Colpa medica: le Sezioni Unite Penali risolvono il contrasto

Colpa medica: le Sezioni Unite Penali risolvono il contrasto

Le Sezioni Unite penali, con l’informazione provvisoria n. 31 del 21 dicembre 2017, hanno risolto il contrasto sulla rilevanza penale della colpa medica a fronte del rispetto delle linee guida dettate in materia dalla l. n. 24/2017, a loro assegnato dal Primo Presidente su segnalazione della Quarta Sezione Penale.

La Suprema Corte ha, quindi, espresso il seguente principio di diritto: «L’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio di attività medico-chirurgica: – a) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da negligenza o imprudenza; – b) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia: 1) nell’ipotesi di errore rimproverabile nell’esecuzione dell’atto medico quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o, in mancanza, dalle buone pratiche clinico-assistenziali; 2) nell’ipotesi di errore rimproverabile nella individuazione e nella scelta di linee-guida o di buone pratiche che non risultino adeguate alla specificità del caso concreto, fermo restando l’obbligo del medico di disapplicarle quando la specificità del caso renda necessario lo scostamento da esse; – c) se l’evento si è verificato per colpa (soltanto “grave”) da imperizia nell’ipotesi di errore rimproverabile nell’esecuzione, quando il medico, in detta fase, abbia comunque scelto e rispettato le linee-guida o, in mancanza, le buone pratiche che risultano adeguate o adattate al caso concreto, tenuto conto altresì del grado di rischio da gestire e delle specifiche difficoltà tecniche dell’atto medico».

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