense in Siracusa trattando diritto civile e penale. Attualmente esercita la professione forense occupandosi prevalentemente di diritto civile e penale

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