«Vivere onestamente e rispettare le leggi» dopo la sentenza “De Tommaso c. Italia” della Corte EDU

«Vivere onestamente e rispettare le leggi» dopo la sentenza “De Tommaso c. Italia” della Corte EDU

Cassazione Penale, SS. UU., sentenza 27.04.2017 (ud.) – 05.09.2017 (dep.), n. 40076.

 «L’inosservanza delle prescrizioni generiche di “vivere onestamente” e “rispettare le leggi”, da parte del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, non integra la norma incriminatrice di cui all’art. 75, comma 2, D.Lgs. n. 159 del 2011. Essa può, tuttavia, rilevare ai fini dell’eventuale aggravamento della misura di prevenzione personale»

Non incorre nel reato di cui all’art. 75, co. 2, d.lgs. n. 159/2011[1] il soggetto sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo o divieto di soggiorno che viola le prescrizioni generiche dell’honestate vivere e del “rispettare le leggi”, in quanto il disposto della norma sopra richiamata è da intendersi riferito ai soli obblighi e prescrizioni aventi un contenuto determinato e specifico, a cui poter attribuire valore precettivo.

È quanto, in ultimo, stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza in commento.

Il Primo Presidente della Corte di Cassazione assegnava d’ufficio alle Sezioni Unite penali il quesito «se la norma di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, che punisce la condotta di chi violi la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. cit., abbia ad oggetto anche le violazioni delle prescrizioni di “vivere onestamente” e “rispettare le leggi”».

Il passaggio era divenuto oramai indispensabile – anche per prevenire contrasti in seno alla stessa giurisprudenza interna di legittimità – a seguito della sentenza della Grande Camera della Corte Europea dei diritti dell’uomo del 23 febbraio 2017 “De Tommaso c. Italia”[2] che, intervenendo sulla disciplina delle misure di prevenzione personali, ha evidenziato, tra gli altri, il difetto di precisione e prevedibilità delle prescrizioni relative all’obbligo di “vivere onestamente” e “rispettare le leggi”. In altri termini, secondo la Corte europea la carenza di tassatività e determinatezza che caratterizza l’art. 5 della legge n. 1423/1956 (corrispondente all’attuale art. 8, comma 4, d.lgs. n. 156/2011[3], richiamato per relationem dall’art. 75, comma 2, d.lgsl. n. 159/2011), non consentirebbe al sorvegliato speciale di conformare con certezza e a priori la propria condotta al precetto normativo.

Con la decisione in commento la Corte Suprema, recependo in toto le direttive impartite dalla Corte di Strasburgo, ha colto subito l’occasione per offrire una rinnovata chiave interpretativa della disposizione ex art. 75 citato, soprattutto al fine di prevenire contrasti in seno alla giurisprudenza interna di legittimità che viceversa aveva, da sempre, ritenuto che la violazione delle prescrizioni di «vivere onestamente e rispettare le leggi» integrasse il reato di cui all’art. 9 della legge n. 1423 del 1956 (ora trasfuso nel nuovo art. 75, comma 2, cit.).

Innanzitutto, viene evidenziato come la disciplina delle misure di prevenzione abbia subito una profonda riforma ad opera del D.L. n. 144/2005[4], convertito, con modificazioni, nella L. n. 155/2005. Prima di questo intervento normativo, esistevano infatti due fattispecie distinte e separate nella legge n. 1423/1956: quella di cui all’art. 9 che puniva la violazione degli obblighi e delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale e quella di cui all’art. 12[5] che riguardava esclusivamente la violazione delle prescrizioni dirette alla persona sottoposta all’obbligo del soggiorno. Ciò importava, dunque, che il soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno che contravveniva al provvedimento applicativo, era chiamato a rispondere, automaticamente, di due distinti ed autonomi reati.

Con la novella del 2005 è stato abrogato l’art. 12 sopra citato e le violazioni delle prescrizioni imposte al sorvegliato speciale con obbligo o divieto di soggiorno andarono a comporre la condotta incriminata dall’art. 9, comma secondo, della L. n. 1423. Pertanto, qualsiasi violazione commessa da persona sottoposta alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno – anche se non inerenti al divieto di recarsi fuori dal comune di soggiorno – dava luogo al delitto previsto e punito dal comma secondo dell’art. 9. Viceversa, le inosservanze commesse dal sorvegliato speciale non sottoposto al suddetto obbligo/divieto integravano la contravvenzione descritta al primo comma della medesima disposizione.

