Whatsapp: la validità in giudizio dei messaggi in chat

Whatsapp: la validità in giudizio dei messaggi in chat

La registrazione di conversazioni svoltesi sul canale informatico whatsapp, […] trattandosi di una prova documentale, va acquisita in modo corretto ai fini processuali (Cass. Pen. Sentenza 49016/2017)

È ormai noto, ad oggi, come lo sviluppo tecnologico e digitale abbia evidentemente agevolato la comunicazione nei rapporti interpersonali. In particolare, uno degli strumenti principali tramite il quale avvengono le conversazioni in forma digitale è indubbiamente la nota app per smartphone Whatsapp.

Tale lampante e progressivo mutamento delle relazioni sociali ha determinato, inevitabilmente, l’emergere di alcuni interrogativi nell’ambito del diritto, in particolare sotto il profilo processuale.

Il primo evidente interrogativo è quello relativo alla stessa utilizzabilità, in giudizio, delle conversazioni in chat di Whatsapp, dal quale emergono ulteriori e specifici quesiti: sotto quale profilo normativo verrebbero, eventualmente, inquadrati tali documenti? In che modalità possono essere prodotti in giudizio tali forme di comunicazioni? Possono essere ritenute formalmente e giuridicamente valide determinate dichiarazioni avvenute via Whatsapp?

Nel seguente contributo cercheremo di analizzare progressivamente tali quesiti.

Le chat Whatsapp come documenti informatici

Sotto il profilo probatorio, la giurisprudenza di merito, in particolare il Tribunale di Ravenna, ha avuto modo di identificare i messaggi Whatsapp come delle vere e proprie prove documentali, rientranti nella disciplina dell’art. 2712 c.c., la quale identifica come effettivi mezzi di prova, utilizzabili in giudizio, le riproduzioni meccaniche, fotografiche, informatiche (CAD) o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose, nel caso in cui non ne venga contestata la conformità ai fatti o alle cose a cui si riferiscono, da parte del soggetto nei confronti del quale vengono ad essere prodotte. (Tribunale di Ravenna, sentenza 231/2017).

Nella sopracitata sentenza, i giudici romagnoli condannavano una donna alla restituzione di alcune somme di denaro che l’ex amante le aveva prestato per l’acquisto di un’auto, basandosi proprio sulle dichiarazioni contenute nelle chat di Whatsapp, opportunamente depositate agli atti, nelle quali si evinceva chiaramente come la convenuta si fosse impegnata alla restituzione delle somme in questione all’uomo con la quale, all’epoca dei fatti, intratteneva una relazione clandestina.

Già in precedenza, ad ogni modo, la Cassazione aveva già avuto modo di esprimersi indirettamente sul tema in esame, confermando la piena valenza probatoria degli SMS e delle immagini contenute negli MMS, specificando, inoltre, che in caso di disconoscimento di tali mezzi di prova, spetterebbe al giudice valutarne la conformità ai fatti, anche mediante ulteriori elementi probatori. (Tra le varie: Cass. Civ., sentenza 9884/2005; Cass. Civ., sentenza 866/2000).

Chiarito, dunque, il quesito principale, relativo alla validità dei messaggi Whatsapp come elementi probatori, procediamo con l’analisi delle modalità tramite le quali questi specifici elementi documentali dovranno essere prodotti in sede processuale.

Come produrre in giudizio le chat di Whatsapp

Sulla base delle premesse anticipate, emerge chiaramente come le chat di Whatsapp acquisiscano comunque efficacia probatoria, anche nell’ipotesi in cui vengano ad essere contestate dalla parte nei confronti della quale tali conversazioni vengono prodotte. In tal caso, tuttavia, i giudici di legittimità hanno specificato la necessità di un’apposita procedura al fine della corretta acquisizione dei documenti in esame.

Con una pronuncia del 2017, la Cassazione penale stabiliva come condizione necessaria, ai fini dell’utilizzabilità in giudizio delle trascrizioni delle chat di Whatsapp, nel caso in cui la relativa conformità venga ad essere contestata dalla parte interessata, l’acquisizione del supporto informatico (smartphone o computer) contenente la conversazione, in assenza del quale, pertanto, non potrà essere attribuito alcun valore probatorio alle conversazioni depositate. Cass. Pen., sentenza 49016/2017).

In tema, inoltre, si evidenzia una sentenza del Tribunale di Milano, tramite la quale i giudici di merito non hanno ritenuto utilizzabili come elementi probatori gli stralci delle conversazioni delle chat di Whatsapp depositate in giudizio da un datore di lavoro, mediante le quali quest’ultimo contestava la richiesta di risarcimento sostenuta da una propria lavoratrice in seguito al suo licenziamento.

L’ex dipendente, infatti, contestava la validità dei messaggi di Whatsapp in quanto prodotti semplicemente tramite stampe e in assenza dell’apposito supporto informatico contenente le registrazioni oggetto della contesa (Trib. Milano Sez. Lavoro, sentenza del 24/10/2017).

È evidente, comunque, come in caso di produzione del necessario supporto, in fase processuale, esso potrà essere soggetto ad una perizia da parte di un tecnico d’ufficio, al fine di verificare che il testo depositato tra gli atti non abbia subito delle alterazioni.

