
Concesso l’assegno di inclusione (ADI) al condannato per reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti se riabilitato
Con Ordinanza cautelare del 3 agosto 2026, il Tribunale di Lecce, Sez. Lavoro, ha confermato l’orientamento già espresso nel 2023 dal Tribunale di Taranto, riconoscendo, nel caso di specie, il diritto a percepire l’assegno di inclusione (ADI) nonostante la condanna riportata per il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ex art. 74, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nei dieci anni antecedenti alla presentazione della domanda, qualora sia successivamente intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 c.p.
Il fatto
Nel luglio 2025, una cittadina salentina presentava alla competente sede INPS domanda per l’ottenimento dell’assegno di inclusione (ADI), inizialmente accolta con conseguente erogazione del beneficio.
Successivamente, con provvedimento del 4 giugno 2026, l’Ente previdenziale disponeva la revoca del beneficio poiché, all’esito dei dovuti controlli, risultava che nel nucleo familiare vi fosse la «Presenza di beneficiari nei cui confronti siano state adottate sentenze definitive di condanna/misure di prevenzione (art. 2, co. 2, lett. d e art. 8, co. 3, D.L. 48/2023 conv. in L. 85/2023), in numero superiore rispetto a quanto dichiarato in domanda».
La richiedente presentava, quindi, istanza di riesame all’INPS, rappresentando all’Ente che, già prima della presentazione della domanda di ADI, nei suoi confronti erano intervenute sia l’Ordinanza di riabilitazione del Tribunale di Sorveglianza di Lecce del 25 luglio 2024, sia l’estinzione del reato, disposta con precedente Ordinanza del medesimo Ufficio giudiziario del 12 febbraio 2021, con la quale venivano dichiarate estinte la pena detentiva e ogni altro effetto penale della condanna inflitta con sentenza emessa il 6 luglio 2015 dalla Corte d’Appello di Lecce.
L’INPS respingeva, tuttavia, anche la predetta istanza di riesame, confermando la propria precedente determinazione.
Il provvedimento con il quale l’INPS negava l’accesso all’ADI appariva illegittimo in quanto fondato, secondo la prospettazione difensiva, su presupposti erronei e, in particolare, su una non corretta interpretazione sistematica delle disposizioni applicabili al caso concreto, anche con riferimento al significato dell’estinzione «…di ogni altro effetto penale relativo alla condanna».
Appariva, pertanto, erronea, oltre che contrastante con quanto statuito dal Tribunale di Sorveglianza di Lecce, la valutazione dell’INPS nella parte in cui negava l’ADI alla ricorrente sul presupposto della presenza di sentenze definitive di condanna o misure di prevenzione ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. d), e dell’art. 8, comma 3, D.L. n. 48/2023, convertito in L. n. 85/2023, in numero superiore rispetto a quanto dichiarato nella domanda.
A questo punto, il difensore della cittadina salentina decideva di adire il Tribunale di Lecce, Sez. Lavoro, mediante ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c., al fine di impugnare la decisione dell’INPS, ritenuta lesiva degli interessi vitali della ricorrente, disoccupata, e del suo nucleo familiare, composto anche da figli minori, uno dei quali affetto da grave patologia documentata.
La decisione
Il Tribunale di Lecce, Sez. Lavoro, con Ordinanza cautelare del 3 agosto 2026, ha riconosciuto alla ricorrente il diritto a beneficiare dell’ADI nonostante la condanna definitiva intervenuta nei dieci anni antecedenti alla richiesta dell’assegno, facendo proprio il precedente orientamento giurisprudenziale già espresso dal Tribunale di Taranto.
Il Giudice ha, in particolare, affermato:
«Per quel che attiene alla possibilità di accedere a benefici come quello per cui è causa, in presenza di una condanna definitiva intervenuta nei 10 anni antecedenti la domanda, quando per tale condanna sia successivamente intervenuta la riabilitazione, la giurisprudenza di merito ha sostenuto che: “La riabilitazione ex art. 178 c.p. ha come effetto l’estinzione delle pene accessorie e degli effetti penali e mira a favorire il reinserimento sociale dei condannati che abbiano scontato la pena principale ed abbiano dato prova di buona condotta. Per “effetti penali” devono intendersi tutte le conseguenze latu sensu sanzionatorie destinate ad incidere anche in ambiti non strettamente penali. Non assume valore dirimente la circostanza, dedotta dall’Inps, che alla riabilitazione non consegue la cancellazione della condanna dal casellario giudiziario. Infatti, in proposito deve osservarsi che a seguito della riabilitazione la condanna non compare nel casellario quando a richiedere il relativo certificato è il privato, diversamente nel caso in cui la richiesta è avanzata da una pubblica amministrazione o dall’autorità giudiziaria. In questo caso, la condanna rimane iscritta con annotazione dell’intervenuta riabilitazione, con conseguente operatività della stessa sul piano delle pene accessorie e degli effetti penali. Pertanto, atteso che il reddito di cittadinanza è un beneficio economico volto al contrasto della povertà ed al reinserimento sociale, obiettivo, quest’ultimo, perseguito anche dalla riabilitazione si ritiene che il ricorrente, quale soggetto riabilitato possa accedere all’erogazione del beneficio economico richiesto. Tanto in virtù di una interpretazione sistematica, coerente e coordinata del complesso normativo richiamato nel caso di specie che tenga anche conto della ratio e della finalità degli istituti coinvolti.” (Tribunale di Taranto, sez. Lavoro- Ord. N. 20339/2023 del 9.06.2023- RG 2772/23). Ritiene il giudicante che nella vicenda che ci occupa possa farsi applicazione dei suindicati principi potendo estendersi anche all’Assegno di Inclusione quanto affermato dalla giurisprudenza in materia di Reddito di Cittadinanza. Pertanto, essendo per la omissis, con riferimento alla condanna per la quale è stato negato l’assegno di inclusione, intervenuta la riabilitazione con ordinanza…del 25.07.2024, deve ritenersi che parte istante possa accedere all’erogazione del beneficio economico richiesto.»
La decisione del Tribunale di Lecce conferma, dunque, il precedente orientamento della giurisprudenza di merito, estendendo all’assegno di inclusione i principi già elaborati in materia di reddito di cittadinanza.
Per effetto dell’Ordinanza, alla ricorrente viene riconosciuto il diritto a percepire l’assegno di inclusione, beneficio destinato ad assicurare a lei e al proprio nucleo familiare condizioni di vita quantomeno dignitose.
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Avv. Marco La Grotta
Laurea Magistrale in Giurisprudenza, conseguita presso Università degli Studi di Bari "Aldo Moro". Pratica forense svolta in ambito civile, penale ed amministrativo presso lo studio legale dell'Avv. Prof. Giuseppe Chiarelli del Foro di Taranto. Attestato di frequenza della Scuola Forense-Taranto. Attestato di partecipazione al corso biennale per difensore d'ufficio.
Attualmente iscritto presso l'Albo degli Avvocati di Taranto ed esercita la professione forense prevalentemente nell'ambito penale e della consulenza a società.
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