Violenza sulle donne e “Codice Rosso”

Violenza sulle donne e “Codice Rosso”

Il 25 novembre è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Anche quest’anno le iniziative di sensibilizzazione per contrastare il fenomeno sono state molteplici.

Purtroppo, nonostante la mobilitazione di Enti pubblici, Associazioni, Onlus e Cooperative, le violenze di genere sono sempre più diffuse e quotidianamente si sente parlare di femminicidi, maltrattamenti, violenze (fisiche e psicologiche) e stalking. E’ dunque necessario prestare il nostro continuo impegno affinché questo fenomeno venga fermato, al più presto.

Il Consiglio dei Ministri 29/2018 ha recentemente approvato il disegno di legge conosciuto come “Codice Rosso”, volto ad offrire una maggiore tutela alle donne vittime di violenza.

“I numeri della violenza”

In uno studio recentemente effettuato dall’ISTAT si rilevano numeri inquietanti (benché in lieve calo rispetto alla precedente analisi dell’anno 2006). Le violenze di genere interessano 6 milioni e 788 mila donne: il 31,5% delle donne tra i 16 e i 70 anni afferma di aver  subito una qualche forma di violenza durante il corso della propria vita.

L’aspetto più preoccupante è che il maggior numero di episodi di violenza sulle donne si verifica nell’ambiente domestico (partner o ex partner) mentre solamente il 24,7% delle violenze è posta in essere da parte di uomini che non si conoscono. Questo fa sì che, per le ragioni più svariate, dalla paura di essere giudicate, al timore delle conseguenze, alla scarsa fiducia nella giustizia, ma soprattutto, alla mancata percezione della gravità della situazione, l’80,9 % delle donne vittime di violenza non ne parli con alcuno.

Aspetti caratteriali del soggetto violento

Su tale notevole incidenza si è rilevato che, gli uomini potenzialmente violenti, presentano caratteristiche peculiari, le quali, se riconosciute per tempo, possono aiutare le donne a prendere consapevolezza della negatività di taluni comportamenti (indipendentemente da chi ne sia l’autore) e ad evitare di rimare intrappolate in situazioni che, se non arginate sul nascere, possano sfociare in violenze di genere. Se ne riportano di seguito alcune, a titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività dati i profili strettamente psicologici delle stesse: – comportamenti denigratori nei confronti di amici e conoscenti con il fine di esaltare la propria immagine di fronte alla donna; – gelosia e possessività ossessive verso la partner; – grave intolleranza di eventi fortuiti che impediscono all’uomo di avere il pieno controllo della situazione (ad esempio il banalissimo imbottigliamento nel traffico); – irascibilità e aggressività nei confronti delle cose; – abuso di alcool; – vittimismo e paranoie (l’uomo ha manie di persecuzione, si sente bersaglio e vittima di complotti); – sfoghi verbali improvvisi che l’uomo giustifica con motivi pretestuosi; – svilimento della partner finalizzato a spingerla ad uniformasi al proprio volere ed a tenerla legata a sé.

Il fattore ricorrente nelle vicende di violenza di genere è che, quand’anche i segnali siano evidenti, le vittime rifiutano inconsciamente di identificarli e giungono addirittura a giustificarli ed a sentirsi colpevoli per averli provocati. La donna infatti, sovente non riesce a valutare la situazione con obiettività e distacco e finisce per scambiare per amore quella che invece è un’ossessione malata.

Classificazione delle violenze di genere

Vediamo ora di inquadrare meglio, in alcune semplici categorie, le tipologie di violenze:

Violenza fisica: Tutti quei comportamenti che hanno un impatto sul corpo della vittima come schiaffi, pungi, calci, morsi, colpi con oggetti o uso di armi da taglio o da fuoco, ma anche costrizioni in luoghi chiusi o aperti dai quali non ci si può allontanare. Queste condotte possono configurare alcuni reati previsti e puniti dal codice penale nel Titolo XII dedicato ai delitti contro la persona come i reati di percosse, lesioni personali, violenza privata, sequestro di persona, omicidio;

Violenza sessuale: Costrizione della vittima a compiere atti sessuali con forza o minaccia, abuso di autorità, abuso di inferiorità fisica o psichica, inganno per essersi sostituito ad altra persona ma anche meri palpeggiamenti o baci indesiderati;

Violenza psicologica: La forma più subdola tra tutte perché raramente viene identificata. La donna entra lentamente ed inconsciamente in un meccanismo da cui poi non sa come uscire poiché questa forma di violenza annienta la personalità della vittima la quale finisce per considerare normale ciò che normale non è. Espressione tipica di essa sono le molestie verbali, l’allontanamento dalla vita sociale e parentale, la limitazione dell’indipendenza economica, la distruzione degli oggetti cari alla donna, le minacce di aggressione o di abbandono;

Violenza economica: Spesso non considerata nemmeno una violenza o considerata come una sottoclasse di quella psicologica. Si esplicita con la totale esclusione della donna dalla gestione del denaro, l’impossibilità di lavorare, il divieto di avere beni di proprietà o di utilizzare il denaro per proprie esigenze e/o interessi personali.