L’art. 9, nella formulazione impressa dal legislatore del 2005, è stato, in ultimo, completamente trasfuso nell’attuale art. 75 del c.d. Codice antimafia del 2011.

L’art. 75 sopra richiamato – spiegano gli Ermellini – è strutturato secondo la tecnica legislativa per relationem, nel senso che il riferimento agli obblighi ed alle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale di cui al secondo comma è chiaramente rivolto agli obblighi e prescrizioni indicati nell’art. 8 del Codice antimafia[6] (che, sostanzialmente, riproduce l’art. 5 della L. n. 1423/1956). Tale ultima disposizione enuncia obblighi e prescrizioni assai vari, in quanto alcuni di essi hanno certamente contenuto specifico e determinato (consistendo in un facere direttamente indicato dalla norma), altri, viceversa, sono assai generici e vaghi. In particolare, sono sicuramente specifiche le prescrizioni indicate nel comma 3 dell’articolo in parola, ossia quelle che il giudice è tenuto ad imporre al sorvegliato speciale che è indiziato di vivere con il provento di reati: darsi alla ricerca di un lavoro, fissare la propria dimora e darne notizia all’Autorità, non allontanarsi senza congruo preavviso. Così come specifiche sono, certamente, le prescrizioni indicate nella seconda parte del comma 4 del medesimo articolo e, in particolare: non allontanarsi dalla dimora senza preavvisare l’Autorità di pubblica sicurezza, non accompagnarsi a chi ha subito condanne o è sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza, non rincasare la sera più tardi e non uscire la mattina più presto di una data ora e senza comprovata necessità e comunque senza aver dato tempestiva notizia all’autorità, non detenere o portare armi, non partecipare a pubbliche riunioni.

Il punctum dolens, affrontato dalle Sezioni Unite, riguarda le prescrizioni di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi” menzionate nella prima parte del quarto comma dell’art. 8, stante l’evidente carenza di precisazione della condotta imposta.

Come si evidenziava inizialmente, la giurisprudenza interna – sia costituzionale che di legittimità – ha in passato sempre escluso il carattere indeterminato delle suddette prescrizioni, affermando che il contenuto generico delle prescrizioni in parola viene meno se le si considera innestate in un contesto normativo, quale quello della Legge n. 1423/1956, ispirato alla ratio della prevenzione. Così operando, le prescrizioni assumerebbero un contenuto più preciso, «risolvendosi nel dovere imposto a quel soggetto di adeguare a propria condotta ad un sistema di vita conforme al complesso delle suddette prescrizioni, tramite le quali il dettato di “vivere onestamente” si concretizza e si individualizza»[7]. Analogamente, la Consulta ha escluso l’indeterminatezza della prescrizione di “rispettare le leggi” in quanto la stessa si riferirebbe «al dovere, imposto al prevenuto, di rispettare tutte le norme a contenuto precettivo, che impongano cioè di tenere o non tenere una certa condotta; non soltanto le norme penali, dunque, ma qualsiasi disposizione la cui inosservanza sia ulteriore indice della già accertata pericolosità sociale».

Anche la giurisprudenza di legittimità, adeguandosi a quella costituzionale, ha da sempre escluso la carenza di tassatività e determinatezza della norma, individuando addirittura in una qualsiasi violazione degli obblighi e delle prescrizioni imposte con la misura della sorveglianza speciale, con obbligo o divieto di soggiorno, la condotta incriminata dall’art. 75, comma 2, D.ls. n. 159/2011[8]. Addirittura, le Sezioni Unite, nella pronuncia in argomento, rammentano come sia stato finora orientamento costante, in seno alla Corte di Cassazione, quello per il quale si avrebbe concorso formale tra ogni singolo reato commesso dal sorvegliato speciale e la simultanea violazione dell’art. 9 L. n. 1423/1956, con riferimento alla violazione delle prescrizioni di “vivere onestamente e rispettare le leggi”, attesa la diversità dei beni giuridici tutelati dalle rispettive norme incriminatrici[9].

