Verso la soppressione dell’obbligo di fedeltà tra i coniugi

Verso la soppressione dell’obbligo di fedeltà tra i coniugi

Il 25 febbraio 2016 è stato presentato, con atto n. 2253, il disegno di legge, di cui la prima firmataria è stata la senatrice Cantini,  recante le “Modifiche all’art. 143 del codice civile in materia di soppressione dell’obbligo reciproco di fedeltà tra i coniugi”.

Secondo i firmatari il d.d.l. si propone di modificare l’articolo 143 del codice civile sopprimendo l’obbligo reciproco di fedeltà tra i coniugi “in quanto retaggio di una visione ormai superata e vetusta del matrimonio, della famiglia e dei doveri e diritti dei coniugi” e, dunque, il Giudice non dovrebbe fondare la pronuncia di addebito della separazione sulla mera inosservanza di tale obbligo.

Tale soppressione troverebbe il fondamento, secondo i senatori firmatari, su un orientamento ormai costante della giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui “la dichiarazione di addebito della separazione richiede la prova che l’irreversibilità della crisi coniugale sia collegabile al comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi sussistendo un nesso di causalità fra di esso e il determinarsi dell’intollerabilità della convivenza”.

Di recente, riguardo l’obbligo di fedeltà, la Corte di cassazione, sez. I civile, con sent. del 4 aprile 2014, n. 7998, ha statuito che ” il giudice non può fondare la pronuncia di addebito della separazione sulla mera inosservanza del dovere di fedeltà coniugale, ma  deve verificarne l’effettiva incidenza causale sul fallimento della convivenza coniugale previo accertamento rigoroso e valutazione complessiva e comparativa del comportamento di entrambi i coniugi, tenendo conto anche della frequenza e delle modalità con cui l’infedeltà è avvenuta”.

Pertanto, la violazione dell’obbligo di fedeltà tra i coniugi non è, di per sé, un motivo sufficiente per chiedere l’addebito della separazione all’altro coniuge: il coniuge tradito ha l’onere di provare che la condotta infedele sia stata fondamentale per la crisi matrimoniale, mentre il coniuge fedifrago ha l’onere di provare che la crisi matrimoniale fosse antecedente al tradimento.

Va detto che in realtà la Corte di Cassazione, già, con sentenza n. 7859 del 9 giugno 2000, aveva stabilito il principio secondo cui ” …. deve ritenersi comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio la violazione dell’obbligo della fedeltà coniugale, che costituisce una regola di condotta imperativa oltre che una direttiva morale di particolare valore sociale, e che assume una gravità ancora maggiore allorché venga attuata in maniera reiterata o, addirittura, attraverso una stabile relazione extraconiugale. (….) Solo eccezionalmente, qualora risulti, attraverso un’indagine rigorosa e penetrante ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, l’irrilevanza di una tale violazione per mancanza di un nesso di causalità con la crisi coniugale, irrimediabilmente già in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale, può escludersi l’addebitabilità, trattandosi in tal caso di comportamenti successivi al determinarsi di tale situazione.

Per completezza va menzionata anche un’altra pronuncia della Corte di Cassazione, Sez. I, la sent. n. 929 del 17 gennaio 2014, con la quale si è ribadito che ” nonostante la pronuncia di addebito non si possa fondare sulla sola violazione dei doveri che l’art. 143 cod. civ. pone a carico dei coniugi, essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale,, il venir meno all’obbligo di fedeltà coniugale, particolarmente attraverso una relazione extraconiugale nel cui ambito sia stata generata prole, rappresenta una violazione particolarmente grave di tale obbligo, che, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, causa della separazione personale dei coniugi e, quindi, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, sempreché non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.

Quindi, l’orientamento costante della giurisprudenza afferma il principio per cui la violazione del dovere di fedeltà è una circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge fedifrago soltanto, qualora, nel caso specifico, tra infedeltà e crisi coniugale sussista un nesso causale dimostrato attraverso una scrupolosa valutazione del comportamento complessivo di entrambi i coniugi. Ed ancora, la separazione coniugale può essere addebitata al coniuge che abbia violato l’obbligo di fedeltà soltanto se il rapporto coniugale non sia entrato in crisi già in precedenza.

Quanto sostenuto dall’ orientamento costante della giurisprudenza è alquanto differente dalla proposta di legge di sopprimere l’obbligo di fedeltà tra i coniugi con il d.d.l. in questione.

In realtà tale soppressione è, invece, una consequenziale applicazione della legge 10 dicembre 2012, n. 21 («Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali»), con la quale è stato superato il problema della distinzione fra figli legittimi e figli naturali. Infatti, tale distinzione aveva portato il legislatore a prevedere l’obbligo di fedeltà tra i coniugi, l’articolo 143 del codice civile stabilendo l’obbligo di fedeltà tra i coniugi si richiama soprattutto alla “fedeltà sessuale della donna” perché, fino a non molto tempo fa, solo la fedeltà della medesima era un modo per «garantire» la legittimità dei figli.

Dunque, i senatori firmatari, richiamato l’orientamento costante della giurisprudenza, giustificano la soppressione del dovere di fedeltà tra coniugi in tal modo: poiché con la citata legge n. 21 del 2012 non sussiste più la distinzione tra figli legittimi e figli naturali, non vi è più motivo di prevedere tra i doveri, da imporre con legge, l’obbligo di fedeltà tra i coniugi!!!

Pertanto, “l’obbligo alla fedeltà deve essere inteso, non solo come fedeltà sessuale, ma anche e soprattutto, come fiducia e rispetto dell’altro, un valore importante, non ascrivibile certamente tra i doveri da imporre con legge dello Stato”.


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