Vendita di prodotti scaduti: se sono ancora genuini non c’è reato

Vendita di prodotti scaduti: se sono ancora genuini non c’è reato

La III Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3884/2016 emessa in data 13 luglio 2016 con motivazione del 20 settembre 2016, interviene in materia di delitti contro l’industria e il commercio, con specifico riguardo alla vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine e, richiamando quello che è l’orientamento constante della Corte cristallizzato nella sentenza a Sezioni Unite n. 28/2000, enuncia il principio di diritto secondo il quale la messa in vendita di prodotti scaduti di validità integra il delitto di cui all’art. 516 c.p. solo qualora sia concretamente dimostrato che la singola merce abbia perso le sue qualità specifiche, atteso che il superamento della data di scadenza dei prodotti alimentari in sé non comporti necessariamente la perdita di genuinità degli stessi.

Nel caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte, due carabinieri avevano acquistato, presso un punto vendita gestito dall’imputato, due buste di patatine scadute di validità, il cui prodotto aveva perduto le qualità essenziali della freschezza e della fragranza. Tale condizione faceva sì che sussistessero i presupposti per la configurabilità del reato in questione. Nel caso di specie infatti, per come emerso dalle dichiarazioni dei due militari dell’Arma dei carabinieri, non solo era risultato che il prodotto fosse scaduto ma, soprattutto, era stato accertato dagli stessi militari che le patatine avevano perduto le loro “qualità specifiche”, essendo invero indubbio che freschezza e fragranza delle patatine costituiscono qualità specifiche che il consumatore si attende dal prodotto in questione.

Il dato che se ne ricava, quindi, è la necessità di accertare in primis quali siano le qualità specifiche dei singoli prodotti alimentari al fine di valutarne poi la perdita della genuinità che, dunque, non può essere presunta tout court dalla mera scadenza di validità impressa sulla merce.


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