Ancora, gli Ermellini ricordano che il reato di cui all’art. 75, comma 2, Codice antimafia è stato in passato ritenuto integrato anche quando l’inosservanza della prescrizione dell’honestate vivere e del rispettare le leggi riguardasse la commissione di un illecito amministrativo, sebbene col limite della «concreta lesione o messa in pericolo dell’interesse all’ordine e alla sicurezza pubblica»[10].

Prima della sentenza “De Tommaso c. Italia” nella giurisprudenza interna si era affermato un parziale revirement in materia di violazione delle prescrizioni inerenti la sorveglianza speciale. Ci si riferisce alla sentenza n. 32923/2914 delle Sezioni Unite della Suprema Corte[11] (anche questa richiamata nella pronuncia in commento). In particolare, riprendendo un indirizzo giurisprudenziale datato e all’epoca minoritario, i Giudici di Piazza Cavour evidenziarono come non tutte le violazioni delle prescrizioni generiche previste dall’art. 5 L. n. 1423/1956 fossero idonee ad integrare la condotta punibile ex art. 9 della medesima legge, ma solo quelle che si risolvessero in una «vanificazione sostanziale della misura di prevenzione» intendendosi per tali quelle «condotte eloquenti in quanto espressive di una effettiva volontà di ribellione all’obbligo o al divieto di soggiorno».

Nondimeno, con la pronuncia in commento, le Sezioni Unite sottolineano che, se da un lato l’impostazione “evolutiva” seguita dalla sentenza “Sinigaglia” del 2014 (appena richiamata) poteva risultare efficace rispetto alle prescrizioni specifiche, al contrario, riferita alle prescrizioni generiche mostrava senz’altro alcuni limiti in quanto non risolveva il punctum dolens della questione: il deficit di tassatività e determinatezza delle prescrizioni del “vivere onestamente e rispettare le leggi”.

In questo solco interpretativo si inserisce la sopra richiamata sentenza della Corte di Strasburgo “De Tommaso c. Italia” che, come già spiegato, ha stigmatizzato la legge in materia di misure di prevenzione nel suo complesso e, nello specifico, ha sancito come tali prescrizioni siano piuttosto vaghe e tali da non indicare con chiarezza i comportamenti che il sorvegliato speciale è chiamato ad osservare per non incorrere in violazioni penalmente rilevanti.

Ed è proprio nella medesima direzione del giudice europeo che s’innesta la sentenza n. 40076/2017 delle Sezioni Unite della Suprema Corte, in commento. I Giudici di Piazza Cavour invocano una «lettura “tassativizzante” e tipizzante della fattispecie» quale solo strumento per rendere «coerenza costituzionale e convenzionale alla norma incriminatrice di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011», nella consapevolezza di segnare un inevitabile revirement atteso che la giurisprudenza di legittimità, fino ad oggi, non aveva mai mostrato di essersi confrontata adeguatamente con tali problematiche.

Gli Ermellini riconoscono come il richiamo dell’art. 75 in parola agli «obblighi e prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno» possa essere riferito soltanto a quegli obblighi e prescrizioni aventi contenuto specifico; carattere che difetta alle prescrizioni di “vivere onestamente e rispettare le leggi”. Queste ultime, lungi dall’imporre un comportamento tipizzato, contengono un mero ammonimento “morale” – affermano le Sezioni Unite – «la cui genericità e indeterminatezza dimostra l’assoluta inidoneità ad integrare il nucleo di una norma incriminatrice».

Tuttavia, la violazione di dette prescrizioni, se da un lato non è più idonea ad integrare il reato di cui all’art. 75, comma 2, Codice antimafia, dall’altro incide, certamente, sul piano del trattamento sanzionatorio. Ed invero, precisano le Sezioni Unite, non può revocarsi in dubbio che la violazione dell’obbligo di rispettare le leggi dia luogo ad un reato autonomo (o ad un illecito amministrativo, a seconda dei casi) e che l’agente sarà punito per questo. Viepiù, la commissione di tali illeciti potrà assumere rilevanza per l’eventuale aggravamento della misura di prevenzione, ai sensi dell’art. 11 d.lgs. n. 159/2011, secondo il giudizio discrezionale dell’autorità procedente.

