Vicini troppo rumorosi, che fare?

Vicini troppo rumorosi, che fare?

Prima o poi succede a tutti di avere un vicino particolarmente chiassoso.

Cosa fare, dunque, per tutelarsi e avere diritto ad un poco di riposo?

Premettendo che, talvolta, sarebbe necessario impiegare un minimo di educazione e buon senso, vediamo ora cosa fare se questi non sono pervenuti.

a legge, in merito, è assai scarna: il codice civile, infatti, consente una tutela legale solo se i rumori superano la normale tollerabilità.

Di nuovo, dunque, il legislatore chiama in causa l’interpretazione discrezionale del Giudice, il quale, nella misura della tollerabilità, dovrà tener conto di una serie di non pochi fattori.

In primis, il tipo di abitazione in cui questi si producono. Quindi, orari, natura, ma anche durata degli stessi.

E’ evidente come possano, dunque, esservi risultati e sentenze contrastanti.

Per evitare disparità di trattamento, da tempo i regolamenti condominiali hanno scelto di disciplinare questo problema.

Va rilevato, tuttavia, che i condomini non hanno alcun obbligo di dotarsi di una regolamentazione in tema di orari e disturbo: cioè viene fatto esclusivamente al fine di ridurre un eventuale contenzioso.

E, così, sono molti i regolamenti che individuano vere e proprie fasce orarie di silenzio, al fine di garantire il riposo e la quiete degli abitanti.

Ciò che non viene regolamentato, dunque, è rimesso al libero apprezzamento del giudice.

Da questo, è emersa una varietà di pronunce che, tra gli altri, hanno dichiarato non tollerabili i seguenti rumori: pulizie di casa in orari notturni o nelle primissime ore del mattino, centrale termica situata sotto l’appartamento di un condomino, rumori provocati da animali domestici.

Chi ritenga di essere disturbato, potrà ricorrere in giudizio, ma avendo ben in mente che la decisione è rimessa totalmente alla discrezione del Giudice riguardo alla tollerabilità o meno dei rumori.

Va poi segnalato, da ultimo, che la giurisprudenza ha sempre più frequentemente riconosciuto l’ipotesi del reato di atti persecutori di cui all’art 612 c.p., definendolo come “stalking condominiale” laddove le condotte rumorose di un condomino siano volte esclusivamente ad arrecare disturbo ad un preciso vicino e non siano, dunque, frutto e conseguenza delle normali azioni di vita quotidiana.


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Avv. Camilla Fasciolo

Nata il 07.09.1987 a Finale Ligure (SV), ha conseguito la laurea in Giurisprudenza nel luglio 2011 con una tesi in procedura penale, "La disciplina del patrocinio a spese dello stato nei procedimenti penali". Nel giugno 2013 si diploma presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università di Genova, con una tesi in diritto di famiglia riguardante il nesso di causalità nell'addebito della separazione. Esercita la professione di avvocato dal Gennaio 2015.

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