Violenza sessuale: l’Italia condannata dalla Corte EDU per stereotipi sessisti

Violenza sessuale: l’Italia condannata dalla Corte EDU per stereotipi sessisti

La Corte Europea dei Diritti Umani, con la sentenza del 27 maggio 2021 – ricorso n. 5671/16, causa J.L contro Italia – ha condannato lo Stato italiano per violazione dell’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU), che sancisce il principio secondo il quale “ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata”.

In particolare, la ricorrente lamentava che durante il processo, avviato a seguito della sua denuncia per aver subìto una violenza sessuale di gruppo, le autorità non avessero rispettato l’obbligo positivo di proteggerla effettivamente dalle violenze sessuali e non avessero garantito il rispetto e la protezione del suo diritto alla vita privata e della sua integrità personale nell’iter procedimentale e formativo del giudizio.

Prima di analizzare gli aspetti principali della pronuncia della Corte, è necessario un breve cenno alla vicenda e alle disposizioni penali di riferimento.

Nel caso di specie, il tribunale di Firenze aveva condannato sei dei sette uomini imputati, per aver indotto una donna che si trovava in una condizione di inferiorità fisica e psichica a compiere o subire atti di natura sessuale, reato punito dall’art. 609bis c.p., in combinato disposto con l’articolo 609octies c.p.

In particolare, l’art. 609bis c.p. punisce con la reclusione da sei a dodici anni “chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali”. E ancora, “alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona”.

L’art. 609octies c.p., poi, prevede la pena della reclusione da otto a quattordici anni per la violenza sessuale di gruppo consistente “nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all’articolo 609-bis”.

Tornando al caso di specie, i condannati in primo grado erano stati poi assolti dalla Corte di Appello di Firenze, con sentenza divenuta definitiva, non avendo l’Ufficio del Pubblico Ministero promosso il ricorso per Cassazione.

Ebbene, la Corte Europea dei Diritti Umani, adita dalla donna, ha ritenuto sussistente la violazione dell’art. 8 CEDU, condannando, dunque, l’Italia al versamento, nei confronti della ricorrente, di 12.000 EUR per danno morale e di 1.600 EUR per le spese.

La ratio alla base di tale pronuncia si riscontra nel fatto che le autorità statali italiane avrebbero riprodotto stereotipi sessisti, ponendo in essere la c.d. vittimizzazione secondaria o “post-crime victimization“, situazione che si verifica quando le persone vittime di reati subiscono una seconda aggressione e/o colpevolizzazione da parte delle istituzioni.

In particolare, i giudici di Strasburgo hanno osservato che gli otto avvocati della difesa, durante la testimonianza della donna, “non hanno esitato, per minare la credibilità della ricorrente, a interrogarla su questioni personali relative alla sua vita familiare, ai suoi orientamenti sessuali e alle sue scelte intime, a volte senza alcun rapporto con i fatti, il che è decisamente contrario non soltanto ai principi di diritto internazionale in materia di protezione dei diritti delle vittime di violenze sessuali, ma anche al diritto penale italiano” (Sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani del 27 maggio 2021).

Infatti, nella pronuncia della Corte, è stato rilevato come alcuni passaggi della sentenza della Corte di Appello di Firenze evocassero la vita personale e intima della ricorrente e ledessero i diritti di quest’ultima derivanti dall’articolo 8 della CEDU.

In particolare, si legge: “la Corte ritiene ingiustificati i riferimenti fatti dalla corte d’appello alla biancheria intima rossa «mostrata» dalla ricorrente nel corso della serata, nonché i commenti concernenti la bisessualità dell’interessata, le relazioni sentimentali e i rapporti sessuali occasionali di quest’ultima prima dei fatti (paragrafi 41 e 42 supra). Analogamente, la Corte ritiene inappropriate le considerazioni relative all’«atteggiamento ambivalente nei confronti del sesso» della ricorrente, che la corte d’appello deduce tra l’altro dalle decisioni dell’interessata in materia artistica” (Sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani del 27 maggio 2021).

La Corte, sottolineando altresì come le azioni giudiziarie e le sanzioni penali svolgono un ruolo cruciale nella risposta istituzionale alla violenza di genere e nella lotta contro la disuguaglianza di genere, ha considerato “essenziale che le autorità giudiziarie evitino di riprodurre stereotipi sessisti nelle decisioni giudiziarie, di minimizzare la violenza di genere e di esporre le donne a una vittimizzazione secondaria utilizzando affermazioni colpevolizzanti e moralizzatrici atte a scoraggiare la fiducia delle vittime nella giustizia”.

In conclusione, le autorità nazionali italiane non hanno protetto la ricorrente, ma, anzi, hanno attuato una vittimizzazione secondaria durante tutto il procedimento penale, avendo utilizzato linguaggio e argomentazioni configuranti stereotipi e pregiudizi sessisti – sul ruolo sociale delle donne – i quali rischiano di ostacolare la protezione dei diritti di tutte le persone che subiscono violenza di genere!


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Dottoressa in Giurisprudenza abilitata alla professione forense. Ha conseguito un Master in Studi e Politiche di Genere, con una tesi sulla diffusione non consensuale di materiale intimo. Crea contenuti legali per Chayn Italia ed è membro della Redazione de Il ControVerso. Scrive di diritto e tematiche di genere.

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