Vendita “aliud pro alio” (di una cosa per un’altra): disciplina e mezzi di tutela

Vendita “aliud pro alio” (di una cosa per un’altra): disciplina e mezzi di tutela

Essa ricorre, allorché, la cosa consegnata sia totalmente diversa da quella contrattata, appartenendo ad un genere del tutto diverso. Come appare evidente, non si tratta di semplici vizi o di mancanza delle qualità promesse, per cui si applica la disciplina prevista dall’art. 130 del codice del consumo (tutela dei consumatori) o quella ex artt. 1490 c.c. e ss.

La diversità, il cui significato è da intendere in maniera più ampia di quello letterale, incide sulla natura, sull’individualità, sulla consistenza e sulla destinazione del bene, al punto da farlo difettare delle qualità necessarie ad assolvere alla sua naturale funzione economico-sociale.

In altri termini, la vendita aliud pro alio è integrata pure quando la res, sebbene non appartenente ad un genus del tutto difforme, è priva delle proprie caratteristiche, al punto da essere oggettivamente inservibile o comunque non utile all’acquirente siccome pattuito.

Tali considerazioni in virtù di quanto ripetutamente espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, ex plurimis, sentenza 05/02/2016 n. 2313; n. 28419 del 2013; n. 10916 del 2011, n. 26953 del 2008, n. 9227 del 2005, n. 13925 del 2002, n. 2712 del 1999: “…la consegna di aliud pro alio, che dà luogo ad un’ordinaria azione di risoluzione contrattuale…ricorre quando la diversità tra la cosa venduta e quella consegnata incide sulla natura e, quindi, sull’individualità, consistenza e destinazione della stessa, in modo da potersi ritenere che essa appartenga ad un genere del tutto diverso da quello posto a base della decisione del compratore di effettuare l’acquisto, o quando la cosa consegnata presenti difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti (c.d. inidoneità ad assolvere la funzione economico-sociale), facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto».

Ancora, Cassazione Civile, sez. II, 07.02.2014, n. 2858: “…In tema di vendita, è configurabile la consegna di “aliud pro alio” non solo quando la cosa consegnata è completamente difforme da quella contrattata, appartenendo ad un genere del tutto diverso, ma anche quando è assolutamente priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell’acquirente, o abbia difetti che la rendano inservibile, ovvero risulti compromessa la destinazione del bene all’uso che abbia costituito elemento determinante per l’offerta di acquisto…”.

La casistica giurisprudenziale è estremamente varia: vendita di un autoveicolo con documenti contraffatti, così Corte Cass. 1 luglio 1996 n. 5963; dipinto certificato autentico, ma in realtà appartenente ad autore diverso, Corte Cass. 4604/08; immobile alienato ad uso abitativo privo del certificato di abitabilità e dei requisiti per ottenerla, a causa di insanabili violazioni della normativa urbanistica, in tal senso Corte Cass. 16 giugno 2008 n. 16216 e Corte Cass. 15 febbraio 2008 n. 3851. Inoltre, la vendita di acqua non potabile in luogo di quella potabile, vedi Corte Cass. 5 luglio 1983 n. 4515.

Quando si configura la vendita aliud pro alio, l’acquirente è legittimato ad agire ex art. 1453 c.c., e l’azione, quindi, non soggiace ai termini di decadenza e prescrizione di cui all’art. 1495 c.c., applicabili solo nelle ipotesi di garanzia ex artt. 1490, 1494 e 1497 del codice civile, né tanto meno a quelli previsti dal codice del consumo all’art. 132.

Per completezza di ragionamento pare giusto richiamare l’art. 1453 c.c.: Nei contratti a prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l’adempimento; ma non può più chiedersi l’adempimento quando è stata domandata la risoluzione. Dalla data della domanda di risoluzione l’inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione. 

Infine, è bene precisare che, la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, giacché l’art. 1453 c. c., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l’azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell’azione di risoluzione del contratto o, a maggior ragione, il suo accoglimento (Cassazione civile, sentenza  n. 23273/2006).

Il diritto al risarcimento si prescrive nel termine di 10 anni dal momento in cui si è verificato l’inadempimento.


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