Il reato di Stalking

Una forma di violenza sulla quale si è focalizzata l’attenzione, in particolare nell’ultimo decennio, è quella prevista dall’art. 612 bis c.p. – rubricato “Atti persecutori” – ma meglio conosciuta come “Stalking”.

Secondo il nostro codice si può configurare un’ipotesi del reato in questione quando vengono posti in essere, reiteratamente (sono sufficienti 2 eventi), atteggiamenti di minaccia e molestia tali da cagionare nella vittima un perdurante stato d’ansia e paura, così da generare timore per la propria incolumità o per quella dei propri cari ed indurre la vittima a modificare le proprie abitudini di vita. Secondo la Suprema Corte (si veda la sentenza Cass. n. 17082/15), perché si ritenga integrato il reato di stalking è sufficiente il verificarsi di uno solo degli eventi previsti dalla norma incriminatrice: lo stata di ansia e paura, lo stato di timore per l’incolumità o la modifica delle proprie abitudini.

Va precisato che, secondo l’orientamento prevalente in giurisprudenza, perché sussista il perdurante stato di ansia e paura non è necessario venga accertato uno stato patologico ma è sufficiente che gli atti persecutori abbiano avuto un effetto destabilizzante sulla serenità e sull’equilibrio psicologico della vittima (Cass. n. 8832/2011).

Per quanto riguarda invece il timore per l’incolumità, con un’interpretazione estensiva, si fa riferimento non solo alle condotte minacciose o aggressive rivolte verso la persona ma anche quelle verso le cose, purché realizzate con modalità e reiterazione tali da essere idonee ad ingenerare timore.

Infine, circa il mutamento delle abitudini, si volge l’attenzione su tutti quei comportamenti che un soggetto tiene nell’ambito della vita di relazione, familiare, sociale e professionale e che la vittima è costretta a modificare a causa dell’attività persecutoria in atto.

Rilevato che nella casistica l’esistenza di un rapporto tra lo stalker e la vittima (mariti, fidanzati, ex) è una costante, la Suprema Corte ha sottolineato che per la configurabilità del reato di cui all’art. 612 bis c.p. non è richiesta la sussistenza di interrelazioni soggettive specifiche (Cass. n. 24575/12) per cui questo reato può essere commesso da chiunque.

Centri Anti-violenza e info di contatto

Vista la diffusione del fenomeno della violenza di genere, cruciale è la presenza dei Centri Anti-violenza, i quali svolgono un’azione sempre più capillare sul territorio ed hanno la “missione” di fornire assistenza e supporto alle vittime. La loro attività, solamente disponibile 24 ore su 24, va dalla mera organizzazione di campagne di sensibilizzazione, all’ascolto telefonico in forma anonima e gratuita che permette alla vittima, spesso inibita dalla paura, di sfogarsi, esporre la propria esperienza ed ottenere consigli, all’accoglienza, fornendo alle vittime che lo necessitano una casa rifugio in cui trovare protezione, alla consulenza legale volta all’interruzione dei soprusi e alla punizione degli autori degli stessi.

A fronte dell’attività svolta dalle Istituzioni e dalle Organizzazioni, in Italia, il numero di denunce da parte delle vittime di violenze è ancora troppo basso (non a caso il nostro Paese è stato oggetto di richiamo da parte dell’Unione Europea circa la necessità di contrastare la dimensione patriarcale della nostra legislazione).

Si vuole dunque evidenziare quali siano i canali attraverso i quali tutelarsi dal punto di vista pratico:

1522 numero verde del Dipartimento delle Pari Opportunità che indirizza la vittima al Centro Anti-violenza più vicino;

“Where Are U” app ufficiale per telefoni cellulari del numero nazionale di emergenza (112). Attraverso una centrale operativa, che riunisce Forze dell’Ordine e emergenza sanitaria, la chiamata della vittima viene localizzata e viene fornito un immediato supporto nel pieno rispetto dell’anonimato;

“D.i.R.E.” app realizzata dalla rete di organizzazioni anti-violenza più diffusa in Italia sulla quale la vittima si può registrare e, oltre ad avere un accesso diretto al Centro Anti-violenza più vicino (sulla base della geo-localizzazione), ha a disposizione un diario su cui annotare gli episodi di cui è stata vittima, utile ai fini di un’eventuale presentazione di querela;

“S.h.a.w.” app creata dall’associazione Soroptimist International, disponibile in 12 lingue, finalizzata, nei casi più urgenti a mettere la vittima in contatto diretto con il 112 mentre negli altri casi, a fornire assistenza tramite il numero verde 1522.