Concludendo, le Sezioni Unite penali, con la pronuncia de qua, enunciano il seguente principio di diritto «L’inosservanza delle prescrizioni generiche di “vivere onestamente” e “rispettare le leggi”, da parte del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, non integra la norma incriminatrice di cui all’art. 75, comma 2, D.Lgs. n. 159 del 2011. Essa può, tuttavia, rilevare ai fini dell’eventuale aggravamento della misura di prevenzione personale».


[1] Art. 75 D.lgs. n. 159/2011: «1.Il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno. 2.Se l’inosservanza riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l’obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni ed è consentito l’arresto anche fuori dei casi di flagranza. 3.Nell’ipotesi indicata nel comma 2 gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono procedere all’arresto anche fuori dei casi di flagranza. 4.Salvo quanto è prescritto da altre disposizioni di legge, il sorvegliato speciale che, per un reato commesso dopo il decreto di sorveglianza speciale, abbia riportato condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi, può essere sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore a due anni».

[2] Con la sentenza de qua i giudici europei hanno offerto un giudizio complessivamente negativo sulla legge n. 1423 del 1956, giudicandola non conforme al criterio della c.d. legalità europea. Secondo tale ultimo criterio, il presupposto della conformità alla legge non deve essere inteso come riferito al solo fondamento legale della misura, ma soprattutto alla qualità della legge, che deve essere accessibile alle persone interessate e prevedibile quanto ai suoi effetti. Una legge è prevedibile, secondo la Corte, quando può contare su una formulazione sufficientemente precisa, in modo da consentire ai cittadini di regolare la propria condotta e di prevedere le conseguenza della stessa

[3] Art. 8, co. 4, D.lgs n. 159/2011: «In ogni caso, prescrive di vivere onestamente, di rispettare le leggi, e di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all’autorità locale di pubblica sicurezza; prescrive, altresì, di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora e senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all’autorità locale di pubblica sicurezza, di non detenere e non portare armi, di non partecipare a pubbliche riunioni».

[4] Recante “Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale”

[5] Art. 12 L. 1423/1956: «La persona sottoposta all’obbligo del soggiorno che contravviene alle relative prescrizioni è punita con l’arresto da tre mesi ad un anno. Il tempo trascorso in custodia preventiva seguita da condanna o in espiazione di pena detentiva, anche se per effetto di conversione di pena pecuniaria, non è computato nella durata dell’obbligo del soggiorno. L’obbligo del soggiorno cessa di diritto se la persona obbligata è sottoposta a misura di sicurezza detentiva. Se alla persona obbligata a soggiornare è applicata la libertà vigilata, la persona stessa vi è sottoposta dopo la cessazione dell’obbligo del soggiorno».

[6] Art. 8 D.lgs. n. 159/2011. Decisione «1. Il provvedimento del tribunale stabilisce la durata della misura di prevenzione che non può essere inferiore ad un anno né superiore a cinque. 2. Qualora il tribunale disponga l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 6, nel provvedimento sono determinate le prescrizioni che la persona sottoposta a tale misura deve osservare. 3. A tale scopo, qualora la misura applicata sia quella della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e si tratti di persona indiziata di vivere con il provento di reati, il tribunale prescrive di darsi, entro un congruo termine, alla ricerca di un lavoro, di fissare la propria dimora, di farla conoscere nel termine stesso all’autorità di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso all’autorità medesima. 4. In ogni caso, prescrive di vivere onestamente, di rispettare le leggi, e di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all’autorità locale di pubblica sicurezza; prescrive, altresì, di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora e senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all’autorità locale di pubblica sicurezza, di non detenere e non portare armi, di non partecipare a pubbliche riunioni. 5. Inoltre, può imporre tutte quelle prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale; ed, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o più Comuni, o in una o più Province, ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 1, lettera c), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori. 6. Qualora sia applicata la misura dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale o del divieto di soggiorno, può essere inoltre prescritto: 1) di non andare lontano dall’abitazione scelta senza preventivo avviso all’autorità preposta alla sorveglianza; 2) di presentarsi all’autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni indicati ed a ogni chiamata di essa. 7. Alle persone di cui al comma 6 è consegnata una carta di permanenza da portare con sé e da esibire ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza. 8. Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica, al procuratore generale presso la Corte di appello ed all’interessato».

