Valute virtuali e bitcoin: anonimato in ottica AML ed anti-financial terrorism

Valute virtuali e bitcoin: anonimato in ottica AML ed anti-financial terrorism

Il fenomeno delle valute virtuali e la sua pericolosità in ottica di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo è assurto sempre più alla ribalta nel dibattito nazionale ed internazionale (si pensi all’intebUurvento del GAFI nel 2015).

La moneta virtuale, in particolare, si pone a metà tra la dicotomia “valuta fisica/moneta elettronica”; questa promiscuità consente alla moneta virtuale di connaturarsi con quelli che sono i vantaggi derivanti da ambedue le tipologie sopra menzionate: al pari della valuta fisica, difatti, quella virtuale garantisce l’anonimato delle transazioni, mentre con riferimento alla moneta elettronica, ne riprpone i caratteri di semplicità e rapidità durante la fase di negoziazione.

Le valute virtuali compendiano due grandi categorie: le criptovalute (cui appartengono i Bitcoin) e token (gettoni); questi ultimi, in particolare, sono assegnati da società finanziatrici di progetti a seguito di una ICO (Initial Coin Offering).

Le peculiarità’ che rendono le valute virtuali molto appetibili ai fini di un loro utilizzo per finalità illecite, sono le seguenti: 1) in primis l’anonimato, sia durante la fase di raccolta fondi che di trasferimento; 2) la non codificazione, poiché il mercato delle criptovalute è scevro di qualsivoglia regolamentazione. Difatti le stesse non sono emesse da alcuna Autorità statale o sovranazionale, è non esiste alcuna normativa ufficialmente riconosciuta che ne disciplini emissione regole di scambio. 3) la c.d. delocalizzazione: le valute virtuali infatti sono acquistate o scambiate on-line (nella modalità c.d. peer to peer) tra soggetti che possono potenzialmente risiedere in Paesi listati, embargati o in cui la normativa antiriciclaggio non garantisce uno standard minimo di adeguatezza al pari di quella europea.

Dal punto di vista normativo si può affermare come il nostro ordinamento giuridico si sia posto all’avanguardia rispetto al quadro internazionale, equiparando tout court gli operatori di valute virtuali agli operatori di cambio valute, statuendo parimenti la congruenza tra la valuta virtuale a quella estera. Nello specifico, il decreto legislativo 90 del 2017, ha incluso gli operatori di cambio valute virtuali (cosi come definiti all’art. 1, lett. (ff)) tra i soggetti destinatari della normativa aml, altresì’ con l’ancillare obbligo, al pari degli altri operatori di cambio valute, di iscrizione nell’apposito Registro, garantendo pertanto una maggior tracciabilità e trasparenza di tale volatile mercato.

Tra le criptovalute più famose si annoverano pacificamente i Bitcoin; tale lemma indica in maniera bifronte sia la moneta ex se’, che il relativo sistema informatico sottostante. l Bitcoin, dunque, nella loro prima accezione, possono definirsi come criptovalute, non esse da alcuno Stato a autorità’, scambiabili on-line, con un valore altamente fluttuante. Esse sono utilizzabili come valuta tra i soggetti che accettano di far parte del relativo circuito.

I Bitcoin hanno acquisto grande attenzione in ottica AML alla luce della loro “pericolosità”, poiché garantiscono un alto grado di opacità nelle transazioni (grazie all’ anonimato della moneta), ed anche in ragione del suo principale utilizzo: essa infatti risulta essere la moneta ufficiale i all’interno degli scambi del Deep Web, in cui è possibile addirittura commissionare un omicidio a pagamento.

L’anonimato della Bitcoin è garantito poiché sono previste due chiavi di accesso: la prima pubblica e la seconda privata; la chiave pubblica è la sola necessaria ai fini dell’identificazione dell’ address del titolare della moneta virtuale, mentre con la chiave privata il titolare della può disporne la transazione nel totale anonimato.

Ciò posto, nell’auspicio di una futura ed opportuna disciplina del mercato delle criptovalute, si può affermare come di fronte ad operazioni di acquisto/scambio di criptovalute, l’attenzione dell’operatore AML debba sempre risultare massima, pur non potendosi applicare un meccanico ed aprioristico giudizio di illiceità.


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