La formale validità di specifiche dichiarazioni: il licenziamento intimato via Whatsapp

Nella questione relativa alla validità giuridica di determinate dichiarazioni effettuate via Whatsapp, appare fondamentale prendere spunto da un’ipotesi emblematica: la validità del licenziamento intimato dal datore di lavoro tramite messaggio in chat.

Come è noto, il licenziamento del dipendente, da parte del datore di lavoro, necessita della forma scritta, a pena di nullità. Tuttavia, secondo quanto specificato dalla Suprema Corte, il datore di lavoro può comunicare la propria volontà di recedere il rapporto con il lavoratore anche in forma indiretta, purché emerga chiaramente l’intento recessivo del principale (Cass. Civ. Sez. Lavoro, sentenza n. 17652/2007).

Un caso concreto, relativamente alla legittimità del licenziamento via Whatsapp, è giunto di recente al vaglio del Tribunale di Catania. I giudici siciliani, nella controversia in esame, chiarivano come il recesso del rapporto di lavoro, intimato dal datore tramite Whatsapp, assolva adeguatamente l’onere della forma scritta, configurando una simile conversazione come documento informatico, considerato, inoltre, che la disciplina vigente in materia di licenziamento, nel prevedere l’obbligo della forma scritta, non specifica espressamente una forma precisa. (Trib. Catania, Sez. Lavoro, ordinanza del 27/06/2017).

Ciò che è necessario, ovviamente, è che il datore di lavoro provi che la comunicazione sia arrivata al destinatario. Sotto questo aspetto, le caratteristiche delle chat Whatsapp assumono un ruolo fondamentale, consentendo, come è noto, a seconda delle spunte che appaiono di fianco al messaggio, di stabilire se questo sia stato o meno consegnato e se sia stato letto dal destinatario, con le rispettive indicazioni della data e dell’ora della ricezione e della lettura.

Whatsapp e i minorenni

Merita attenzione, infine, un importante aspetto relativo all’utilizzabilità di Whatsapp: i limiti che incontrano i minori nell’interfacciarsi con l’app.

La pubblicazione delle immagini dei minori

Una questione specifica, al riguardo, è emersa di fronte al Tribunale di Mantova nel 2017, relativamente alla possibilità di condividere le immagini di minori sulle chat di Whatsapp. I giudici di merito, in questo caso, ritenevano necessario il consenso di entrambi i genitori, al fine di procedere validamente con una simile pubblicazione.

Nel caso in esame, infatti, l’opposizione alla pubblicazione delle immagini del proprio figlio, ritenute pregiudizievoli da uno dei due genitori, conduceva i giudici mantovani ad ordinare la rimozione delle immagini pubblicate e il divieto di diffonderne ulteriori. (Tribunale di Mantova, sentenza del 19/09/2017).

Il divieto di utilizzo dell’app per gli under 16

Altra questione interessante, visti i recenti sviluppi normativi in tema di privacy, attiene all’età minima consentita per l’utilizzo del servizio Whatsapp.

Di recente, infatti, anche la nota app di messaggistica si è adeguata alla ormai famigerata e innovativa disciplina sulla privacy, nota come “GDPR”, nella quale emerge una particolare novità: in conformità dell’art. 8 del sopraindicato regolamento, Whatsapp, così come altri social networks (Instagram, Facebook), ha innalzato da 13 a 16 anni l’età minima consentita per l’utilizzo dell’app all’interno dell’unione Europea, mantenendo, nel resto del mondo, il limite esclusivo nei confronti degli under 13.

Come è intuibile, tuttavia, visto l’evidente fruizione del servizio da parte di soggetti aventi età inferiore a quella minima prevista, lo stesso Whatsapp prevede la possibilità di aggirare il limite in esame nell’ambito delle proprie condizioni anticipate prima di procedere con l’utilizzo del servizio. Tali condizioni riferiscono: “Se non sei grande abbastanza per avere la possibilità di acconsentire ai nostri termini e condizioni nel tuo paese, i tuoi genitori o il tuo tutore devono farlo al posto tuo”.

Nell’ipotesi, invece, in cui il minore fosse già iscritto in precedenza all’app, nel momento in cui quest’ultima viene ad essere aggiornata, sarà richiesta una conferma circa la propria età anagrafica. Tuttavia, non sono previsti controlli aggiuntivi relativamente all’età dell’utente, a ulteriore conferma della semplicità con cui il limite d’età previsto per l’utilizzo di Whatsapp sia facilmente aggirabile.

Per concludere

Alla luce di quanto analizzato nel presente contributo, pertanto, è evidente come le nuove tecnologie (Whatsapp in particolare, ma evidentemente non solo) abbiano ormai una consolidata rilevanza nei rapporti sociali, a tal punto da costringere le stesse Autorità, in ambito giudiziario, a valutarne le caratteristiche e ad adeguare l’approccio alla giustizia allo sviluppo tecnologico.


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Edoardo Mercuro

Dottore in giurisprudenza, svolge la professione di Consulente legale presso lo Studio legale Mercuro - Capone, in Roma, Via Magnagrecia 94; è Avvocato praticante presso due Avvocati del foro di Roma: l'Avv. Di Marco e l'Avv. Ferrazza. Si occupa prevalentemente di diritto del lavoro, diritto contrattuale e diritto assicurativo.

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