[7] Corte Cost., 23.07.2010, n. 282 in Dir. pen. proc., 2010, 10, p. 1153: «La prescrizione di “vivere onestamente”, se valutata in modo isolato, appare di per sé generica e suscettibile di assumere una molteplicità di significati, quindi non qualificabile come uno specifico obbligo penalmente sanzionato. Tuttavia, se essa è collocata nel contesto di tutte le altre prescrizioni previste dall’art. 5 della legge n. 1423 del 1956 e successive modificazioni e se si considera che è elemento di una fattispecie integrante un reato proprio, il quale può essere commesso soltanto da un soggetto già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, la prescrizione assume un contenuto più preciso, risolvendosi nel dovere imposto a quel soggetto di adeguare la propria condotta ad un sistema di vita conforme al complesso delle suddette prescrizioni, tramite le quali il dettato di “vivere onestamente” si concreta e si individualizza. Quanto alla prescrizione di “rispettare le leggi”, essa non è indeterminata ma si riferisce al dovere, imposto al prevenuto, di rispettare tutte le norme a contenuto precettivo, che impongano cioè di tenere o non tenere una certa condotta; non soltanto le norme penali, dunque, ma qualsiasi disposizione la cui inosservanza sia ulteriore indice della già accertata pericolosità sociale. Né vale addurre che questo è un obbligo generale, riguardante tutta la collettività, perché il carattere generale dell’obbligo, da un lato, non ne rende generico il contenuto e, dall’altro, conferma la sottolineata esigenza di prescriverne il rispetto a persone nei cui confronti è stato formulato, con le garanzie proprie della giurisdizione, il suddetto giudizio di grave pericolosità sociale».

[8] Ex multis Cass. Pen., Sez. VII, 29.01.2014, n. 11217, in CED Cassazione 2014: «In tema di misure di prevenzione, integra il delitto di cui all’art. 75, comma secondo, D.Lgs. n. 159 del 2011, la condotta posta in essere in violazione degli obblighi o delle prescrizioni imposte con la misura della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno»; Conf. Cass. Pen., Sez. I, 29.01.2009, n. 8412, in Riv. Pol., 2009, 12, p. 807: «In materia di misure di prevenzione, a seguito della modifica di cui al D.L. n. 144 del 2005, l’art. 9, comma secondo, L. n. 1423 del 1956 punisce come delitto qualunque tipo di inosservanza sia degli obblighi che delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, distinguendo tale ipotesi da quella, meno grave, di cui al primo comma, relativa alla violazione degli obblighi inerenti alla sola sorveglianza speciale».

[9] Si veda Cass. Pen., Sez. I, 20.06.2012, n. 161, in CED Cassazione, 2012: «E’ configurabile il concorso formale tra ogni singolo reato, commesso dal soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, e la simultanea violazione, prevista dall’art. 9 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, della prescrizione di vivere onestamente e di rispettare le leggi». Nella pronuncia de qua la Corte ha inoltre scongiurato il rischio di esiti sfavorevoli ed irrazionali conseguenti all’accoglimento della soluzione del concorso formale, rilevando che, ove il sorvegliato speciale, commetta uno dei reati specificamente previsti dalla norma, gli effetti sanzionatori sono mitigati dalla disciplina di cui all’art. 84 c.p.

[10] In questa direzione Cass. Pen., Sez. I, 04.07.2012, n. 30995, in Foro It., 2012, 11, 2, p. 589: «Non vìola l’art. 9, 2 comma, legge n. 1423/1956 (ora art. 75, D.Lgs. n. 159/2011), per inosservanza della prescrizione di “vivere onestamente e di rispettare le leggi”, chi, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, guidi un ciclomotore senza indossare il casco protettivo (in motivazione, viene evidenziato che, ai fini del delitto de quo, può rilevare solo la commissione di infrazioni amministrative, fonte di una concreta lesione o messa in pericolo dell’interesse all’ordine ed alla sicurezza pubblica, protetto dalla norma incriminatrice)».

[11] Cass. Pen., SS. UU., 20.05.2014, n. 32923, in CED Cassazione 2014.


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