Codice Rosso

Ad oggi si aggiunge un’importantissima novità a tutela delle vittime delle violenze di genere. Il 29 novembre è stato approvato dal nostro Governo, nella persona dei Ministri Bonafede e Bongiorno, il disegno di legge cd. “Codice Rosso”, il quale si propone di “dire basta alle donne massacrate in attesa di giudizio”.

Le principali novità apportate dal “Codice Rosso” si possono riassumere in quattro punti principali:

Obbligo di immediata comunicazione delle notizie di reato da parte della Polizia Giudiziaria: Con la modifica dell’art. 347 c.p.p. si vuole introdurre, nei casi di violenza sessuale, maltrattamenti, lesioni aggravate e atti persecutori, posti in essere da familiari o conviventi, l’obbligo di immediata comunicazione della notizia di reato all’Autorità Giudiziaria, eliminando così la discrezionalità nella valutazione dell’urgenza del caso da parte della Polizia Giudiziaria. La ratio della nuova formulazione dell’articolo è quella di permettere il tempestivo avvio del procedimento ed essere in grado di adottare, quanto prima, provvedimenti cautelari volti a proteggere la vittima;

Obbligo di audizione della vittima entro 3 giorni da parte del P.M.: La modifica all’art. 362 c.p.p. introduce l’obbligo di ascolto “del punto di vista” della vittima in un’audizione che dovrà essere espletata entro 3 giorni dalla data della denunzia. Con questa modifica si supera la nozione di “particolare vulnerabilità” che era stata introdotta con il d.l. 212/2015 e si da valore alla versione della vittima, anche ai fini di valutare la necessità di adozione di provvedimenti cautelari. Inoltre, nell’interesse delle vittime, si vuole focalizzare l’attenzione sull’esigenza imprescindibile di riservatezza sulle indagini;

Priorità per le indagini riguardati episodi di violenza: L’integrazione all’art. 370 c.p.p. vuole istituire una “corsia preferenziale” per le indagini delegate dal P.M. alla Polizia Giudiziaria che hanno ad oggetto i delitti di violenza sessuale, maltrattamenti, lesioni aggravate e atti persecutori, posti in essere da familiari o conviventi, le quali dovranno essere svolte con assoluta priorità (senza valutazione sullo stato di urgenza), oltre ad essere poi documentate e trasmesse all’Autorità Giudiziaria tempestivamente;

Obbligo di formazione specifica per gli operatori delle Forze dell’Ordine: Si introduce l’obbligo di una formazione specifica, a partire dall’anno successivo all’entrata in vigore del d.d.l. per Carabinieri, Polizia di Stato e Giudiziaria, ai fini di fornire agli operatori le competenze specialistiche necessarie a fronteggiare questa tipologia di reati in termini di prevenzione, repressione e interlocuzione con le vittime.

Si confida dunque, grazie all’odierna massiva mobilitazione di Istituzioni, Enti ed Associazioni, di essere finalmente in grado di contenere e far regredire il numero delle violenze di genere e garantire alle donne la serenità di cui hanno diritto, soprattutto all’interno delle mura domestiche le quali devono essere sempre sinonimo di sicurezza e protezione.


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Laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Torino, con la votazione di 110/110 con lode, discutendo una tesi sperimentale in diritto amministrativo e diritto romano intitolata “La responsabilità civile e amministrativa del funzionario pubblico nell'esperienza romana e attuale”. Ha conseguito il Diplome en intégration européenne presso l’Universitè “Jean Moulin 3” di Lyon (FR). Ha sostenuto e superato l'esame di abilitazione alla professione Forense acquisendo il titolo di Avvocato e svolge l'attività professionale in forma autonoma occupandosi prevalentemente di: - Diritto penale: assistenza giudiziale e consulenza stragiudiziale per tutte le tipologie di reati ma con particolare esperienza nei reati contro la persona, reati contro il patrimonio, reati commessi a mezzo stampa e responsabilità medica; - Diritto civile: Separazione e divorzi, procedimenti di volontaria giurisdizione, locazione e sfratti, recupero crediti; - Diritto amministrativo: richiesta o rinnovo permessi di soggiorno e visti di ingresso in Italia.

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